LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3278/2019 R.G. proposto da:
D.S., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Liborio Gambino, e Pietro Gambino;
– ricorrente –
contro
C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Maria Serio;
– controricorrente –
e nei confronti di:
R.E.;
– intimato –
avverso la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Palermo, n. 1122/2016 depositata il 10 giugno 2016 ed avverso la sentenza definitiva della Corte d’appello di Palermo, n. 2405/2017 depositata il 18 dicembre 2017;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.
FATTI DI CAUSA
1. Pronunciando a seguito di sentenza non definitiva n. 1122/2016 del 10 giugno 2016 – fatta oggetto di tempestiva e rituale riserva di impugnazione da parte dell’odierno ricorrente – la Corte d’appello di Palermo con sentenza n. 2405/2017 depositata il 18 dicembre 2017, provvedendo sul quantum della pretesa risarcitoria già riconosciuta fondata nell’an, ha condannato D.S. ed R.E., in solido tra di essi, al pagamento in favore di C.G. della somma di Euro 73.529,93 per i danni alla persona da questo subiti in conseguenza del sinistro occorso in data *****, alle ore 12 ca., nel kartodromo di proprietà del D., allorquando il predetto, percorrendo la pista alla guida del proprio kart, era venuto in collisione con quello condotto dal R. e, a seguito dell’urto, era stato sbalzato per aria ricadendo pesantemente a terra.
2. Con la sentenza non definitiva la corte d’appello ha accolto il gravame proposto dal C. avverso la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato la domanda ritenendo il sinistro esclusivamente ascrivibile a sua negligenza.
Ha, infatti, ritenuto la responsabilità sia del D. che del R., unitamente al concorso di colpa dello stesso danneggiato, sulla base delle considerazioni che qui di seguito si riportano, per quanto in questa sede interessa.
“E’ pacifico che il… giorno dell’incidente… per l’ingresso in pista e per l’uscita da essa, era utilizzata esclusivamente la corsia di accelerazione, posta alla fine del rettilineo, che dai box conduce attraverso un cancello alla pista…
“E’ acquisito agli atti il verbale di collaudo del circuito ed è stato sentito il teste A.G. che ha proceduto al detto collaudo e redatto il relativo verbale per conto della F.I.K., Federazione Italiana Karting, il quale ha confermato il contenuto del verbale a sua firma, nonché specificamente che il circuito rispecchiava le misure di sicurezza della F.I.K. e poteva essere utilizzato sia per le gare che per il noleggio, specificando che per quest’ultima attività il circuito doveva comunque attenersi alle prescrizioni di cui al collaudo.
“Invero, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, deve ritenersi che anche per l’attività ludica è obbligatorio osservare il precetto contenuto nei regolamento F.I.K. secondo cui vi devono essere due distinti raccordi per l’ingresso in pista e per l’uscita da essa, in modo che non ci possa essere una intersecazione di traiettorie tra i kart. che sono nel circuito e quelli che vi entrano o vi escono.
“Nel caso che ci occupa, il titolare del circuito, avendo disposto, nel giorno dell’incidente, l’uso di un solo raccordo, segnatamente quello di ingresso in pista, sia per l’ingresso che per l’uscita dei veicoli, ha violato il precetto contenuto nel regolamento e ha posto in ogni caso in essere un comportamento negligente e imprudente, omettendo di approntare tutte le cautele opportune al fine di evitare l’incidente che nella specie si è verificato (dovuto all’intersecarsi delle traiettorie dei due veicoli venuti in collisione).
“La gravità della violazione, sia del precetto regolamentare che del principio del neminem laedere, è ancor più manifesta nell’ambito dell’attività amatoriale, dove maggiori devono essere le cautele apprestate nei confronti di utenti che non sono piloti professionisti.
“In relazione alla condotta di guida del R., si rileva la errata ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal… (primo giudice, n.d.r.), atteso che dalle testimonianze assunte è provato che quegli percorse il rettilineo nella corsia di destra, a velocità ridotta, e ha improvvisamente svoltato a sinistra all’altezza del cancello utilizzato per l’uscita, omettendo di segnalare con la mano l’intenzione di rientrare ai box e ostruendo la traiettoria di marcia del C. che, procedendo a sinistra del rettilineo, lo seguiva in procinto di sorpassarlo. La circostanza è confermata da tutti i testimoni oculari escussi in primo grado….
“Il comportamento colposo del titolare del circuito, che ha impartito la disposizione di utilizzare un solo raccordo per l’entrata e l’uscita della pista, e la condotta di guida imprudente del R. sopra descritta, hanno entrambi efficienza causale nella determinazione del sinistro di che trattasi e fondano la responsabilità per le lesioni conseguenti subite dal C.. L’incidente, per le modalità con le quali si è verificato, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non può pertanto considerarsi la concretizzazione del rischio proprio dello sport praticato, in quanto non ricompreso nell’alea propria dell’attività praticata, essendo, piuttosto, l’effetto della inosservanza delle norme che regolano l’esercizio di tale sport”.
3. Per la cassazione di tale sentenza D.S. propone ricorso, articolando sette motivi, cui resiste C.G., depositando controricorso.
L’altro intimato non svolge difese nella presente sede.
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e art. 24 Cost.; nullità per “motivazione apparente”.
Lamenta che è impossibile individuare l’effettiva ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte per risolvere le questioni poste nel giudizio, essendo la sentenza priva di riferimenti giuridici e non essendo nemmeno chiaro se egli risponde “perché ha omesso di aprire i due cancelli e/o se la mancata apertura dei due cancelli ha avuto un effetto causale sul sinistro”.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2050 c.c. e del regolamento della Federazione Italiana Kart. per avere la corte d’appello ritenuto sussistente il nesso causale tra l’incidente e l’utilizzo di un solo scivolo di uscita e di ingresso nella pista dei kart.
Rileva che, dalla deposizione del teste A., ufficiale di gara per la Federazione Italiana Karting e delegato regionale per la suddetta federazione per la regione Sicilia, avrebbe dovuto ricavarsi che il detto regolamento non si applica all’attività di noleggio ma solo alle attività di gara e competizioni in genere.
Contesta comunque che la supposta violazione di detto regolamento abbia avuto efficacia causale nel sinistro, rimarcando al riguardo che dalle deposizioni dei testi ( D.F., Ci., Ca., P.) era emerso che: a) gli utenti e tra questi anche il C. erano stati avvertiti che quel giorno per entrare e uscire si doveva utilizzare il solo cancello di uscita dai box; b) lo scontro era stato causato dall’improvviso spostamento a sinistra del R. oltre che dalla condotta imprudente dello stesso C., gli unici a trovarsi nel rettilineo ove lo stesso di era verificato.
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,2055,1227 c.c. per essere stato ritenuto responsabile del sinistro in solido con il C. e il R..
Afferma che le condotte del R. e del C. sono del tutto autonome e in grado di generare causalmente l’evento e ciò indipendentemente dal fatto che fosse stato aperto o meno il cancello di uscita dai box per entrambe le manovre (uscita e rientro ai box).
Sostiene che la corte territoriale avrebbe dovuto applicare non l’art. 2055 ma l’art. 2054 c.c. “sulla responsabilità solidale dei conducenti” (così in ricorso) ed operare una corretta graduazione della colpa dei conducenti.
4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la Corte d’appello ha omesso ogni riferimento alla liberatoria firmata sia dal C. che dal R. il giorno del sinistro prima di entrare in pista.
5. Con il quinto e il sesto motivo egli deduce vizio di motivazione, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la Corte, rispettivamente:
– “omesso di motivare con un percorso logico giuridico idoneo ad affermare con assoluta certezza che qualora fosse stato aperto il cancello di entrata dei box l’incidente non si sarebbe verificato”;
– “omesso di motivare con un percorso logico giuridico idoneo ad affermare con assoluta certezza che il R. spostandosi repentinamente da destra a sinistra, avesse intenzione di uscire dalla pista senza avere alzato il braccio per segnalare la manovra imprevedibile” e non piuttosto di meglio affrontare la curva.
6. Con il settimo motivo il ricorrente denuncia, infine, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ossia il fatto che il ricorrente avesse avvisato i noleggiatori che in quell’occasione ci sarebbe stato l’utilizzo di una sola pista”, per entrare ed uscire dal circuito.
7. Il primo motivo – al di là dell’evidentemente eccentrico riferimento nell’intestazione al D.Lgs. n. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 riguardante il processo tributario – è manifestamente infondato.
Come questa Corte ha più volte chiarito, il vizio di motivazione omessa o apparente, causa di nullità della sentenza per violazione dei doveri decisori, e dunque per error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è configurabile (solo) quando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. ex multis Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; Cass. 23/05/2019, n. 13977).
Sotto tale profilo, com’e’ stato ulteriormente precisato, “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (v. Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, che a tale ipotesi ascrive oltre alla “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico” ed, appunto, al vizio di “motivazione apparente”, anche quelli, a quest’ultima similari e contigui, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, escludendo comunque qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione).
E’ noto, inoltre, che non può configurarsi vizio di motivazione in relazione a questioni di mero diritto. Ciò in quanto il giudice di legittimità è investito, a norma dell’art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, con la conseguenza che, se chiamato a valutare la conformità a diritto della decisione impugnata, la sua valutazione ben può prescindere dalla motivazione che, in punto di diritto, sia contenuta nella sentenza impugnata, restando del tutto irrilevante anche l’eventuale mancanza di questa, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame (Cass. 28/05/2019, n. 14476; n. 188 del 10/01/2004; 17/11/1999, n. 12753; 03/04/1990, n. 2756; 22/01/1976, n. 199).
Alla luce di tali pacifiche acquisizioni il dedotto vizio di omessa o apparente motivazione (in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4) deve, nella specie, ritenersi insussistente.
Sono chiaramente desumibili dalla sentenza sia la ricostruzione fattuale sia la regola di giudizio che hanno condotto il giudice a quo all’affermazione di responsabilità dell’odierno ricorrente sub specie di responsabilità da fatto colposo ex art. 2043 c.c.: oltremodo chiari in tal senso, sia, da un lato, il rilievo che “il titolare del circuito, avendo disposto, nel giorno dell’incidente, l’uso di un solo raccordo… ha violato il precetto contenuto nel regolamento e ha posto in ogni caso in essere un comportamento negligente e imprudente, omettendo di approntare tutte le cautele opportune al fine di evitare l’incidente che nella specie si è verificato (dovuto all’intersecarsi delle traiettorie dei due veicoli venuti in collisione)” seguito anche dall’affermazione per cui tale comportamento, al pari di quello del R., ha avuto efficienza causale nella determinazione del sinistro, sia, dall’altro, l’affermazione secondo cui tale comportamento integra “violazione, sia del precetto regolamentare che del principio del neminem laedere.
8. Il secondo e il terzo motivo, congiuntamente esaminabili per intima connessione e anche per analogia di impostazione censoria, sono inammissibili.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d’inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132 del 2005, 26048 del 2005, 20145 del 2005, 1108 del 2006, 10043 del 2006, 20100 del 2006, 21245 del 2006, 14752 del 2007, 3010 del 2012 e 16038 del 2013).
In altri termini, non è il punto d’arrivo della decisione di fatto che determina l’esistenza del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ma l’impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell’interpretarle.
Nella specie le doglianze svolte, lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
9. Il quarto motivo è inammissibile.
La censura è proposta sulla base di una allegazione (l’avere il C. sottoscritto dichiarazione di esonero da responsabilità), implicante anche accertamenti fattuali, che non risulta esaminata dalla corte di merito e delle quale il ricorrente omette di indicare se e dove invece era stata prospettata a fondamento delle proprie difese o eccezioni in primo grado e in appello (limitandosi alla sola affermazione, generica e del tutto insufficiente a tal fine, che tale circostanza era stata “oggetto di discussione” ed ad a richiamare il documento allegato sub n. 3 del fascicolo di parte di primo grado).
Mette conto al riguardo rammentare che, secondo pacifico insegnamento, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 31227 del 2019; n. 2038 del 2019; n. 15430 del 2018). Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 15196 del 2018; n. 9378 del 2002).
Varrà comunque rilevare che, vertendosi, come detto, in tema di risarcimento aquiliano di danni arrecati a terzi, l’indagine diretta a stabilire sussistenza e graduazione della dedotta responsabilità non avrebbe potuto essere risolta in senso favorevole al danneggiante per il solo fatto dell’esistenza di una preventiva dichiarazione di esonero da ogni responsabilità, atteso che la validità di una simile clausola resta soggetta ai divieti fissati dall’art. 1229 c.c. (applicabili anche nel campo della responsabilità extracontrattuale: Cass. 03/07/1968, n. 2240; 19/09/2006, n. 20244), onde tale clausola, ove pure oggetto di specifica approvazione per iscritto, è nulla là dove determina, in ragione del suo ampio ed incondizionato contenuto, una preventiva e totale esclusione della responsabilità oltre il consentito limite della colpa lieve.
10. Il quinto e il sesto motivo, congiuntamente esaminabili, sono inammissibili, ponendosi chiaramente al di fuori del paradigma dettato dalla evocata norma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, norma, come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881) ed essendo comunque escluso che l’omesso esame di elementi istruttori possa di per sé integrare vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Nel caso di specie accade, manifestamente, che le censure si appuntino in realtà non sull’omesso esame di un fatto storico ma ben diversamente sulla ricostruzione logico deduttiva di tale fatto in effetti compiuta in sentenza, poiché in tesi frutto di un incompleto o erroneo esame comparato degli elementi istruttori (risolvendosi così la critica nella mera sollecitazione di una nuova valutazione delle prove, certamente inammissibile nel giudizio di legittimità).
11. Il settimo motivo è parimenti inammissibile.
La circostanza della quale si lamenta omesso esame può considerarsi in realtà implicita nella stessa prospettazione del fatto posta a base della domanda di risarcimento: non sembra dubitabile che gli utenti della pista fossero ben a conoscenza, per averne fatto esperienza diretta, che l’accesso ad essa e l’uscita avvenissero attraverso il medesimo varco. La responsabilità del gestore dell’impianto è stata però dedotta, ed accertata dal giudice a quo, proprio perché, in tal modo, la regolazione dell’utilizzo dell’impianto si poneva in contrasto con norme regolamentari e, comunque, con le regole di comune prudenza e creava condizioni di rischio in effetti poi inveratesi con il sinistro.
Da qui l’inammissibilità della censura, sia perché la circostanza può ritenersi implicitamente valutata, sia perché, correlativamente, essa difetta di decisività.
Ed infatti, che gli utenti ne fossero a conoscenza, poteva bensì rilevare sul piano della imprudenza ad essi ascrivibile (e difatti ascritta anche al C., ritenuto in concorso di colpa) ma non poteva considerarsi tale da elidere comunque l’efficienza causale della condotta colposa ascrivibile al gestore dell’impianto per il dato oggettivo di aver comunque consentito la pratica di quella attività ludica in condizioni di rischio.
Un conto è del resto che gli utenti sapessero dell’esistenza di una sola via di accesso, altro è che essi fossero in grado di comprendere la pericolosità (trattandosi peraltro di utenti amatoriali, come sottolinea la sentenza), come invece era perfettamente in grado e comunque tenuto a fare il gestore dell’impianto.
12. Per le considerazioni che precedono – le quali danno risposta anche alle argomentazioni svolte dal ricorrente nella memoria, sostanzialmente ripetitive di quelle già esposte – il ricorso deve essere in definitiva rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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