LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29844-2019 proposto da:
OFFICINA MECCANICA G.F. E C. S.N.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAVOUR 58, presso lo studio dell’avvocato NADIA PATRIZI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.S., rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDINO MARZILLI;
– controricorrente –
nonchè
sul ricorso proposto da:
R.S., rappresentato e difeso dall’avvocato BERNARDINO MARZILLI
– ricorrente incidentale –
contro
OFFICINA MECCANICA G.F. E C. S.N.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1643/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Officina Meccanica G.F. e c. s.n.c. (già Officina G. di F.G.) ha proposto ricorso in unico motivo avverso la sentenza 8 marzo 2019, n. 1643, resa dalla Corte d’appello di Roma.
Ha notificato controricorso R.S., proponendo altresì ricorso incidentale articolato in un motivo.
La Corte d’appello di Roma ha accolto il gravame di R.S. contro la sentenza n. 1053/2014 resa in primo dal Tribunale di Frosinone. R.S. aveva convenuto G.F., titolare di un’officina meccanica, per sentir dichiarare risolto il contratto d’opera avente ad oggetto la riparazione di un autoveicolo, con condanna del convenuto alla restituzione della somma di Euro 5.547,85, pari al corrispettivo versato, oltre che al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettò la domanda sul presupposto della intempestività della denuncia dei vizi. Il R. nel giudizio di appello dedusse che la sua pretesa non era fondata sulla inesattezza della prestazione, ma sulla totale assenza di esecuzione della riparazione del motore del veicolo. La Corte d’appello affermò, pertanto, che il G. non aveva dato prova dell’esecuzione dei lavori e dichiarò risolto il contratto, rigettando, però, la domanda di risarcimento per mancata dimostrazione dei danni.
L’unico motivo di ricorso di Officina Meccanica G.F. e c. s.n.c. reca la rubrica “violazione e falsa applicazione di norme”, sostenendo che non potesse parlarsi di “lavori mai effettuati”, esistendo “fatture della rettifica” ed essendo stata l’esecuzione della riparazione contestata solo quattro anni dopo. Si assume pertanto l’errata applicazione dell’art. 1453 c.c., dovendosi applicare piuttosto l’art. 2222 c.c..
L’unico motivo del ricorso incidentale denuncia l’omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla documentazione comprovante i danni (fatture di noleggio di un furgone sostitutivo allegate in primo grado e modello unico per gli anni 1999-2005 a dimostrazione della riduzione del reddito di impresa imputabile all’impossibilità di far uso del veicolo affidato in riparazione al G.).
Su proposta del relatore, che riteneva che sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale potessero essere dichiarati inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
La Officina Meccanica G.F. e c. s.n.c. ha presentato memoria pervenuta in data 11 gennaio 2021, e quindi tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 380-bis c.p.c., comma 2.
1. Il controricorrente ha eccepito che il ricorso è stato proposto dalla Officina Meccanica G.F. e c. s.n.c., mentre parte processuale dei precedenti gradi e destinataria della stessa sentenza impugnata resa dalla Corte d’appello di Roma fosse la Officina G. di F.G.. Ciò non di meno, il ricorso incidentale proposto da R.S. è stato rivolto e notificato nei confronti della medesima dalla Officina Meccanica G.F. e c. s.n.c..
Deve allora affermarsi che qualora, come nella specie, il giudizio di appello si sia svolto nei confronti di un determinato soggetto, individuato come titolare di un’impresa individuale, mentre il ricorso per cassazione sia stato proposto da una società di persone, ancorchè avente come rappresentante la stessa persona fisica già titolare dell’impresa individuale, è necessario, ove la controparte contesti l’identità soggettiva della ricorrente e la conseguente legittimazione processuale, che quest’ultima dimostri, a pena di inammissibilità del ricorso, l’avvenuta successione nel rapporto controverso, a norma dell’art. 372 c.p.c. (Cass. Sez. 2, 13/09/2016, n. 17959; Cass. Sez. 2, 02/07/2013, n. 16556).
Identica inammissibilità colpisce il ricorso incidentale intimato a soggetto del quale lo stesso controricorrente contesta la legittimazione processuale.
2. Il ricorso principale, in ogni caso, non ha osservato il precetto contenuto nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, nel suppore un error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non solo non reca una apposita rubrica strutturata in proposizioni assiomatiche, ma neppure ha indicato le norme di diritto su cui si fonda la richiesta di cassazione della sentenza impugnata. Al difetto della puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, come di specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (cfr. Cass. Sez. U, 28/10/2020, n. 23745), si accompagnano considerazioni rese in forma discorsiva, che propongono una valutazione delle risultanze di causa diversa da quella data nella sentenza impugnata.
La sentenza impugnata ha ritenuto accertato in fatto, sulla base di apprezzamento che spetta al giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che la prestatrice d’opera non aveva portato a termine l’esecuzione della riparazione commissionata, restando inadempiente all’obbligazione assunta con il contratto. In tal caso, la disciplina applicabile è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt. 1453 e 1455 c.c. (spettando, perciò, al prestatore d’opera convenuto in giudizio per la risoluzione del contratto a seguito di sue pretese inadempienze l’onere di provare l’avvenuto adempimento), giacchè la speciale garanzia prevista dall’art. 2226 c.c., trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l’opera sia stata portata a termine, ma presenti vizi, difformità o difetti (arg. da Cass. Sez. 2, 24/06/2011, n. 13983; Cass. Sez. 2, 15/02/2006, n. 3302). La sentenza impugnata ha affermato che il G. non aveva fornito prova della esecuzione dei lavori di riparazione del veicolo e tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità invocando dalla Corte di cassazione, come auspica la ricorrente principale, un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in maniera da pervenire ad una nuova validazione e legittimazione inferenziale delle risultanze istruttorie.
3. Il ricorso incidentale, a sua volta, si limita a denunciare l’omesso esame delle fatture di noleggio di un furgone sostitutivo e delle dichiarazioni fiscali per gli anni 1999-2005, assumendo che tali documenti erano stati allegati al fascicolo di primo grado e poi “entrati” nel giudizio di appello per effetto della riformulazione della domanda risarcitoria. La censura così formulata è inammissibile, in quanto in essa il ricorrente incidentale genericamente richiama documenti che si assumono inseriti nei fascicoli di parte delle pregresse fasi di merito, e dei quali viene sintetizzato il contenuto, senza comunque rispettare la previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ovvero senza indicare specificamente il “dato” in cui le circostanze comprovate dalla richiamata documentazione risultassero dedotte nei pregressi gradi di giudizio, in maniera da essere oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero senza specificare quali istanze la parte avesse rivolto nei propri scritti difensivi per chiarire gli scopi dell’esibizione di quei documenti dapprima al Tribunale, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni previsti nell’art. 183 c.p.c., e poi alla Corte d’appello mediante formulazione si specifico motivo di gravame (arg. da Cass. Sez. 1, 24/12/2004, n. 23976). Il giudice ha, infatti, il potere – dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri atti introduttivi, ovvero nelle memorie di definizione del “thema decidendum”, quali siano gli elementi di fatto e la ragioni di diritto comprovate dall’allegata documentazione.
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno perciò dichiarati entrambi inammissibili, compensandosi le spese del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ciascuna delle rispettive impugnazioni, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso incidentale e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2021
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