Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40753 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19887/2019 proposto da:

C.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Giordano Dorigo, elettivamente domiciliato presso indirizzo, avv.dorigo.certlegalmail.it;

– ricorrente –

contro

F.F.;

– intimata –

e contro

Vittoria Assicurazioni Spa, in persona del procuratore Ca.Ce., rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Hazan, e dall’Avv. Stefano Taurini, ed elettivamente domiciliata in Roma, V. Filippo Corridoni 19, presso lo studio dell’avv. Sonja Puglionisi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2339/2018 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 da Dott. FIECCONI FRANCESCA.

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato il 7 giugno 2019, C.C. impugna la sentenza n. 2339/2018 del Tribunale di Padova, depositata il 18 dicembre 2018, con cui il giudice dell’appello ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, formulata dal ricorrente appellato, per vizi inerenti alla vocatio in ius (e conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado), nonché, in parziale accoglimento dell’appello della Vittoria ass.ni, ha respinto la domanda di risarcimento del danno biologico permanente e morale subiti dal ricorrente in un sinistro stradale verificatosi il *****, in relazione al quale aveva addotto di avere subito lesioni al rachide cervicale, accertate mediante una CTU nella misura del 2,5%, e ciò sulla base di un esame clinico e radiologico. Il Tribunale, per il resto, aveva confermato la sentenza di condanna al risarcimento per il danno biologico temporaneo e per le spese mediche affrontate.

2. Il giudice dell’appello, per quanto qui di interesse, alla luce dell’art. 139 CAP ha ritenuto di non poter riconoscere alcun esito permanente per la dedotta lesione micro-permanente, in assenza di prova certa acquisita tramite accertamento obiettivo strumentale, attestante che la patologia spinale derivava dal sinistro, oltre il danno biologico temporaneo accertato e le spese di assistenza medica documentate; in particolare ha ritenuto che l’evidenziata modifica della fisiologica lordosi non potesse essere causalmente correlata al sinistro di cui è causa, non essendo state accertate le condizioni fisiche dell’infortunato precedenti al sinistro. Inoltre, in relazione al riconoscimento in via equitativa, da parte del Giudice di Pace, di un ulteriore indennizzo di Euro 200,00 “quanto all’insieme delle conseguenze non patrimoniali”, riteneva del pari fondato il gravame non avendo il giudice di primo grado chiarito in cosa consistano siffatte conseguenze non patrimoniali.

3. Il ricorso è affidato a cinque motivi. La parte intimata Vittoria ass.ni s.p.a. ha notificato controricorso per resistere. L’intimata F.F. non ha formulato difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 163,164, e 342 c.p.c., in quanto il giudice, nel respingere l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, non avrebbe considerato che nella copia dell’atto di appello notificato mancava l’indicazione della data di prima udienza di comparizione, deducendone il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Il ricorrente adduce la nullità del procedimento perché nella copia dell’atto di appello notificata non sarebbe presente la indicazione data dell’udienza, presente invece nell’originale.

1.1. La censura è palesemente infondata in iure alla luce dell’art.

164 c.p.c., che, al comma 3, statuisce che la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e che la mancanza di avvertimento previsto dell’art. 163, n. 7 (termine per costituirsi), ove eccepita dal convenuto, determina la fissazione di un nuova udienza nel rispetto dei termini (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 14488 del 06/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 13079 del 25/05/2018). Pertanto nel caso specifico, ove la parte appellata si è costituita sanando ogni eventuale vizio, non si pone una questione di nullità della citazione.

1.2. La sentenza n. 18868/2014 di questa Corte, invocata dal ricorrente quale precedente, secondo cui l’inosservanza del rispetto del termine determina tout court la inammissibilità dell’appello, non fa riferimento al testo dell’art. 164 c.p.c., comma 3 – come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 9, in vigore dal 30 aprile 1995 – applicabile alla fattispecie in esame, bensì al testo previgente abrogato.

2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3, la falsa applicazione dell’art. 139 codice assicurazioni private, in relazione agli artt. 2043,2056,1223 e 2059 c.c., all’art. 32 Cost. e all’art. 116 c.p.c., in quanto il giudice dell’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il danno permanente non potesse essere riconosciuto in assenza di un univoco esito degli accertamenti obiettivi strumentali eseguiti sul danneggiato, anche se quest’ultimo risultava essere stato accertato visivamente e clinicamente, prima dai medici curanti e, poi, dal CTU nel giudizio di primo grado, nella misura del 2,5%, come liquidato dal giudice di prime cure in applicazione della tabella delle cosiddette lesioni “micro permanenti” indicata nella L. n. 57 del 2001.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto attiene a una censura di merito che si limita ad offrire una rilettura analitica della documentazione medica allegata e un riesame delle prove valutate dal giudice di merito, il quale, alla luce della normativa applicabile (art. 139 CAP) e delle prove offerte, ha considerato diversamente l’esito della valutazione del giudice di primo grado, acriticamente riposta su quella del CTU e in spregio delle osservazioni del Ct di parte convenuta, sull’assunto che in assenza di una prova obiettiva di un danno causalmente riconducibile all’incidente (lesione vertebrale o presenza di edema all’epoca del fatto), il danno biologico permanente non fosse risarcibile in quanto non adeguatamente comprovato da esami obiettivi che ne attestavano un collegamento causale con il trauma subito.

2.2. Nella motivazione si legge testualmente che “dalla documentazione e dagli atti risulta unicamente una modifica della fisiologica lordosi cervicale lombare senza che possa essere stabilito un collegamento tra tale modifica e il sinistro stradale per cui si procede, essendo noto che tale modifica possa essere conseguenza di vari fattori”. Il giudice ha rilevato, dunque, che dagli esami obiettivi e clinici effettuati (RX della colonna dorsale e lombare e RMN cervicale) non potesse essere stabilito un collegamento causale tra la modifica della fisiologica lordosi cervicale e lombare e il trauma, non essendo neanche nota la condizione del danneggiato prima dell’incidente. Inoltre, il giudice dell’appello ha ritenuto che il primo giudice avesse omesso di indicare le ragioni per cui ha disatteso le critiche del Ct di parte (cfr. sentenza, p. 5).

2.3. Le affermazioni del ricorrente, quindi, tendono a offrire un apprezzamento di fatto divergente da quello svolto dal giudice di merito, posto che, in thesi, l’invalidità permanente sarebbe rilevabile al di là di ogni ragionevole dubbio mediante le radiografie, la risonanza magnetica e la documentazione clinica osservate dal CTU, mentre per il tribunale, per quanto sopra detto, tale conclusione non può trarsi in relazione all’esito di detti esami strumentali, essendo mancata la prova del nesso causale tra il danno riscontrato e l’incidente occorso.

2.4. A fronte di un’apparente deduzione di una violazione di norme di legge il motivo, dunque, mira in realtà a ottenere una nuova interpretazione di questioni di mero fatto che hanno portato il giudice a ritenere non dimostrato il nesso causale tra la lesione, riscontrata come temporanea anche mediante indagini strumentali e l’incidente (cfr. Cass. ord, sez. VI, n. 8758 del 4 /4/2017).

3. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, deducendo il mancato esame delle complete risultanze della consulenza tecnica d’ufficio e della certificazione medica prodotta dalla difesa del ricorrente.

3.1. Il motivo è inammissibile in quanto denuncia come “fatto omesso” le diverse valutazioni svolte dal giudice sulla base dell’insieme degli elementi di prova raccolti e dei rilievi del CTU, inerenti alle risultanze della certificazione medica prodotta, attestante la spinalgia alla presso-palpazione, rilevata dai medici curanti semeiologicamente, costituente la parte indicata dal ricorrente come significativa unitamente agli esiti degli esami obiettivi.

3.2. In particolare, sul punto della mancata considerazione della documentazione medica sottoposta all’esame del CTU rileva il principio per cui il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risolvendosi nell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18598 del 07/09/2020).

3.3. Tuttavia, costituisce un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133).

3.4. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, giacché essi rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., rendendo piuttosto ravvisabile la fattispecie di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e quindi imponendo un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, con la conseguenza che va dichiarato inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione al riguardo sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (ex plurimis, Cass. sez. 2 -, Ordinanza n. 26274 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835 Cass. 1170/2004; 8575/2005; 16245/2005).

3.5. Nel caso specifico il giudice di merito, nell’ambito della sua discrezionalità, lungi dall’omettere l’esame delle circostanze del caso esaminate dal CTU, ha fornito una diversa interpretazione delle medesime, là dove ha ritenuto, esplicandone le ragioni, di doversi discostare dalle conclusioni espresse dal CTU sulla base degli esami clinici obiettivi effettuati (radiografie della spina dorsale e risonanza magnetica del tratto cervicale) e della sintomatologia rilevata dai medici (algia al tratto lombare), complessivamente non indicativi della sussistenza di un nesso causale tra fatto ed evento, aderendo alle critiche del c.t. della parte convenuta sul punto, non essendo, tra l’altro, documentata la situazione della colonna vertebrale del ricorrente in epoca anteriore al sinistro (v. sentenza, p. 5).

3.6. Si tratta dunque di una differente valutazione dei medesimi fatti, complessivamente osservati dal giudice, che non denota un mancato esame delle risultanze della CTU o una motivazione monca o apparente.

4. Con il quarto motivo si deduce ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione o falsa applicazione art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 116 c.p.c., per avere ritenuto che il giudice di primo grado non abbia assolto al proprio obbligo di motivare la sentenza sulla base dei rilievi del ct di parte, invece tenuti in considerazione dal medesimo CTU, che li avrebbe confutati.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto non si rapporta alla ratio decidendi che ha svolto una rilettura critica delle risultanze istruttorie, valutate dal giudice di primo grado sulla base della sola CTU e senza considerazione alcuna degli esiti degli accertamenti strumentali disposti che portano a escludere la presenza di edema molli e di aree con contusione ossea, tutti riscontri che, se sussistenti, avrebbero potuto invece provare la causa traumatica della lesione lamentata.

4.2. La censura, pertanto, è inammissibile sotto il profilo dell’art. 366 c.p.c., n. 4, poiché evidenzia come la sua illustrazione non si correli alla motivazione enunciata dal giudice dell’appello nel riformare la sentenza di primo grado, in ossequio alla funzione di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale, pur se circoscritto ai motivi di censura, mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata del giudizio di legittimità anche con riguardo al dovere del giudice di rivalutare autonomamente la CTU e il materiale probatorio osservato dal giudice di primo grado (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 8460 del 05/05/2020; Sez. U., Sentenza n. 27199 del 16/11/2017).

4.3. Il giudice, in ogni caso, ha reso una motivazione intrinsecamente coerente ed esaustiva alla luce delle prove allegate e nell’ambito dei poteri di riesame ad esso assegnati, e quindi nel rispetto del cd minimo costituzionale di cui a Cass. SU n. 8053/2014.

4.4. Sicché, non apparendo il motivo correlato alla ratio decidendi, esso impinge nella ragione di inammissibilità espressa dal principio di diritto da Cass. SU n. 7074 del 2017: “Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto, per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4".

5. Con il quinto motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’accoglimento del terzo motivo d’appello si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 139 codice delle assicurazioni, artt. 1223,1226,2043,2056,2059 c.c. e art. 132 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale fa fatto dipendere la non risarcibilità in via equitativa di un ulteriore indennizzo di Euro 200 per l’insieme delle conseguenze non patrimoniali, esclusivamente dalla circostanza che il primo giudice non abbia chiarito “in cosa consista tale pregiudizio”; in via subordinata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione art. 132 c.p.c., nonché dell’art. 118 disp. att. al c.p.c., per essere la detta pronuncia apparente, perplessa o incomprensibile.

5.1. Assume il ricorrente che in questo caso non si sia trattato di un danno in re ipsa, ma di danno morale collegato alla lesione dell’integrità fisica, poiché il ricorrente, dopo il sinistro, avrebbe cessato di giocare a rugby e a tennis, come testimoniato da alcuni testi.

5.2. Il motivo è inammissibile già solo perché non prende in debita considerazione che, nella specie, il giudice dell’appello, dopo avere ritenuto come comprovata solo una sofferenza temporanea nel breve, e nel lungo periodo, senza danni permanenti alla persona fisica, ha comunque ritenuto che il giudice non avesse motivato a sufficienza l’aumento dell’indennizzo pari a Euro 200,00. Si tratta, dunque, di una ulteriore ratio decidendi collegata alla sentenza di primo grado che ha riconosciuto il danno biologico permanente e temporaneo, personalizzandolo.

5.3. Il motivo, dunque, è in gran parte assorbito dal mancato accoglimento dei superiori motivi in ordine alla statuizione di insussistenza di un danno biologico permanente, non riconosciuto dal giudice di secondo grado, posto che è propriamente il danno da inabilità permanente quello eventualmente idoneo a provocare un aumento dell’indennizzo sulla base del superamento della soglia minima di tollerabilità o della esigenza di personalizzazione, tenendo conto delle attività pregresse svolte dalla parte lesa: si veda, sul punto, l’art. 139, comma 3, CAP, là dove indica che solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico relazionali e personali l’ammontare del risarcimento può essere aumentato fino al 20%.

5.4. Inoltre, il motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., n. 6, là dove non risulta prospettato un qualsivoglia profilo di distinta e peculiare sofferenza morale risarcibile e specificamente ricollegabile all’illecito, posto che il danno morale costituisce una fattispecie del tutto diversa dalla componente esistenziale del danno biologico, come da ultimo precisato dalla giurisprudenza (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018).

5.5. Ne deriva che, alla luce del contesto dei fatti osservati, la motivazione appare del tutto esaustiva e in linea con il principio di sinteticità e di coerenza interna richiesto da SSUU 8053/2014, non sussistendo un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, essendo esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (cfr. anche Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018).

6. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, a favore della parte separatamente resistente, oltre al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2000,00, Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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