Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40667 del 17/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21883/2017 proposto da:

T.E., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA R. R. PEREIRA, 41, presso lo studio dell’avvocato ITALO DE BENEDITTIS, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLA SALUTE *****, MINISTERO ECONOMIA FINANZE *****, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA *****, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1576/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 09/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2021 dal Presidente Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.

RILEVATO

che:

I ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione contro lo Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza del 9 marzo 2017, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il loro appello e quello di altri medici avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 22411 del 2011, la quale, provvedendo sulla cause introdotta da alcuni degli attuali ricorrenti e da altri medici, nonché su quelle introdotte con tre separati atti di intervento da alcuni dei ricorrenti e da altri medici, aveva respinto le relative domande.

Con la citazione introduttiva del giudizio, risalente al 1 luglio 2008, era stato chiesto l’accertamento e la declaratoria del diritto degli attori medici che avevano frequentato corsi di specializzazione in anni successivi al 1999, conseguendo la borsa di studio prevista annualmente dal D.Lgs. n. 257 del 1991 – a conseguire la differenza tra essa ed il compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con il quale era stata recepita nell’Ordinamento Italiano la direttiva comunitaria n. 93/16/CEE (con le successive integrazioni), ma dei cui effetti essi non avevano beneficiato a seguito dei provvedimenti di “blocco” introdotti con il D.Lgs. n. 517 del 1999, i quali si erano risolti nel loro differimento fino all’anno accademico 2006/2007. In via subordinata era stata proposta domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c..

Con i tre separati atti di intervento venivano fatte valere domande analoghe.

2. Il Tribunale di Roma, premesso il rilievo che gli attori agivano sia per far valere la responsabilità dello Stato discendente da preteso inadempimento della normativa comunitaria evocata, sia per ottenere comunque il pagamento di quanto dovuto, ravvisava la legittimazione passiva soltanto dello Stato Italiano e rigettava la domanda principale, escludendo che sussistesse il dedotto inadempimento del diritto comunitario. Riteneva che la domanda ai sensi dell’art. 2041 c.c., avrebbe dovuto proporsi contro le università presso le quali erano stati frequentati i corsi di specializzazione, rilevando comunque che difettava il presupposto della c.d. residualità.

3. Al ricorso proposto contro la sentenza della corte capitolina hanno resistito congiuntamene le amministrazioni intimate.

4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero presso la Corte, mentre è stata depositata telematicamente memoria dai ricorrenti.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione delle Direttive 82/76/CEE, 93/16/CEE art. 44 e Allegati I e III, del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 e segg., nonché della Direttiva 2005/36/CEE in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo non individua in modo puntuale la motivazione che intenderebbe criticare, dato che omette una precisa indicazione delle espressioni con cui ciò che intenderebbe criticare sarebbe stato enunciato. Infatti, si limita ad asserire che la sentenza capitolina avrebbe “omesso di considerare l'”evoluzione” della normativa richiamata in sentenza, nelle more intervenuta, costituita dalla Direttiva 93/16/CEE e dal D.Lgs. n. 368 del 1999, di recepimento della stessa”.

Il successivo svolgimento del motivo si articola con argomentazioni che mirano a dimostrare l’assunto preliminare che, se è vero che la direttiva del 1993 ha lasciato inalterato l’obbligo di fissare un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi, al pari di quanto già sancito con la direttiva 82/76/CEE, tuttavia essa avrebbe inteso attribuire “più incisività a quanto già prescritto dall’art. 13” di essa, come si evincerebbe sia dal suo Allegato 1 circa le caratteristiche della formazione a tempo pieno e a tempo ridoto, sia dall’art. 44, là dove, nonostante l’abrogazione delle direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE lasciava “salvi gli obblighi degli Stati Membri relativi ai termini per il recepimento”, fissando il termine medesimo, così come indicato nell’Allegato III, parte B, al 31 dicembre 1982. Tale ultima previsione, si sostiene, avrebbe cristallizzato a livello comunitario l’inadempienza degli Stati membri, che come quello italiano si trovavano in ritardo nel recepimento delle predette direttive. Il legislatore italiano avrebbe inteso recepire le prescrizioni comunitarie con le previsioni del D.Lgs. n. 368 del 1999, ma lo avrebbe fatto parzialmente e successivamente, peraltro, con il D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, avrebbe sancito illegittimamente, con elusione del contenuto precettivo delle disposizioni comunitarie, il blocco dell’efficacia del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37-42, che avevano dettato le disposizioni di recepimento, fino all’emanazione di un nuovo provvedimento di legge volto a stanziare ulteriori risorse. In tal modo avrebbe lasciato i medici ricorrenti nella posizione di borsista risultante dal vecchio D.Lgs. n. 257 del 1991 e ciò anche agli effetti economici. Poiché solo con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007, del 6 luglio 2007 ed in fine del 2 novembre 2007 era stata ripristinata l’efficacia delle disposizioni del D.Lgs. n. 368 del 1999, ma solo per i medici che avevano in corso la specializzazione dal 2006, inquadrandoli come soggetti di un contratto di formazione specialistica, i ricorrenti, avendo frequentato i corsi di specializzazione anteriormente si erano visti esclusi dai benefici in forza di un inadempimento statuale agli obblighi comunitari.

2. Il motivo è privo di fondamento al lume di una giurisprudenza ormai consolidatasi presso questa Corte, sebbene il consolidamento sia avvenuto successivamente alla proposizione del ricorso.

Vengono in considerazione, infatti, i seguenti principi di diritto, già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, ai quali intende darsi piena continuità (cfr., tra le più recenti pronunzie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051 e 17052 e del 28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018):

l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, né del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante;

gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;

la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;

la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

E’ in proposito appena il caso di osservare, che l’indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata.

Da ultimo, questa Sezione, sulla scia dell’orientamento qui riassunto, con specifico riferimento al problema della sussistenza di una pretesa efficacia precettiva della direttiva del 1993, ha ribadito che: “Le direttive comunitarie n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, le quali hanno prescritto che i medici specializzandi dovessero ricevere un’adeguata remunerazione, sono state attuate dallo Stato italiano con il D.Lgs. n. 257 del 1991, con il riconoscimento di una borsa di studio annua. La successiva direttiva n. 93/16, invece, ha rappresentato un testo meramente compilativo, di coordinamento e aggiornamento delle precedenti disposizioni comunitarie già vigenti e, quindi, privo di carattere innovativo, con riguardo alla misura dei compensi da riconoscere agli iscritti alle scuole di specializzazione; quest’ultima direttiva è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 368 del 1999, che, dal momento della propria applicazione, avvenuta a partire dall’anno accademico 2006-2007, ha riorganizzato l’ordinamento delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, istituendo un contratto di formazione da stipulare e rinnovare annualmente tra le Università (e le Regioni) e i detti specializzandi, con un meccanismo articolato in una quota fissa ed in una variabile. Ne consegue che, per gli anni accademici anteriori al 20062007, è rimasta operativa la sola disciplina del D.Lgs. n. 257 del 1991, poiché la menzionata direttiva n. 93/16 non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riferimento alla misura della borsa di studio di cui alla normativa del 1991”. (Cass. (ord.) n. 8053 del 2020).

Ulteriormente si vedano, inoltre, Cass. (ord.) n. 14168 del 2019 ed esaustivamente ancora Cass. (ord.) n. 22633 del 2020.

2.1. Nella memoria di parte ricorrente non ci si fa carico della richiamata giurisprudenza, ma si sostiene quanto segue: “Ribaditi e richiamati integralmente i sei motivi proposti nel ricorso, non ci può esimere dall’evidenziare come la fondatezza degli stessi trovi ulteriore conforto nelle numerose pronunce che, in siffatta materia, questa stessa Corte ha reso nel lasso temporale compreso tra l’instaurazione del presente giudizio di legittimità e la fissata data di adunanza camerale. Tali pronunce, infatti, a seguito delle risposte fornite dalla Corte di Giustizia Europea ai quesiti interpretativi posti dalle Sezioni Unite, hanno affermato in modo netto ed inequivocabile i seguenti principi: a) il diritto dei medici, che avevano iniziato i corsi di specializzazione dopo il 10 gennaio 1983 e che non avevano ricevuto, in costanza degli stessi, un’adeguata remunerazione, a percepirla per tutta la loro durata; b) il conseguente obbligo risarcitorio in capo allo Stato Italiano per non aver adempiuto alle direttive comunitarie CEE n. ri 75/362, 75/363, 82/76 ed, infine, 93/16, che avevano sancito l’anzidetto diritto ad un’adeguata remunerazione (ex plurimis, Cass. Sez. Unite sent. n. 23901 del 29/10/2020, Cass. Sez. Unite sent. n. 20348 del 31/07/2018, Cass. 3 Sez. ordd. n.ri 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066 del 17/01/2019; Cass. 3 Sez. ord.n. 5509 del 26/02/2019; Cass. 3 Sez. ord. n. 18053 del 5/07/2019; Cass. 3 Sez. ord. n. 19742 del 23/07/2019; Cass. 3 Sez. ord. n. 19748 del 23/07/2019; Cass. 3 Sez. ord. n. 13761 del 31/05/2018; Cass. 3 Sez. ord. n. 13762 del 31/05/2018; Cass. 3 Sez. ord. n. 13763 del 31/05/2018). Principi, questi, che si ritiene debbano necessariamente trovare applicazione anche in favore di tutti gli odierni ricorrenti, trattandosi, invero, di medici, che, seppur ammessi alle scuole di specializzazione successivamente al 10 gennaio 1983, non hanno, tuttavia, goduto, durante l’intero periodo di loro frequenza, di una giusta remunerazione. Appaiono, quindi, vieppiù prive di pregio le argomentazioni difensive dei controricorrenti in quanto affidate a precedenti giurisprudenziali già, comunque, evidentemente superati”.

E’ palese l’assoluta mancanza di confronto con la giurisprudenza pertinente sopra evocata e l’evocazione di giurisprudenza afferente invece alla diversa vicenda dei medici specializzandi che avevano svolto la loro opera nella situazione anteriore al D.Lgs. n. 257 del 1991, o comunque iniziando la specializzazione prima della sua entrata in vigore.

3. Con il secondo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e degli artt. 1292 e 1294 c.c., con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 3, nonché alla L. 23 novembre 2005, n. 266, art. 300 (Finanziaria 2006) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo articola due censure.

La prima concerne l’affermazione della sentenza impugnata che, nello scrutinare il secondo motivo di appello avverso le statuizioni del primo giudice che aveva escluso la legittimazione passiva dei ministeri, ha affermato che con riguardo alla domanda risarcitoria da preteso inadempimento delle direttive la legittimazione spettava alla sola Presidenza del Consiglio dei Ministri. La seconda censura concerne l’affermazione della sentenza impugnata di condivisione dell’affermazione del primo giudice che legittimate alla domanda intesa ad ottenere il pagamento degli emolumenti asseritamente dovuti in base alla normativa comunitaria sarebbero state semmai le Università presso cui gli appellanti avevano conseguito la specializzazione.

3.1. Entrambe le censure, una volta consolidatasi per effetto del rigetto del primo motivo, la motivazione basata sull’inesistenza dell’inadempimento alla normativa comunitaria, rimangono assorbite per difetto di interesse.

Infatti, negato l’inadempimento e, dunque, il fatto costitutivo del diritto risarcitorio fatto valere, la questione della legittimazione anche dei ministeri rimane irrilevante, in quanto, essendo stata negata la configurabilità dell’azione quanto ai fatti costitutivi, è del tutto inutile dal punto di vista dell’interesse dei ricorrenti – domandarsi se rispetto ad essa sussisteva pure la legittimazione dei ministeri.

Tanto non esime dal rilevare che l’argomentazione svolta a sostegno della censura, cioè la previsione nel D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 3, di una partecipazione dei ministeri è stata giustamente ritenuta irrilevante dalla corte capitolina ai fini dell’individuazione della legittimazione con una motivazione enunciata nella sesta proposizione della pagina 5 che nel motivo viene ignorata, con conseguente inammissibilità della censura per mancata critica della motivazione, ove fosse stata esaminabile.

Riguardo alla seconda censura sono gli stessi ricorrenti che, per combattere l’affermazione della legittimazione delle università sull’azione relativa alla rivendicazione del diritto agli emolumenti (azione che peraltro, se fosse stata esercitata avrebbe avuto la medesima sorte), sostengono che la loro azione è risarcitoria, cioè invocano un presupposto riguardo al quale è comunque dirimente l’esito del primo motivo.

4. Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione delle Direttive 93/16/CEE, 2005/36/CEE, del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. da 37 a 39, nonché della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300 (legge finanziaria 2006) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Il motivo ripropone la tesi della sussistenza dell’inadempimento delle direttive come presupposto per l’azione risarcitoria e riguardo ad esso sono assorbenti le considerazioni svolte a proposito del primo motivo e la giurisprudenza colà richiamata. Va nuovamente ribadita l’irrilevanza per le ragioni indicate delle argomentazioni svolte nella memoria.

5. Con un quarto motivo si fa valere “violazione o falsa applicazione degli artt. 1173 e 1223, art. 24 c.c., in riferimento alle Direttive 82/76/CEE, 93/16/CEE, 2005/36/CEE, nonché al D.Lgs. n. 368 del 1999, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Anche questo motivo ripropone la tesi della sussistenza in relazione alla posizione dei medici ricorrenti dell’inadempimento degli obblighi comunitari fonte di risarcimento danni e, dunque, risulta privo di fondamento negli stessi termini indicati rispetto al motivo precedente.

6. Il quinto motivo prospetta “violazione o falsa applicazione delle L. n. 416 del 1968 e L. n. 460 del 1988, nonché del D.Lgs. n. 187 del 2000, con riferimento agli artt. 1223 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La doglianza è relativa alla sola posizione dei medici F.G. e P.F. e concerne la motivazione con cui la corte territoriale, pur riconoscendo che il primo giudice non aveva espressamente pronunciato sulla loro specifica domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico, anche se una decisione implicita si sarebbe potuta ravvisare per assimilazione alle altre domande rigettate per difetto di legittimazione passiva dei convenuti, ha poi osservato che riguardo ad essa doveva ravvisarsi il difetto di legittimazione passiva dei medesimi per essere legittimate le università.

Il motivo dichiara di riportarsi integralmente alle considerazioni svolte a proposito del secondo motivo per sostenere la legittimazione dei ministeri e poi svolge considerazioni riguardo alla fondatezza della domanda.

6.1. E’ palese che il motivo deve ritenersi assorbito non diversamente da come si è detto per il secondo, richiamandosi qui le medesime considerazioni svolte a proposito di esso.

7. Con il sesto ed ultimo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, con riferimento agli artt. 42 e 16 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 187 del 2000, con riferimento agli artt. 1223 e 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Ci si duole della motivazione con cui la corte territoriale ha affermato che “non può neppure trovare accoglimento la domanda, avanzata in via subordinata, tesa al riconoscimento dell’adeguamento dell’ammontare relativo alla borsa di studio percepita, ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1”.

Viene censurata la motivazione aggiuntiva a quella sul difetto di legittimazione, affermata in prima battuta dalla sentenza.

Detta motivazione aggiuntiva ha rilevato che la domanda era stata formulata solo nelle “memorie conclusionali” e per tale ragione ne ha ritenuto la tardività.

7.1. Ora, è palese che la prima motivazione, quella sul difetto di legittimazione passiva, si è consolidata per quanto scrutinato prima di questo motivo e, dunque, il motivo non può che restare assorbito, non senza doversi rilevare che i ricorrenti si limitano a dire che la domanda era presente in via subordinata nell’atto di appello, ma non precisano se era stata proposta fin dal primo grado, sicché il riferimento alle memorie conclusionali fatto dalla sentenza, non essendo stato individuato il grado cui la corte territoriale si riferiva risulta equivoco e doveva essere oggetto di attività chiarificatrice.

Sicché, il motivo – se fosse scrutinabile e non assorbito – risulterebbe inammissibile anche per violazione dell’art. 360-bis c.p.c., n. 2, ricostruito nel senso indicato da Cass. n. 22341 del 2017 e successive conformi, cioè per mancanza di decisività.

8. Il ricorso è conclusivamente rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione sono compensate, tenuto conto che il ricorso è stato proposto quando ancora non si era consolidata la giurisprudenza di cui si è detto sopra a proposito del primo motivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità

dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 3 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 4 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2021

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