LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13478-2019 proposto da:
W.A.L.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 31, presso lo studio dell’Avvocato GIORGIA MINOZZI, che lo rappresenta unitamente agli Avvocati SERGIO TOGNON, JACOPO TOGNON;
– ricorrente –
contro
GENERALI ITALIA SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
F.F., B.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3165/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che W.A.L.C. ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 3165/18, del 21 novembre 2018, della Corte di Appello di Venezia, che – rigettando il gravame esperito dalla Società Gestione Sinistri S.r.l., nella qualità di mandataria del predetto W., avverso la sentenza n. 1702/16, del 6 giugno 2016, del Tribunale di Verona – ha confermato la condanna di F.F., B.A. e della società Generali Italia S p a. (incorporante la società Alleanza Toro S.p.a.) a risarcire il solo danno non patrimoniale subito dal W., escludendo, nella sostanza, il ristoro del danno patrimoniale e di quello costituito dalle spese di assistenza stragiudiziale dal medesimo sostenute;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere rimasto vittima – il *****, nel Comune di ***** – di un sinistro stradale, poiché il ciclomotore dallo stesso condotto veniva colpito, da tergo, dalla vettura di proprietà del B., condotta, nella circostanza, dalla F. ed assicurata per la “RCA” dalla società Alleanza Toro;
– che esso W. ebbe ad affidare la completa gestione del sinistro alla predetta Società Gestione Sinistri S.r.l., convenendo in giudizio, innanzi al Tribunale scaligero, ciascuno dei soggetti teste’ menzionati;
– che il primo giudice, riconosciuta la responsabilità della F. nella causazione del sinistro nella misura del 70% (il restante 30% essendo posto a carico dell’attore/danneggiato), ebbe, inoltre, a limitare il risarcimento del danno, sostanzialmente, a quello non patrimoniale, con esclusione anche di quello pari alle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale;
– che proposto gravame dalla mandataria Società Gestione Sinistri S.r.l., la Corte lagunare lo rigettava;
– che avverso tale decisione il W. ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullità della sentenza, per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c., sul rilievo che la condanna alle spese del grado è stata pronunciata nei confronti della Società Gestione Sinistri S.r.l., sebbene agisse come mandataria di esso W.;
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione degli artt. 1223,2056 e 2059 c.c., in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso, nella sostanza, il risarcimento del danno patrimoniale, in difetto di prova di un’effettiva riduzione della capacità futura di produrre reddito;
– che per contro, assume il ricorrente, sarebbe stata accertata in giudizio l’esistenza di una riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 20%, oltre alla circostanza che egli lavorava, con contratto a termine, come facchino/magazziniere presso la società Progetto Pubblicità S.c.a.r.l., sicché, per il suo minimo livello di scolarizzazione, oltre che per la sua condizione di migrante economico, si sarebbe potuto presumere che, in futuro, egli sarebbe stato in grado di svolgere solo attività lavorativa di natura fisica e manuale;
– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – violazione degli artt. 99,112 e 132 c.p.c., “non avendo la Corte d’Appello esaminato una specifica doglianza attorea relativa al mancato riconoscimento del danno non patrimoniale da parte del primo Giudice”, limitandosi a riportare la motivazione del Tribunale;
– che il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione degli artt. 1174 e 1709 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale rigettato la domanda di rifusione delle spese di assistenza stragiudiziale, non costituendo, a dire del giudice di appello, prova sufficiente delle stesse l’invio del semplice preavviso di fattura indirizzato all’infortunato, avendo, così, disatteso, secondo il ricorrente, il consolidato orientamento delle Corti di merito di tutta l’Italia che riconosce il ristoro di tali spese anche quando sostenute dalle società comunemente chiamate infortunistiche;
– che ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la sola società Generali Italia, deducendo l’inammissibilità dei motivi – sia ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), che in relazione all’avvenuta riduzione al “minimo costituzionale”, del sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata – e, comunque, la loro infondatezza;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 13 febbraio 2020;
– che il ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni, nonché formulando rilievi alla proposta avanzata dal consigliere relatore;
– che questa Corte – con ordinanza interlocutoria n. 15578/20, del 22 luglio 2020 – ha rilevato che la notificazione del ricorso, a mezzo posta, alla parte intimata F.F. non risultava andata a buon fine (dal momento che l’avviso di ricevimento attestava la mancata consegna dell’atto per irreperibilità della destinataria), ordinando, pertanto, la rinnovazione della notificazione;
– che avendo il ricorrente provveduto a tale adempimento è stata fissata nuova adunanza camerale per il giorno 8 luglio 2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che questo collegio, diversamente da quanto ipotizzato nella proposta del consigliere relatore, reputa il ricorso fondato, sebbene solo in relazione al suo quarto motivo;
– che, in via preliminare, va rilevato che il W. (nelle fasi di merito del presente giudizio rappresentato dalla propria mandataria, Società Gestione Sinistri S.r.l.) ha esperito “in proprio” il presente ricorso, ciò che è abilitato a fare, attesa la “legittimazione processuale non esclusiva” spettante al mandatario che, fin qui, ha agito per suo nome e conto (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, sent. 15 giugno 2017, n. 14894, Rv. 644443-01)
– che il primo motivo – pur non fondato, visto che dalla lettura degli atti di causa (ai quali questa Corte è abilitata, stante la natura di “errar in procedendo” del vizio denunciato con il presente motivo di ricorso) emerge che l’atto di citazione innanzi al Tribunale di Verona, e quindi la sentenza dallo stesso pronunciata, come pure il gravame esperito avverso tale decisione, recano, al pari della sentenza oggi impugnata, l’indicazione, quale parte prima attrice e poi appellante, della Società Gestione Sinistri S.r.l., ma nella qualità di mandataria del predetto, W.A.L.C., sicché non possono esservi dubbi sul fatto che la condanna alle spese di lite fosse stata posta a carico di quest’ultimo – resta assorbito dall’accoglimento del quarto motivo di ricorso;
– che esso, comportando la cassazione della sentenza di appello – con l’effetto di travolgere la pronuncia sulle spese di secondo grado di giudizio, come espressamente disposto dall’art. 336 c.p.c., comma 1, donde la necessità che il giudice del rinvio rinnovi totalmente la relativa regolamentazione alla stregua dell’esito finale della lite (Cass., Sez. 3, seni, 14 marzo 2016, n. 4887, Rv, 639295-01) -determina l’assorbimento del presente motivo;
– che il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato;
– che la sentenza impugnata, sul rilievo che il primo giudice avesse, comunque, riconosciuto al W. un danno da contrazione della retribuzione, stimato in Euro. 2.770,58 (e ciò per il minor numero di ore lavorate in costanza del rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di tre mesi, intrattenuto con la società Progetto Pubblicità S.c.a.r.l.), ha, invece, affermato non essere stato dedotto alcun mezzo di prova orale “a supporto della prospettata interruzione del rapporto di lavoro a causa delle condizioni di salute” conseguenti al sinistro;
– che la sentenza impugnata ha rilevato, altresì, come dalla documentazione in atti non emergesse “alcun elemento” che potesse “indurre a ritenere che il W. non abbia reperito altra occupazione lavorativa, ovvero che abbia trovato un lavoro meno redditizio di quelli precedentemente svolti (operaio facchino ed operaio metalmeccanico)”, soggiungendo, infine, come tale prova non potesse nemmeno “essere dedotta in via presuntiva”, dal momento che, per sua “stessa ammissione”, l’infortunato risulta aver “svolto un lavoro retribuito presso Mac Donald’s” dopo il sinistro, senza, però, che fossero “prodotte buste paga a comparazione”, e ciò “al fine di poter evincere una riduzione reddituale”;
– che nessuna delle censure indirizzate avverso tale statuizione, con il secondo motivo di ricorso, coglie nel segno;
– che, difatti, la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, è prospettabile, in sede di legittimità, non in relazione all’esercizio, sia positivo che negativo, del potere di apprezzare il “fatto notorio”, ma solo per censurare l’assunzione, a base della decisione, di un’inesatta nozione del notorio (Cass. Sez. 3, sent. 18 luglio 2011, n. 15715, Rv. 619487-01);
– che la violazione dell’art. 2697 c.c., è stata ipotizzata dal ricorrente “sub Ivcie” di pretesa, da parte della Corte territoriale, di una “prova impossibile” circa l’esistenza del danno patrimoniale futuro da riduzione della capacità lavorativa, e non, invece, in relazione ad un’erronea ripartizione dell’onere della prova, vale a dire la sola evenienza prospettabile in questa sede (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 maggio 2018, n. 13395, Rv. 649038-01);
– che la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., è dedotta sul presupposto che la sentenza ha “negato” la “possibilità di ricorrere alle presunzioni”, laddove, invece, la denuncia della mancata applicazione di un ragionamento presuntivo, che si sarebbe potuto e dovuto fare, è prospettabile, sempre che il giudice di merito non abbia motivato alcunché al riguardo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. Sez. 3, ord. 6 luglio 2018, n. 17720, Rv. 649663-01), mentre la Corte territoriale ha motivato le ragioni in base alle quali ha escluso la possibilità del ricorso a presunzioni;
– che la violazione degli artt. 1223,1226,2056,2057 e 2059 c.c. (e con essi degli artt. 24 e 111 Cost.), formulata, com’e’, sul rilievo che il risarcimento del danno deve “essere completo”, non si confronta con la conclusione della sentenza impugnata circa la “assenza di riscontri documentali” in merito all’esistenza del danno “de quo”, risolvendosi, così, in un inammissibile tentativo di sottoporre a questa Corte una rivalutazione del materiale istruttorio;
– che il terzo motivo – in disparte il rilievo secondo cui la “omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in 1. 7 agosto 2012, n. 134, il motivo deve essere dichiarato inammissibile” (Cass. Sez. 3, sent. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01) – risulta anch’esso non fondato;
– che la Corte territoriale ha adeguatamente soddisfatto gli oneri motivazionali a proprio carico, se è vero che persino la sentenza, pronunziata in sede di gravame, che sia motivata “per relationem” si sottrae a censura quando “il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 1, ord. 8 novembre 2018, n. 28139, Rv. 651516-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. Lav., sent. 23 agosto 2018, n. 21037, Rv. 650138-01; Cass. Sez. 1, sent. 19 luglio 2016, n. 14786, Rv. 64075901);
– che, infine, il quarto motivo risulta invece fondato;
– che, difatti, le spese di assistenza stragiudiziale – avendo certamente natura di danno emergente – risultano senz’altro dovute, sicché la loro liquidazione e’, per tale ragione, soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova (Cass. Sez. Un., sent. 10 luglio 2017, n. 16990, Rv. 644917-01), prova che, nella specie,)a sentenza impugnata ha ritenuto non raggiunta, negando rilievo al preavviso di fattura, la cui rilevanza probatoria è stata riconosciuta da questa Corte (cfr. Cass. Sez. 2, sent. 12 dicembre 2019, n. 32692);
– che il quarto motivo di ricorso va, dunque, accolto, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, per una rinnovata pronuncia in ordine alla richiesta di liquidazione delle spese di assistenza stragiudiziale, richiesta da vagliare riconoscendo efficacia probatoria – quanto all’esistenza del credito all’uopo azionato dal W. – al suddetto preavviso fattura, oltre sulla base di tutti gli elementi istruttori in atti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo ricorso, dichiara assorbito il primo e rigetta il secondo ed il terzo, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione per la decisione nel merito e sulle spese anche del presente giudizio.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021
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