Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40799 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 16862 – 2017 R.G. proposto da:

Avvocato C.G., – c.f. ***** – (in proprio e quale erede di C.E. e di M.V.), da sé medesimo rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; C.

s.r.l., – c.f. ***** – in persona dell’unico quotista e legale rappresentante, C.G., e da questo rappresentata e difesa ai sensi dell’art. 86 c.p.c.; entrambi elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pergola (PU), alla via Piave, n. 2, presso lo studio dell’avvocato C.G.;

– ricorrenti –

contro

BANCA NAZIONALE del LAVORO s.p.a., – c.f./p.i.v.a. ***** – in persona del direttore della Direzione legale e societaria, legale rappresentante in virtù dei poteri conferitigli dal c.d.a. con delibera del 27.5.2010, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato Laura Barbieri, e dall’avvocato Maurizio Barbieri, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Banco di Santo Spirito, n. 48, presso lo studio dell’avvocato Augusto D’Ottavi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 456/2017 della Corte d’Appello di Ancona;

udita la relazione nella camera di consiglio del 21 ottobre 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con sentenza n. 457/2017 la Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame proposto dalla ” C.” s.r.l., da C.G. e da M.V. nei confronti della “Banca Nazionale del Lavoro” s.p.a., avverso la sentenza n. 650/2011 del Tribunale di Ancona – sentenza, quest’ultima, con cui il Tribunale marchigiano aveva, a sua volta, respinto la domanda risarcitoria esperita con atto notificato in data 9.12.1997 da C.E., in proprio e quale amministratore della ” C.” s.r.l., da C.G. e da M.V. nei confronti della “B.N.L.” – e condannava gli appellanti alle spese del grado.

2. Avverso tale sentenza C.G. (in proprio e quale erede di C.E. e di M.V.) e la ” C.” s.r.l., in persona dell’unico quotista ed amministratore, C.G., hanno proposto ricorso; ne hanno chiesto sulla scorta di quindici motivi (cfr. ricorso, pagg. 16 – 20) la cassazione con ogni conseguente statuizione.

La “Banca Nazionale del Lavoro” ha chiesto dichiararsi improcedibile, inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

3. La controricorrente ha depositato memoria.

4. Il ricorso è inammissibile ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. Le sezioni unite di questa Corte spiegano che il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l’esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato (e’ il caso di specie: cfr. ricorso, pagg. 16 – 20), né attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. un. 22.5.2014, n. 11308; Cass. 24.4.2018, n. 10072).

6. Ebbene, nella specie, si rileva che il ricorso è articolato (oltre che nelle pagg. 16 – 20, contenenti la enunciazione dei motivi) in una premessa concernente l'”antefatto” (pag. 2), nella testuale riproduzione delle parti, asseritamente rilevanti, dell’iniziale citazione (pagg. 3 – 6), nella testuale riproduzione della memoria di replica – datata 5.11.2016 – depositata in appello (pagg. 7 – 16), nella testuale riproduzione dell’atto d’appello (pagg. 21 – 53).

Dunque, innegabilmente il ricorso difetta e dell’esposizione dei fatti di causa e del contenuto della sentenza n. 456/2017 della Corte di Ancona (si condividono quindi i rilievi in tal senso formulati dalla controricorrente: cfr. controricorso, pagg. 21 – 22; cfr. memoria, pagg. 4 – 5).

7. La riferita “strutturazione”, merce’ la tecnica dell’assemblaggio, del ricorso dà ragione di ulteriori profili di inammissibilità, del pari riconducibili alla prefigurazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Più esattamente, sovviene l’insegnamento analogamente delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali e’, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; e’, per altro verso, inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso (cfr. Cass. sez. un. 11.4.2012, n. 5698; nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi. Cfr. Cass. (ord.) 2.5.2013, n. 10244; Cass. 22.2.2016, n. 3385).

8. Non può non darsi atto, per altro verso, che i motivi di ricorso – enunciati nelle pagine da 16 a 20 – sono tutti preceduti dalla seguente medesima rubrica: “violazione dell’art. 360 c.p.c. n 3, per errata e/o falsa applicazione delle norme che regolano il caso in esame” (il motivo n. 5 si risolve, tout court, nella mera indicazione della summenzionata rubrica; gli artt. 1140,1144,1158,1163 c.c., art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 5, cui è riferimento a pag. 16 del ricorso, appaiono del tutto avulsi dalla materia del contendere).

Cosicché sovviene l’insegnamento di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione richiede, per ogni motivo di ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto (cfr. Cass. 19.8.2009, n. 18421; Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224).

9. Infine, non può non rimarcarsi che i motivi di ricorso ricalcano sic et simpliciter i motivi d’appello. Del resto, sono gli stessi ricorrenti che hanno cura di puntualizzare che le argomentazioni esposte nella memoria di replica depositata in appello devono “ritenersi parte integrante dei sottoelencati motivi di ricorso” (così ricorso, pag. 16. Il controricorrente ha evidenziato che controparte ha formulato “i medesimi motivi già dedotti nelle precedenti fasi di giudizio nonché le medesime eccezioni di fatto già sollevate e respinte”: così controricorso, pag. 21; cfr. altresì memoria, pagg. 6 e 7).

Cosicché non può non farsi riferimento all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che, seppur sul diverso terreno del contenzioso elettorale, ove, si badi, permane il potere di esaminare il merito della controversia, esplicita che il potere attribuito alla Corte di cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in sede di gravame, atteso che il giudizio della stessa riguarda solo la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare, non anche le censure che ad essa hanno dato luogo (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755).

10. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

11. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti, C.G. e la ” C.” s.r.l., a rimborsare alla controricorrente, “Banca Nazionale del Lavoro” s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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