Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.40366 del 16/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14927-2020 proposto da:

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO N. 2, presso lo studio degli avvocati ITALICO PERLINI, e LUISA CELANI che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI, 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA SODANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3473/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto dal Comune di Frosinone avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva accolto parzialmente il ricorso di M.V. e, accertata l’illegittimità per genericità della causale dei contratti di somministrazione intercorsi fra le parti nel periodo 1 febbraio 2005/13 gennaio 2010, aveva condannato l’ente territoriale al risarcimento del danno quantificato in misura pari a sette mensilità;

2. la Corte territoriale, riassunti i termini della controversia, ha ritenuto assorbente per escludere la fondatezza del gravame l’insussistenza del nesso di causalità tra le ragioni poste a fondamento dei contratti dedotti in giudizio e l’attività lavorativa espletata dall’appellata, la quale era stata assegnata allo svolgimento di mansioni diverse da quelle riconducibili alle causali dichiarate;

3. il giudice d’appello ha, poi, ritenuto applicabile alla fattispecie il principio enunciato da Cass. S.U. n. 5072/2016 ed ha rilevato che in ragione della durata e del numero dei rapporti intercorsi nonché delle dimensioni dell’ente si doveva ritenere appropriata la misura dell’indennità liquidata dal tribunale;

4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Frosinone sulla base di due motivi, ai quali ha resistito con tempestivo controricorso M.V.;

5. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

6. entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116 e 253 c.p.c., nonché omesso esame e omessa motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, e sostiene, in sintesi, che ha errato il giudice d’appello nella valutazione delle risultanze della prova testimoniale perché ha ritenuto decisive dichiarazioni rese da testi che hanno tuttora pendenti analoghi giudizi promossi nei confronti del Comune, mentre ha del tutto svalutato le deposizioni, di diverso tenore, dei dirigenti e dei funzionari comunali;

1.1. aggiunge che la Corte territoriale non ha valutato la documentazione in atti e, pertanto, è incorsa nel vizio di violazione di legge denunciato, in quanto il convincimento del giudice del merito si deve realizzare attraverso l’apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;

2. il secondo motivo è ricondotto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 “in relazione alla falsa applicazione della L. n. 183 del 2010 (art. 32), all’omessa applicazione degli artt. 2126 e 2043 c.c., alla falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e alla violazione dell’art. 2697 c.c., anche in relazione ai principi sanciti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 5072/2016”;

2.1. sostiene, in sintesi, il Comune ricorrente che il danno derivante dalla eventuale nullità del contratto di somministrazione deve essere allegato e provato da chi asserisce di averlo subito e aggiunge che, in ogni caso, alla M. era stata offerta la possibilità di partecipare a concorsi pubblici banditi dall’ente, all’esito dei quali gli altri partecipanti erano stati stabilizzati;

2.2. invoca l’applicazione del principio secondo cui la stabilizzazione assicura il medesimo “bene della vita” per il quale il lavoratore agisce in giudizio ed è idonea a sanzionare l’abuso e dal principio trae la conseguenza che dell’agevolazione probatoria non si può avvalere chi della stabilizzazione non abbia profittato;

il primo motivo è inammissibile perché sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., censura la valutazione della prova che si legge nella sentenza impugnata e sollecita un giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità;

3.1. l’art. 2697 c.c. può assumere rilievo ex art. 360 c.p.c., n. 3 solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo. In tale evenienza, infatti, l’errore condiziona la decisione, poiché fa ricadere le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria su una parte diversa da quella che era tenuta, secondo lo schema logico regola-eccezione, a provare il fatto incerto 3.2. diverso è il caso che si verifica allorquando il giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito;

3.3. e’, poi, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui una censura relativa all’errata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere formulata per lamentare un’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice d’appello, perché la violazione può essere ravvisata solo qualora il ricorrente alleghi che siano state poste a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o che il giudice abbia disatteso delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. fra le più recenti Cass. n. 18092/2020; Cass. n. 1229/2019, Cass. n. 23940/2017, Cass. n. 27000/2016);

3.4. è stato anche affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare una “trasformazione” in error in procedendo del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica”, vizio non più denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 23940/2017) e ciò perché, all’esito delle modifiche apportate al codice di rito dal D.L. n. 83 del 2012, “il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. n. 11892/2016 e negli stessi termini Cass. n. 23153/2018);

3.5. il motivo, tutto incentrato sul contenuto della documentazione prodotta e sulle dichiarazioni di testi che, a detta del ricorrente, dovevano essere valorizzate dal giudice d’appello, esula dai limiti del riformulato art. 360 c.p.c., n. 5, perché i fatti storici decisivi ai fini di causa sono stati esaminati dalla Corte territoriale che, come riferito nello storico di lite, apprezzate nel loro complesso le risultanze istruttorie, ha ritenuto provata l’assegnazione a mansioni non riconducibili ai progetti indicati nelle causali dei contratti;

4. il secondo motivo è infondato, quanto alle deduzioni inerenti la prova del danno, ed inammissibile per il resto;

4.1. il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui “nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 86, comma 9, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione della pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata generale di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Tale disciplina appare conforme allo scopo della Dir. 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore. ” (Cass. n. 446/2021 e Cass. n. 3815/2021);

4.2. il ricorso, poi, nella parte in cui fa leva sul comportamento della ricorrente che avrebbe impedito la cancellazione dell’abuso, omettendo di partecipare alle procedure bandite dall’ente, prospetta una questione giuridica, implicante anche accertamenti di fatto, alla quale non fa cenno la sentenza impugnata e, pertanto, il ricorrente, che asserisce di averla sollevata già nel giudizio di merito, avrebbe dovuto individuare e denunciare l’error in procedendo nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale omettendo di pronunciare sull’eccezione di avvenuta “cancellazione” dell’abuso;

4.3. si deve aggiungere che questa Corte in più pronunce ha precisato che l’intervenuta immissione in ruolo (non la mera chance di stabilizzazione) può essere qualificata misura satisfattiva equivalente alla conversione solo qualora sia provata la stretta correlazione fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, che si verifica allorquando l’immissione in ruolo sia “ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto” ossia all’ipotesi in cui la reiterazione abusiva operi “come condicio sine qua non della successiva immissione in ruolo, o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o, comunque, in ragione dell’esistenza (nell’ordinamento del settore scolastico) di meccanismi di avanzamento nelle graduatorie permanenti, utilizzate per l’immissione in ruolo, legati all’impiego a termine” (Cass. n. 15353/2020 e Cass. n. 6315/2021);

4.4. ha ribadito Cass. n. 15240/2021 che “quando l’immissione in ruolo avviene all’esito di una procedura di tipo concorsuale, la assunzione non è in relazione immediata e diretta con l’abuso ma, piuttosto, è l’effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente” e pertanto non possono essere invocati i principi affermati da Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta ai sensi della L. n. 296 del 2006);

5. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del Comune ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. ai sensi D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2021

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