Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40602 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8314/2019 proposto da:

E.S. SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato Franco Barbetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma in Via Dei Gandolfi, 6 pec: francobarbetti.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ SPA, in persona dei relativi legali rappresentanti, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Ulisse Bardani, e Franco Tassoni, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, via Cristoforo Colombo n. 440;

– controricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELLA DIFESA, *****, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato e domiciliato ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

E nei confronti di:

FONDERIE MECCANICHE T. SPA;

– intimata –

e di:

TA.AL. SRL, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovan Paolo Ruggeri, e con il medesimo elettivamente domiciliata in Roma Corso Di Francia 197 presso lo studio dell’avvocato Silvia Galletti, Pec:

giovanpaolo.ruggeri.ordineavvocatiterni.it;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, ALLIANZ SPA, in persona dei relativi legali rappresentanti, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Ulisse Bardani, e Franco Tassoni, ed elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo in Roma, via Cristoforo Colombo n. 440;

– controricorrenti –

nonché contro MINISTERO DELLA DIFESA, *****, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato e domiciliato ex lege in Roma Via Dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Cons. Rel. Dott. MOSCARINI ANNA.

FATTI DI CAUSA

1. La società Fonderie Meccaniche T. S.p.A. (di seguito T.), con atto di citazione del 13/9/1998, convenne dinanzi al Tribunale di Perugia le società Ta.Al. s.r.l. (di seguito Ta.) e la società E.S. s.r.l.(di seguito E.) per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni derivati dall’esplosione di un forno di fusione di sua proprietà, all’interno del quale erano stati immessi, al fine di ottenerne la fusione, rottami di acciaio contenenti ordigni demilitarizzati, venduti dalla società Ta.Al., che li aveva, a sua volta, acquistati dalla E.S. s.r.l, fornitrice incaricata della demilitarizzazione degli ordigni.

Il contraddittorio si istituì con le convenute, con le compagnie di assicurazione che, avendo pagato un indennizzo a titolo di danno emergente, agivano in surroga ai sensi dell’art. 1916 c.c. nei confronti delle società convenute, e con il Ministero della Difesa che si dichiarò estraneo ad ogni responsabilità.

2. Il Tribunale adito, disposta una CTU ed acquisite prove documentali e testimoniali, rigettò sia la domanda dell’attrice, nei confronti di tutte le parti convenute, sia la domanda di surroga delle compagnie di assicurazione ritenendo che entrambe fossero sfornite di prova.

Dichiarò inammissibile la domanda nei confronti del Ministero della Difesa.

3. A seguito di appello principale delle compagnie di assicurazione e di appello incidentale della T., volto questo secondo a richiedere la condanna delle convenute anche a titolo di lucro cessante (nonché di E. per le spese), la Corte d’Appello di Perugia, rimessa la causa sul ruolo per l’espletamento di due ulteriori CTU per l’accertamento e la quantificazione, per l’appunto, del danno da lucro cessante, con sentenza n. 57 del 22/1/2019, ha:

– parzialmente accolto l’appello delle compagnie, condannando le società convenute, in solido, a rifondere proporzionalmente a ciascuna di esse, una parte delle somme per le quali le compagnie avevano agito in rivalsa;

– accolto l’appello incidentale della T. condannando le convenute in solido a pagare in suo favore, a titolo di lucro cessante, la somma di Euro 20.536,38 oltre accessori;

– rigettato la domanda subordinata della Ta. di essere manlevata da E. nell’ipotesi di condanna, ritenendo che entrambe le società dovessero rispondere, ciascuna per un diverso titolo di responsabilità e comunque in pari misura, la E. ai sensi dell’art. 2050 c.c., per aver cagionato un danno nello svolgimento di un’attività pericolosa, e la Ta. ai sensi dell’art. 1490 c.c. per aver venduto una cosa viziata;

– ha ritenuto coperta da giudicato la declaratoria di inammissibilità della domanda nei confronti del Ministero della Difesa;

– ha disposto sulle spese condannando le società soccombenti in solido alle spese del doppio grado del giudizio in favore delle appellanti principali, della T. e del Ministero della Difesa, compensando per un terzo quelle tra le compagnie e la T., d’un lato, e quelle tra le soccombenti e le compagnie, dall’altro.

4. Avverso tale sentenza, notificata in data 28/1/2019, la società E. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 6/3/2019, affidato a cinque motivi, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, da un lato Generali Italia S.p.A., UnipolSai S.p.A. ed Allianz S.p.A. e, dall’altro, il Ministero della Difesa.

Avverso la medesima sentenza la società Ta. ha proposto autonomo ricorso per cassazione, notificato in data 29/3/2019, affidato a sei motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi, Generali Italia S.p.A., UnipolSai S.p.A., Allianz S.p.A., d’un lato, e il Ministero della Difesa, dall’altro.

6. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, in vista della quale le compagnie resistenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dispone la riunione ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento.

Peraltro, il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbano essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; quest’ultima modalità, tuttavia, non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte in ricorso incidentale, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante (cfr., da ultimo, Cass., 2 n. 448/2020; Cass., L, n. 5695 del 20/3/2015).

Nel caso di specie, risulta che la società E. ha notificato per prima, in data 6/3/2019 il ricorso per cassazione e che la società Ta. ha notificato il proprio ricorso successivamente in data 29/03/2019: ne consegue che il primo è il ricorso principale, mentre il secondo, proprio perché notificato in data successiva, si converte in ricorso incidentale.

2. I ricorsi hanno motivi solo parzialmente sovrapponibili sicché si procede separatamente allo scrutinio dei due ricorsi, anticipando fin d’ora che i motivi sono, con l’eccezione del quinto motivo del ricorso incidentale della Ta., che è fondato, tutti inammissibili o infondati. Sul ricorso E..

1. Con il primo motivo del ricorso principale – formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e rubricato “nullità della sentenza e del procedimento per inesistenza totale di motivazione” – la ricorrente assume che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi su tutte le ragioni, eccezioni e contestazioni da essa formulate nel corso del giudizio di impugnazione, e in particolare: sulle ragioni volte a sostenere l’inammissibilità dell’appello principale e dell’appello incidentale della Fonderie T.; sull’eccepita mancanza di prova sul quantum del risarcimento; sulle eccezioni volte a contrastare l’assunto avversario di “fatto provato” per mancata contestazione; sull’eccezione di decadenza delle controparti da ogni istanza probatoria; sull’inammissibilità della consulenza tecnica; sull’inammissibilità per mancanza di titolo dell’intervento in surroga ex art. 1916 c.c. operato dalle appellanti principali.

1.1 Il motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni.

Preliminarmente, l’omessa indicazione da parte del ricorrente della norma processuale che si assume violata rende necessario procedere a una riqualificazione del motivo: siffatta indicazione, invero, non integra un requisito autonomo e imprescindibile per l’ammissibilità della censura, ma è funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti dell’impugnazione, sicché la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, così precludendo la delimitazione delle questioni sollevate (cfr., da ultimo, Cass., Sez. V, ord. n. 21819/2017). Nella specie, peraltro, non appare dubbio che la censura abbia ad oggetto la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., e quindi del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato: sintomatico, in tal senso, il fatto che nella rubrica del motivo il ricorrente principale si dolga dell’inesistenza totale di motivazione “nei (suoi) confronti”.

Ciò premesso, innanzitutto, la censura, così come formulata, è priva di autosufficienza. All’uopo, deve ribadirsi che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo la quale il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità i motivi per i quali se ne chiede la cassazione, non può ritenersi osservata quando il ricorrente, come nella specie, si limiti a un generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza l’esplicazione del loro contenuto: invero, tale modus operandi contravviene allo scopo della disposizione, preordinata ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa, ed equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche il superfluo, la scelta di quanto effettivamente rileva in relazione ai motivi di ricorso, ciò che rischierebbe di comprometterne la terzietà, che costituisce carattere ineliminabile di ciascun giudice ex art. 111 Cost. (cfr., da ultimo, Cass., Sez. V, ord. n. 342/2021).

In secondo luogo, muovendo dalla constatazione che le eccezioni in relazione alle quali si lamenta l’omessa pronuncia hanno tutte carattere processuale (ad esclusione di quella sulla “mancanza di prova sul quantum”), il motivo è inammissibile in base al consolidato principio secondo cui l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece, al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. se, ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla problematica prospettata dalla parte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI-2, ord. n. 6174/2018). Peraltro, la censura, nella parte in cui lamenta omessa pronuncia sull'”eccepita mancanza di prova sul quantum”, è inammissibile in base al noto principio secondo il quale non si configura il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi, nel caso, soltanto una statuizione implicita di rigetto (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ord. n. 24155/2017).

2. Con il secondo motivo del ricorso principale, la ricorrente, formulando la censura in termini di omesso esame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta che la Corte territoriale abbia totalmente mancato di considerare le istanze, richieste ed eccezioni formulate avverso l’ammissione delle consulenze tecniche d’ufficio, e che erano fondate sulla pretesa intervenuta decadenza della T. dalla facoltà di richiedere accertamenti tecnici in merito all’entità del danno emergente e del lucro cessante.

2.1 Il motivo, così come formulato, è inammissibile.

Infatti, denunziandosi in sostanza un error in procedendo da parte del giudice del merito, la censura avrebbe dovuto essere correttamente ricondotta alla diversa previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; per contro, il ricorrente ha lamentato unicamente la sussistenza di un vizio motivazionale, insistendo nella parte espositiva del motivo soltanto sul silenzio serbato dalla Corte d’Appello in merito all’eccepita decadenza. Ebbene, in un caso del genere, appare senz’altro invocabile il principio, già affermato da questa Suprema Corte, in base al quale, ove si lamenti un errore processuale, pur non essendo indispensabile che si faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 con riguardo alla norma processuale violata, il motivo deve indicare un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché, come nel caso di specie, si riferisca esclusivamente alla carenza motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr., da ultimo, Cass., 2, sent. n. 24247/2016).

In ogni caso, non può che rilevarsi l’infondatezza della censura, atteso che la consulenza tecnica d’ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché, ove la parte ne faccia richiesta, non si tratta di un’istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva (cfr. Cass., Sez. L, sent. n. 9461/2010).

3. Con il terzo motivo del ricorso principale, la ricorrente, formulando la censura in termini di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta che la Corte territoriale abbia totalmente mancato di prendere in considerazione l’eccezione di inammissibilità dell’intervento in surroga delle compagnie coassicuratrici, la quale si fondava sull’assunto che la Fonderie T. avesse spiegato domanda di risarcimento soltanto in relazione al lucro cessante, e non anche in relazione al danno emergente.

3.1 Anche tale motivo, così come formulato, è inammissibile.

Invero, la censura si espone ai medesimi rilievi di inammissibilità esplicitati in sede di trattazione del secondo motivo di ricorso, ove essa, lungi dal fare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione di una norma processuale, si riferisce esclusivamente alla carenza motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. pag. 17, ricorso: “sulla questione la sentenza della Corte di Appello scivola via, omettendo qualsiasi motivazione incorrendo nella violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5”).

In ogni caso, ove pure si procedesse a riqualificarlo sub art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il motivo sarebbe privo di autosufficienza, in quanto non rispettoso delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3: infatti, il ricorrente non ha riportato (né localizzato) in alcun modo dove, nella comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale, abbia manifestato la propria volontà di riproporre l’eccezione respinta o dichiarata assorbita nel giudizio di primo grado, onde superare la presunzione di rinuncia e, quindi, la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c. Pertanto, non sarebbe stato possibile né verificare l’eventuale sussistenza di giudicato interno sul punto, né valutare la fondatezza del motivo senza dover prima procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte.

4. Con il quarto motivo del ricorso principale, la ricorrente, formulando ancora la censura in termini di omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta che la Corte territoriale abbia totalmente mancato di prendere in considerazione una serie di questioni, istanze ed eccezioni dirette a far dichiarare l’inammissibilità e la nullità delle consulenze tecniche disposte d’ufficio e delle conseguenti relazioni peritali, in particolare vertenti: sulla revoca dell’ordinanza 09/06/2016; sull’inesistenza degli elementi probatori acquisiti agli atti; sulla mancata formulazione dei quesiti; sulla violazione del contraddittorio verificatasi in data 26/01/2018; infine, sulla nullità delle relazioni definitive in quanto fondate su produzioni non asseverate da alcun elemento probatorio.

4.1 Anche tale motivo, così come formulato, è inammissibile.

Invero, la censura si espone ai medesimi rilievi di inammissibilità esplicitati in sede di trattazione del secondo e del terzo motivo di ricorso, ove essa, lungi dal fare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla violazione di una norma processuale, si riferisce esclusivamente alla carenza motivazionale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sì da non presentare i presupposti formali e sostanziali richiesti per la formulazione della censura di legittimità dall’art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. pag. 19, ricorso: “di tutto quanto precede (…) non c’e’ parola nella motivazione della sentenza impugnata”; nonché pag. 20, ricorso: “la sentenza (…) ha del tutto ignorato quanto sopra esposto”).

In ogni caso, la censura è priva di autosufficienza. All’uopo, richiamando quanto già detto in sede di trattazione del primo motivo, deve ribadirsi che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, secondo la quale il ricorso deve contenere a pena d’inammissibilità i motivi per i quali se ne chiede la cassazione, non può ritenersi osservata quando il ricorrente, come nella specie, si limiti a un generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza l’esplicazione del loro contenuto; a tal proposito, in particolare, non appare superfluo rilevare come, a fronte della pluralità delle questioni sollevate in seno al motivo, gli stralci di verbale il cui contenuto viene riprodotto attengano tutti alla pretesa decadenza delle appellanti dalla possibilità di avanzare richieste probatorie (questione sulla cui infondatezza si è già detto in sede di trattazione del secondo motivo).

5. Con il quinto motivo del ricorso E. – violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sul riconoscimento della soccombenza e della lite temeraria – la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia disposto la compensazione delle spese nella misura di un terzo in ragione del minore importo liquidato rispetto a quello originariamente richiesto, mentre avrebbe, a suo dire, dovuto ritenere la soccombenza della T. in presenza di una decisione che, liquidando in suo favore somme assai modeste rispetto a quelle richieste in primo grado, aveva sostanzialmente travolto le sue richieste originarie ed avrebbe dovuto condannarla anche per lite temeraria.

5.1 Il motivo è inammissibile, in quanto, denunziandosi in sostanza una violazione di legge da parte del giudice del merito, la censura avrebbe dovuto essere ricondotta alla diversa previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in riferimento all’art. 92 c.p.c., comma 2, della quale non presenta tuttavia i necessari presupposti formali e sostanziali.

In ogni caso, ove anche potesse essere riqualificato, il motivo sarebbe inammissibile in base al consolidato orientamento, cui si intende dare continuità, secondo il quale il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, di talché vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte nell’ipotesi, tra l’altro, di soccombenza reciproca (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 24502/2017).

Sul ricorso incidentale della Ta..

1. Con il primo motivo la Ta. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,183 e 184 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con conseguente mancata affermazione della inesistenza di una prova circa l’an debeatur” – La ricorrente lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto provata la responsabilità delle convenute, e dunque l’an debeatur, violando l’art. 2697 c.c., l’art. 115 c.p.c. e gli artt. 183 e 184 c.p.c., omettendo di osservare i termini processuali per la formulazione di istanze istruttorie.

1.1 I motivo è inammissibile perché volto ad evocare un inammissibile riesame del compendio probatorio.

Com’e’ noto, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni mentre, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall’art. 116 c.p.c. (cfr., sul punto, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 26769/18).

Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente, lungi dal dedurre la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nei termini indicati, ha limitato la propria doglianza alla contestazione del valore probatorio del verbale dei carabinieri e all’asserita mancata considerazione di taluni elementi che, a suo avviso, avrebbero dovuto condurre la Corte territoriale ad adottare una decisione diversa, in tal senso riducendo le censure proposte a una mera rilettura nel merito dell’intero compendio probatorio complessivamente acquisito, come tale non legittimamente prospettabile in sede di legittimità.

Anche la pretesa violazione degli artt. 183 e 184 c.p.c. con riguardo all’amissione della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel primo grado del giudizio, deve essere disattesa, in quanto, il giudice di merito può valutare discrezionalmente modi e tempi per l’ammissione di una CTU. Ne’ ha pregio il vizio della consulenza per aver valutato il danno in assenza del reperto derivato dall’esplosione ed in presenza di fotografie tardivamente acquisite al giudizio, in quanto la censura non attinge la ratio decidendi dell’impugnata sentenza (p. 6) secondo la quale “La consulenza tecnica esperita in primo grado, pur non potendo il consulente disporre del reperto derivato dall’esplosione – circostanza che non è determinate ai fini della prova del nesso causale, essendo indubitabile la natura dell’attività svolta all’interno del forno danneggiato e l’esistenza di un unico e ben identificato fornitore – ha ragionevolmente individuato la causa più probabile del sinistro nei “residui di TNT rimasti all’interno di una granata M107 da 155 non perfettamente inertizzata” e pertanto consente di assumere conclusioni pacifiche circa l’an debeatur”.

2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,183 e 184 c.p.c. (gli ultimi due nel testo all’epoca vigente), artt. 194 e 198 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia disposto duplice CTU in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. In particolare, premesso che l’allora attrice non aveva fornito dimostrazione in ordine al quantum debeatur, giacché il conto economico e le brevi relazioni allo stesso collegate, in ragione della mancata produzione dei documenti contabili e fiscali, erano rimaste prive di conforto probatorio, deduce che la CTU avrebbe finito con l’assumere una non consentita finalità percipiente.

2.1 Il motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni.

L’inammissibilità discende innanzitutto dal suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ord. n. 26874/2018).

Fermo tale assorbente rilievo preliminare, in ogni caso la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 è di per sé inammissibile. Al riguardo, l’esame può limitarsi alla sola dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., in ragione del fatto che dalla medesima dipende la violazione delle altre disposizioni indicate in seno alla rubrica del motivo.

Come già detto, la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni; tuttavia, nel caso in esame, il ricorrente, lungi dal dedurre detta violazione nei termini indicati, ha limitato la propria doglianza alla contestazione del valore probatorio del conto economico (e delle relazioni allegate), nonché alla generica critica alle valutazioni complessivamente effettuate dal giudice in punto di prova sul quantum, in tal senso riducendo le censure proposte a una mera rilettura nel merito, come tale non legittimamente prospettabile in sede di legittimità.

Parimenti inammissibile, di per sé, è la denuncia del vizio motivazionale.

Al riguardo, va ricordato che il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012, concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante quanto alle sue ricadute in termini di diritto (cfr., ex multis, Cass., Sez. I, sent. n. 5133/2014; Cass., Sez. I, sent. n. 7983/2014; Cass., Sez. V, ord. n. 21152/2014; Cass., Sez. U., sent. n. 5745/2015); non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, gli elementi istruttori, una moltitudine di fatti e circostanze ovvero il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr., sul punto, Cass., Sez. IV, sent. n. 21439/2015).

Di conseguenza, il motivo non risulta formulato in aderenza al paradigma imposto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacché non individua un preciso fatto storico, decisivo per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare, ma, nuovamente, pone in discussione la valutazione del rilievo probatorio del conto economico e delle affermazioni di controparte, sollecitando questa Suprema Corte a una nuova valutazione di tali elementi, giudizio precluso in questa sede.

3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115,183 e 184 c.p.c. (gli ultimi due nel testo all’epoca vigente), artt. 194 e 198 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente deduce la nullità delle consulenze tecniche d’ufficio espletate in secondo grado, in quanto affette da nullità assoluta e irreversibile.

3.1 Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

Inammissibile per la mescolanza dei mezzi di impugnazione, per la mancata individuazione del fatto storico pretermesso, e per la non decisività della censura: la ricorrente infatti non allega né dimostra che, in difetto della documentazione a suo dire illegittimamente acquisita, la CTU sarebbe giunta a conclusioni diverse.

In ogni caso è infondata la censura di nullità delle consulenze tecniche d’ufficio perché, contrariamente a quanto asserito da controparte, i consulenti hanno valutato l’esistenza e l’entità del danno sulla base di documentazione acquisita al giudizio e sulla base delle risultanze istruttorie, in particolare su documentazione prodotta in atti dalla T. non contestata o contestata tardivamente, sul verbale di sopralluogo effettuato dal perito delle compagnie geom. B.L. e sui verbali di sopralluogo effettuati dai Carabinieri di Santa Maria degli Angeli in data 10/3/1997. La prova dell’entità del danno emergeva, pertanto, da una serie di riscontri oggettivi che andavano ad aggiungersi al verbale dei carabinieri.

La sentenza ha, sul punto, argomentato che dalla documentazione acquisita al fascicolo di primo grado era possibile ricostruire interamente i danni subiti ed ha stimato che l’ammontare della riparazione del forno, insieme al costo dei materiali impiegati, al costo del personale specializzato e dello smaltimento del materiale di risulta fosse definibile in Euro 40.000, somma sia assai inferiore a quella versata dalle compagnie a titolo di indennizzo sia stimata dal giudice a titolo equitativo considerati tutti gli elementi raccolti in atti, così come equitativa è stata la stima del danno emergente che è stata svolta sulla base di documenti pubblici aventi una rilevanza oggettiva e, soprattutto sulla base della perdita di utile netto per i giorni di fermo totale e di fermo parziale dell’attività produttiva. Si ricorda altresì, a definitiva contestazione di quanto asserito dalla ricorrente, che sulle voci di danno non basate su documentazione allegata in via diretta o indiretta dalle parti, la Corte d’Appello ha confermato le conclusioni del giudice di prime cure in ordine all’impossibilità di procedere al loro risarcimento.

4. Con il quarto motivo del ricorso incidentale – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonché violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697,1226 c.c., artt. 115 e 194 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha accolto la valutazione equitativa operata dal CTU balistico in relazione al danno subito dal forno per cui è causa. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale non avrebbe potuto procedere ad una valutazione equitativa del danno, in quanto né la Fonderie T. aveva fornito la prova dell’ontologica esistenza di un danno risarcibile, né tantomeno nel caso di specie sarebbe stato impossibile o estremamente difficile fornire la prova del danno subito dal forno esploso.

4.1 Il motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni.

L’inammissibilità discende innanzitutto dal suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ord. n. 26874/2018).

In ogni caso, in maniera non dissimile da quanto osservato a proposito del secondo motivo del ricorso incidentale, la ricorrente evoca il vizio di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo al fine di sollecitare un’inammissibile rivalutazione della quaestio facti da parte di questa Suprema Corte: è evidente, infatti, che la ricorrente deduca l’assenza di prova in ordine all’esistenza del danno risarcibile (e comunque la possibilità per controparte di fornirla) al solo scopo di censurare la cattiva valutazione delle risultanze di causa da parte del giudice, il quale, nell’esercizio del proprio potere di libero apprezzamento delle prove, e oltretutto indicando le fonti del proprio convincimento, ha concluso, con motivazione insindacabile in questa sede, che la documentazione in atti forniva elementi sufficienti per la valutazione del danno. Di qui, l’ulteriore motivo di inammissibilità delle censure.

Va ricordato, infatti, che l’eventuale cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, atteso che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.

5. Con il quinto motivo del ricorso incidentale – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1490,1494 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha respinto la sua domanda subordinata di rivalsa svolta nei confronti della E..

La ricorrente assume, ai fini dell’autosufficienza, di aver introdotto sia pur in forma subordinata, la domanda di rivalsa fin dal primo grado del giudizio. La questione, implicitamente assorbita dal giudice di primo grado che aveva rigettato tutte le domande, è stata riproposta al giudice del gravame. La Corte d’Appello, come riferito nell’esposizione in fatto, ha rigettato la domanda di rivalsa sul presupposto che entrambe le società convenute fossero responsabili per il danno procurato alla T. S.p.A., la prima per aver fornito materiale non sottoposto alla demilitarizzazione ai sensi dell’art. 2050 c.c., la seconda per non aver garantito l’assenza di vizi della cosa compravenduta, ai sensi dell’art. 1490 c.c. A fronte di questa ratio decidendi la Ta. assume che la Corte territoriale avrebbe violato l’art. 1490 c.c. perché non avrebbe applicato il principio delle cd. “vendite a catena”, secondo il quale, il principio dell’autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all’acquirente, quando l’inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (Cass., 2, n. 2115 del 5/2/2015; Cass., 2, n. 1631 del 24/1/2020). In applicazione di tale principio ed in ragione della presenza in atti di prove documentali e testimoniali che confermerebbero la provenienza di tutto il materiale esplodente dalla società E., la Corte di merito avrebbe dovuto non ritenere sussistenti due diversi titoli di responsabilità e condannare le parti in egual misura ma accogliere la domanda di rivalsa della Ta..

5.1 Il motivo è fondato.

E’ orientamento pacifico in dottrina e nella giurisprudenza di questa Corte che nelle cosiddette vendite a catena spettano all’acquirente due azioni: quella contrattuale, che sorge solo nei confronti del diretto venditore, in quanto l’autonomia di ciascun trasferimento non gli consente di rivolgersi contro i precedenti venditori; quella extracontrattuale, che è esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell’altrui sfera giuridica. Ed e’, altresì, pacifico, anche nella giurisprudenza di questa Corte, che nelle cosiddette vendite a catena l’autonomia di ciascuna vendita non impedisce al rivenditore di rivolgersi al proprio venditore per essere rivalso di quanto egli potrà essere costretto a versare a sua volta al sub-acquirente, se quanto dovuto a quest’ultimo debba considerarsi come parte integrante del danno da lui risentito, per la violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore (cfr., da ultimo, Cass., Sez. II, sent. n. 2115/2015).

Ora, nel caso in esame, la Corte territoriale ha affermato: “quanto alla ripartizione della responsabilità tra le due società convenute in primo grado, (…) la responsabilità della fornitrice ai sensi dell’art. 2050 c.c. è palese, avendo essa conferito materiale non oggetto di demilitarizzazione, (…) mentre la venditrice Ta. è da considerarsi responsabile ai sensi dell’art. 1490 c.c., per la garanzia dovuta dal venditore al compratore in merito ai vizi della cosa, di cui aveva il dovere di accertarsi in ragione dell’attività espletata, prima di vendere il prodotto al compratore finale” (cfr. pag. 7, sentenza). La medesima hai quindi, in applicazione dell’art. 1294 c.c., conseguentemente disposto la condanna solidale delle due società al pagamento di Euro 40.000 a titolo di risarcimento del danno emergente in favore delle compagnie coassicuratrici, che avevano agito in surroga ex art. 1916 c.c., nonché al pagamento di Euro 20.536,38 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante in favore della società danneggiata, ovverosia la T..

Risulta poi che la Corte territoriale abbia rigettato la domanda di garanzia formulata dalla Ta. nei confronti della E., e ciò “in virtù del diverso titolo di responsabilità della prima nei confronti delle appellanti principali (le compagnie coassicuratrici n.d.r.) e della T.” (cfr., ancora, pag. 7, sentenza).

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza teste’ richiamata, tale statuizione è errata: il giudice d’appello, in presenza di una domanda di garanzia doveva accertare le diverse responsabilità dell’una e dell’altra società e non poteva, aprioristicamente, condannarle in pari misura perché attinte da diversi titoli di responsabilità. La domanda di rivalsa formulata dalla Ta. nei confronti della E. non era, infatti, altro che una domanda di garanzia per i vizi della cosa venduta ed aveva un chiaro fondamento in ragione della citata giurisprudenza sulle “vendite a catena”. Dunque la Corte di merito avrebbe dovuto, in accoglimento della domanda di rivalsa, tenere indenne la Ta. da quanto dovuto alle compagnie coassicuratrici e alla Fonderie T. a titolo di danno per fornitura di merce difettosa, traslando a carico della E. il danno liquidato, avendo accertato che l’inadempimento della Ta. era direttamente connesso e consequenziale all’inadempimento della E..

6. Con il sesto motivo del ricorso incidentale – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c. e ss., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove ha disposto la compensazione delle spese di lite nella sola misura di 1/3, nonostante l’importo liquidato alle appellanti a titolo di risarcimento danni fosse di molto inferiore a quello domandato.

6.1 Il motivo è inammissibile, in base al consolidato orientamento, cui si è già accennato in sede di trattazione del quinto motivo del ricorso principale, secondo il quale il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per il quale le spese processuali non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, di talché vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte nell’ipotesi, tra l’altro, di soccombenza reciproca (cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI-3, ord. n. 24502/2017).

7. Conclusivamente il ricorso principale va dichiarato inammissibile, l’incidentale va accolto limitatamente al quinto motivo, rigettati o inammissibili gli altri, la sentenza va cassata in relazione e la causa rinviata per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione nei confronti di tutte le parti costituite, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo del ricorso incidentale, dichiara inammissibili o rigetta tutti gli altri motivi di entrambi i ricorsi, cassa la sentenza in relazione e rinvia la causa, per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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