Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.40825 del 20/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERTUZZI Mario – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15068-2016 proposto da:

K.W. SNC, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Delle Milizie 48, presso lo studio dell’avvocato Margareth Amitrano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Fabio Costan, e Maria Grazia Libutti;

– ricorrente –

contro

SISP SOCIETA’ IMPIANTI SVILUPPO PALAFAVERA DI R.M. &

C SAS IN LIQUIDAZIONE, e R.R., R.C., F.G., quali Eredi di R.M.S., tutti elettivamente domiciliati in Roma, P.Zza Monteleone Di Spoleto, 36, presso lo studio dell’avvocato Emiliano Celli, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Paolo Ghezze;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 853/2016 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 15/04/2016;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Capasso Lucio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– la K.W. s.n.c. (d’ora in poi solo W.) ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Venezia che accogliendo il gravame della società S.I.S.P. Società Impianti Sviluppo Palafavera di R.M. & C. s.a.s. (d’ora in poi solo SISP) e di R.R., R.C. e R.G., ha accolto l’opposizione dagli stessi proposta nei confronti del decreto ingiuntivo ottenuto dalla W. per il pagamento del corrispettivo del contratto di appalto intervenuto fra le parti nel 1998, dichiarando al contempo la nullità del medesimo contratto con condanna della W. alla restituzione in favore dell’appellante della somma di Euro 743.475 oltre interessi e spese di lite;

– con l’opposizione al decreto ingiuntivo la società SISP e gli eredi del socio accomandatario R.M.S. avevano allegato che nel 1998 tra le parti era stato stipulato, dapprima oralmente e poi per iscritto, un contratto di appalto avente ad oggetto la costruzione di una pista da sci;

– l’opera era stata però oggetto di procedimento penale perché realizzata in violazione di plurime disposizioni in materia edilizie ed ambientale, gravanti sulla zona interessata, oltre che in difformità dalla concessione edilizia, ed era stata sottoposta a sequestro;

– il procedimento penale si era concluso con l’accertamento della responsabilità di R.C. e di K.W. (seppure poi culminata nella declaratoria di prescrizione);

– la società creditrice contestava la qualificazione del contratto in termini di appalto, allegando che si trattava in realtà, di noleggio a caldo, in virtù del quale essa aveva fornito soltanto i macchinari necessari all’esecuzione della pista da sci ed i relativi operatori;

– il giudizio di opposizione si concludeva in primo grado con il rigetto della stessa e la conferma del decreto ingiuntivo, sull’assunto del giudice di prime cure che il contratto concluso era qualificabile in termini di noleggio a caldo alla stregua delle risultanze istruttorie testimoniali (testi Re. e Ko.Ni.), della lettera inviata da W. il 19/8/1998 a SISP ed al direttore dei lavori nonché dalle modalità di contabilizzazione dell’impiego delle attrezzature e dalla circostanza che W. non era risultata in possesso del progetto esecutivo dell’opera;

– a seguito di gravame proposto dalla SISP e dagli eredi di R.M. la corte d’appello ha ritenuto che le risultanze istruttorie non consentivano di condividere la decisione di prime cure;

– la corte d’appello ha rilevato che sulla base della ricostruzione delle concrete modalità di esecuzione del rapporto intercorso tra le parti, del numero di operai della W. costantemente adibiti – così come riferito dai testi escussi ( A., O., Am.) – delle qualità della W. quale impresa specializzata nella costruzione di piste da sci, rispetto alla SISP, impresa esercente impianti di risalita, il rapporto fra le parti andava qualificator in termini di appalto e non di nolo a caldo;

– infatti, le dimensioni quantitative e qualitativi dello sbancamento eseguito (come risultante dalle deposizioni testimioniali ( C. e P.) unitamente ai rilievi del ctu, confermano il contratto di appalto successivamente formalizzato il 11/11/1998 fra le parti;

– ha altresì argomentato la corte territoriale che il carteggio delle parti con l’ing. M., direttore dei lavori, consente di ritenere accertato che il programma contrattuale stabilito e realizzato prevedeva a carico della W. insieme alla fornitura dei macchinari, degli operatori addetti alla conduzione delle macchine, dell’esplosivo necessario per gli scavi nella roccia e del personale specializzato per il relativo impiego, anche la complessiva organizzazione di tutti i lavori necessari;

– allo stesso modo la corte veneziana ha ritenuto che la successiva formalizzazione di un contratto di appalto non era frutto di simulazione ma costituiva la fedele trasposizione dei rapporti negoziali pattuiti e rispettati dalle parti seppure sino ad allora contraddistinti dalla sola forma verbale;

– ciò posto, la corte ha concluso per la nullità del contratto perché avente ad oggetto la costruzione di immobili eseguiti in totale ed insanabile difformità rispetto alla concessione edilizia ed ai vincoli paesaggistici ed ambientali con conseguente condanna della società appaltatrice, ai sensi dell’art. 2033 c.c. alla restituzione degli acconti ricevuti, oltre alle spese di lite;

– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso, illustrato pure da memoria, la società SISP in liquidazione nonché R.R., R.C. e F.G. quali eredi di R.M.S..

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la qualificazione del contratto quale appalto d’opera anziché locazione di cose, cioè quale c.d. noleggio a caldo, operata dalla corte territoriale omettendo di considerare alcuni fatti storici accertati nel giudizio di merito quali, in particolare:

sub 1) la proposta contrattuale in data 22/5/1998 accettata dalla SISP e nel cui oggetto si prevedeva l’offerta di noleggio a caldo di macchine operatrici ed operai per l’esecuzione di lavori su piste da sci;

sub 2) le indicazioni contenute nella ctu in relazione alle modalità di esecuzione dei lavori di costruzione delle della pista da sci;

sub 3) le indicazioni contenute nella CTU in relazione alla mancanza di un direttore dei lavori;

sub 4) le indicazioni contenute nella CTU circa la mancanza di un progetto esecutivo sottoposto alla W.;

sub 5) le indicazioni contenute nella CTU circa la prassi accertate in materia di lavori per la costruzione di una pista da sci;

sub 6) la lettera raccomandata inviata dalla W. alla SISP in data 19/8/1998 e trasmessa per conoscenza all’ingegnere Minardi in merito all’oggetto del contratto espressamente delimitato al noleggio a caldo di macchine ed attrezzature;

sub 7) la denuncia di lavoro trasmessa dalla SISP all’INAIL di Bolzano in data 25/5/;

– assume la ricorrente che la valorizzazione di tutti i suddetti fatti storici avrebbe portato a qualificare il rapporto contrattuale inter partes in termini di contratto di durata riconducibile al noleggio a caldo, con la conseguenza che il contratto era lecito e valido e l’eventuale contrasto con la disciplina urbanistica o dell’edilizia dipendeva esclusivamente da chi aveva realizzato l’opera e non era imputabile a chi aveva solamente apprestato i mezzi all’uopo necessari;

– l’articolata censura è infondata;

– la conclusione della corte territoriale in ordine alla qualificazione del contratto scaturisce, come pure evidenziato dal PM, dall’argomentato scrutinio delle risultanze istruttorie costituite dalla documentazione versata in atti, dalle escussioni testimoniali, dall’utilizzo di elementi logico-inferenziale, che appaiono nell’insieme ampiamente sufficienti, privi di passaggi motivazionali inconciliabili o tali da rendere incomprensibile l’iter argomentativo seguito;

– in buona sostanza la corte territoriale ha ritenuto recessivi i fatti storici che la ricorrente menziona nella censura in esame rispetto ad altri che ha specificamente e motivatamente valorizzato;

– fra essi merita di essere richiamata la considerazione di carattere logico circa la mancata spiegazione della scelta operata dalle parti in data 11/11/1998 di formalizzare per iscritto, quando ormai l’accordo negoziale era stato quasi completamente realizzato, un contratto di appalto e non un contratto di nolo a caldo;

– come si comprende la delibazione della censura in esame attinge al controllo della motivazione, nella quale il giudice di merito non deve dare conto della valutazione data a tutte le singole risultanze processuali e confutare ognuna delle argomentazioni prospettate dalle parti; è sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali ha fondato il suo convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito gli altri rilievi (cfr. Cass. 19756/2014; id. 24007/2013; id. 12123/2013);

– peraltro, la doglianza formulata dalla ricorrente alla stregua del riformato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, appare infondata poiché nessuno dei fatti storici addotti- con l’esclusione peraltro delle risultanze della ctu che “fatti storici” non sono- è decisivo ovvero tale da determinare una diversa conclusione di merito alla luce di quanto considerato circa il successivo comportamento delle parti in sede di formalizzazione scritta del contratto di appalto;

– con il secondo motivo, in via subordinata si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., per avere la corte d’appello ritenuto illecito e quindi nullo il contratto d’appalto a causa della difformità dell’opera rispetto a quella assentita e concordata dalle parti;

– la censura è infondata;

– la corte distrettuale ha ritenuto, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata (cfr. Cass.2187/2011; nello stesso senso, cfr. Cass. 30703/2018), che le parti ebbero a formalizzare il contratto di appalto quando le opere erano già state per la gran parte eseguite, sicché le difformità rispetto all’opera autorizzata erano in quel momento oggettivamente percepibili, tanto più che l’area boschiva interessata era sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale;

– appare quindi corretta la conclusione della corte perché fondata sull’assunto che le concrete modalità di esecuzione del rapporto contrattuale denotano la consapevolezza in capo ad entrambi i contraenti della notevole dissonanza della pista da sci programmata rispetto a quella realizzata, in totale difformità dall’autorizzazione rilasciata dalla pubblica amministrazione con conseguente nullità del vincolo contrattuale rimodulato dalle parti (cfr. Cass. 8890/2014);

-con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e o falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. in relazione alla L. n. 47 del 1985, artt. 7 e 20 e all’art. 734 c.p. Per avere la corte d’appello ritenuto illecito il contratto medesimo assumendo che la realizzazione dell’opera fosse avvenuta con “insanabile e radicale difformità dell’opera dalla concessione numero 99/1997” e in violazione di norme imperative quale la L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e dell’art. 734 c.p.;

– la censura è infondata;

– il notevole divario, evidenziato dalla corte territoriale anche alla luce delle risultanze della ctu, fra la pista programmata e quella realizzata (lo scavo previsto era di 31.160 mc per realizzare una pista di superficie pari a mq 51.511, mentre gli scavi eseguiti erano pari a 174.071 mc con una differenza di circa 143.000 mc mentre la superficie complessiva risultava pari a mq 89.950 con una differenza di quasi 40.000 mq) correlato alla circostanza che l’area interessata dal disboscamento, dallo sbancamento e dall’abbattimento mediante esplosivo delle prominenze rocciose è soggetta a vincolo paesaggistico ed ambientale, configurano elementi che giustificano ampiamente la valutazione di nullità del contratto per totale difformità dal punto di vista delle volumetrie e della complessiva incidenza strutturale dell’opera sull’area vincolata da essa interessata;

– la considerazione operata dalla corte territoriale circa l’irrilevanza dell’eventuale ignoranza dell’appaltatore della difformità della costruzione dalla concessione edilizia è peraltro conforme ai principi giurisprudenziali in materia (cfr. Cass. 21475/2013; id.7961/2016; id.30703/2018)

– con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione agli artt. 2697 e 1147 c.c., nonché la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost. per avere la sentenza impugnata immotivatamente condannato la ricorrente alla ripetizione degli acconti versati, maggiorando le somme degli interessi a decorrere dalla data dei versamenti e non dal giorno della domanda proposta dalla controparte;

-la censura è infondata;

– come rilevato anche dal P.M., la decorrenza degli interessi dal versamento delle somme restituende e non dalla domanda dell’avente diritto, scaturisce dalla “mala fede” dell’accipiens atteso che era a conoscenza, o comunque era in grado di conoscere con l’ordinaria diligenza, la totale difformità fra l’opera programmata e quella realizzata e di conseguenza l’insussistenza del diritto al corrispettivo dell’appalto stante la violazione di norme imperative quali quelle poste a presidio del vincolo paesaggistico;

– in conclusione l’esito sfavorevole di tutti i motivi comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente come liquidate in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater-, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 11.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 11 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

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