Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.40996 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9126/2019 R.G. proposto da Consorzio di Bonifica 9 Catania, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Lo Bianco, e dall’Avv. Maurizio Nula, con domicilio eletto in Roma, Via Avicenna, n. 97, presso lo studio dell’Avv. Riccardo Rossi;

– ricorrente –

contro

N.R.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Edoardo Ferlito, con domicilio eletto in Roma, Via Dardanelli, n. 46, presso lo studio dell’Avv. Maurizio Spinella;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

Gesafin Immobiliare S.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 2005/2018 depositata il 25 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2382 del 29 maggio 2015, il Tribunale di Catania condannò in solido il Consorzio di Bonifica 9 di Catania e la Gesafin Immobiliare S.p.a. (già Safab S.p.a.) al risarcimento dei danni (quantificati in Euro 27.300) subiti da N.R.A. a causa dell’allagamento dell’agrumeto di sua proprietà, verificatosi in occasione dei lavori di costruzione dello “*****”, commessi in appalto dal Consorzio alla predetta società.

Ritenne, infatti, l’impresa responsabile dei danni ex art. 2043 c.c., essendo venuta meno all’obbligo di adottare le cautele necessarie ad evitare che dall’esecuzione dell’opera appaltata potessero derivare danni a terzi; il Consorzio altresì responsabile, ex art. 2051 c.c., in quanto custode del canale di adduzione.

Condannò inoltre la Gesafin a rimborsare al consorzio le somme che lo stesso sarebbe stato tenuto a versare in esecuzione della sentenza, mentre rigettò la contrapposta domanda di garanzia proposta dalla società, ritenendo che nei rapporti interni il carico della prestazione risarcitoria dovesse gravare interamente sulla Gesafin Immobiliare S.p.a., in quanto obbligata contrattualmente a rispondere nei confronti del committente dei danni derivati dalla cattiva esecuzione dell’appalto.

Condannò in solido le convenute al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’attrice e la Gesafin anche alla rifusione delle spese processuali sostenute dal Consorzio di Bonifica 9.

2. In riforma di tale decisione, la Corte d’appello di Catania, pronunciando con sentenza n. 2005/2018 del 25 settembre 2018 sul gravame interposto dalla Gesafin, ha rigettato sia la domanda risarcitoria proposta da N.R.A. nei confronti della predetta società, sia la domanda di garanzia nei suoi confronti proposta dal Consorzio di Bonifica 9; ha condannato N.R.A. e il Consorzio a rifondere alla società le spese di entrambi i gradi di giudizio; ha compensato per intero le spese di entrambi i gradi di giudizio tra N.R.A. ed il Consorzio di Bonifica 9.

Questi gli argomenti spesi in motivazione:

a) non è contestato che qualche giorno prima del 21 febbraio 2007 il terreno fu invaso dall’acqua fuoriuscita dall’adiacente canale a cielo aperto di proprietà del Consorzio di Bonifica, né che un tratto del detto canale era stato rimosso da parte della società appaltatrice per l’interramento della condotta irrigua; risulta, altresì, incontroverso che in quel giorno personale del Consorzio di Bonifica aveva immesso dell’acqua nel suddetto canale al fine di compiere “manovre di verifica” della rete di distribuzione, e l’acqua, a causa della mancanza del tratto di canale in precedenza asportato dalla Safab, si riversava all’interno dell’adiacente fondo N.;

b) emerge dagli atti di causa che la rimozione del tratto di canaletta era necessaria ai fini della realizzazione delle opere appaltate ed in particolare ai fini dell’interramento della nuova condotta irrigua, che i lavori, allorquando è stata immessa l’acqua nel canale, erano ancora in corso e che il consorzio era a conoscenza di detta ultima circostanza;

c) quanto in particolare alla consapevolezza dell’Ente che il tratto in questione era stato interrotto, a parte la circostanza che il Consorzio mai ha dedotto di non essere a conoscenza della interruzione, va rilevato che il teste B. (dipendente del Consorzio e da questi addotto) ha dichiarato che “il tratto di canale era stato asportato in relazione ai lavori di interramento della condotta irrigua dello *****”;

d) l’allagamento è dunque scaturito, con esclusiva efficienza causale, dal fatto del Consorzio di Bonifica il quale ha immesso acqua nel canale irriguo, nonostante fosse a conoscenza sia della circostanza che il tratto di canale in questione era interrotto per la realizzazione dei lavori commessi in appalto alla Safab, sia che all’epoca dei fatti questi non erano terminati;

e) va perciò esclusa la responsabilità della Safab per non avere adottato “le cautele necessarie a evitare che dall’esecuzione dell’opera appaltata potessero derivare danni a terzi”, mancando la prova che la Safab abbia colpevolmente omesso di ripristinare il tratto di canale dopo che i lavori erano stati ultimati;

f) né è consentito ritenere, come ha fatto il tribunale, la responsabilità della Safab in relazione all’impegno assunto di assicurare la continuità del deflusso delle acque ed il funzionamento delle condotte idriche, in forza della clausola di cui all’art. 20 punto 18 del contatto di appalto, atteso che la prescrizione non riguardava il canale irriguo oggetto dei lavori affidati alla Safab, il cui funzionamento doveva necessariamente essere sospeso sino all’ultimazione dei lavori ed al relativo collaudo.

3. Avverso tale sentenza il Consorzio di Bonifica 9 di ***** propone ricorso per cassazione articolando quattro motivi.

N.A.R. deposita controricorso con il quale propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi.

Gesafin Immobiliare S.p.a. non svolge difese nella presente sede. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

La controricorrente e ricorrente incidentale ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del proprio ricorso il Consorzio di Bonifica 9 di ***** denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullità della sentenza e del procedimento; error in procedendo: violazione art. 112 c.p.c.; mancanza, al momento della decisione, del contratto di appalto 3/10/2003; rilevanza del documento ai fini della decisione”.

La censura investe l’ultimo dei passaggi motivazionali sopra riportati (par. 3 dei “Fatti di causa”, lett. f).

Lamenta il ricorrente che, così motivando, la corte etnea si è pronunciata su un punto decisivo della controversia – vale a dire sulla portata e sulla interpretazione dell’art. 20 punto 18 del contratto d’appalto – pur in mancanza del documento stesso contenuto nel fascicolo di parte di primo grado, ciò risultando dalla dichiarazione del Cancelliere della Terza Sezione del Tribunale di Catania, attestante che il fascicolo di primo grado del Consorzio di Bonifica 9 Catania, nonostante le numerose ricerche effettuate, non era stato rinvenuto.

Afferma che, in considerazione della decisività del documento la corte d’appello avrebbe dovuto disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione.

1.1. Il motivo è inammissibile, per aspecificità, non confrontandosi, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 con l’effettiva ratio decidendi sul punto adottata dalla corte di merito.

Questa invero non motiva dicendo di avere esaminato il contratto e di essere giunta a convincimento difforme dal primo giudice in base ad una interpretazione della clausola in questione diversa da quella dallo stesso accolta.

Ben diversamente rileva che, quella clausola, così come richiamata anche in questa sede e, dunque, nel suo contenuto quale pacificamente dedotto in giudizio e ritenuto anche dal primo giudice – ossia come diretta a porre a carico dell’impresa appaltatrice l’obbligo di “assicurare, fino al collaudo provvisorio, il transito sulle linee ferroviarie, sulle strade pubbliche e private, la continuità del deflusso delle acque ed il funzionamento delle condotte idriche restando (l’impresa, n.d.r.) unica responsabile di qualsiasi danno alle proprietà pubbliche e private che conseguisse in contravvenzione di tale obbligo” – non poteva venire in rilievo nella fattispecie dal momento che il funzionamento del canale irriguo in questione “doveva necessariamente essere sospeso sino all’ultimazione dei lavori ed al relativo collaudo”.

E’, in altre parole, valutata dalla corte – negativamente – la conducenza, rispetto allo svolgimento della vicenda così come accertato, della tesi difensiva posta dal Consorzio a fondamento della domanda di garanzia nei confronti della società, non la fondatezza della interpretazione del contratto su cui essa era basata.

E’ irrilevante, dunque, stabilire se il documento contrattuale fosse o meno presente nell’incartamento processuale, dal momento che la sentenza impugnata non dice il contrario – e del resto se lo avesse fatto la doglianza avrebbe dovuto essere oggetto di ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 da proporsi davanti alla stessa Corte di appello, non di ricorso per cassazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione art. 345 c.p.c.; violazione del principio del divieto di domande nuove in appello; inammissibilità; rilevabilità d’ufficio; error in procedendo; violazione art. 112 c.p.c.; nullità”.

Rileva che la Safab aveva in primo grado negato la propria responsabilità sul rilievo che le acque che avevano invaso il fondo dell’attrice sarebbero defluite da un canale di adduzione del Consorzio e che essa non aveva provveduto all’abbattimento della canaletta di derivazione al fondo di parte attrice; in appello, invece, essendo state tali tesi smentite dalle prove acquisite, essa aveva modificato l’impostazione difensiva, sostenendo la legittimità della rimozione (prima categoricamente negata) della canaletta e attribuendosi la responsabilità in via esclusiva al Consorzio di Bonifica sul presupposto che fosse a conoscenza della circostanza.

Sostiene che ciò comportava la modifica del petitum e della causa petendi in violazione dell’art. 345 c.p.c..

2.1. La censura è inammissibile.

2.1.1. Occorre anzitutto rammentare che la norma evocata (art. 345 c.p.c., commi 1 e 2: “Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio”) vieta in appello (solo) le domande nuove e le nuove eccezioni in senso stretto, non certo le eccezioni in senso lato -rilevabili anche d’ufficio se basate su elementi fattuali risultanti ex actis – né tanto meno le mere difese, quali sono all’evidenza quelle della cui novità, rispetto alla precedente impostazione difensiva, si duole nella specie il ricorrente (v. Cass. nn. 15832/11, 5642/85, 2843/84 e 5092/83).

2.1.2. In ogni caso mette conto pure rilevare che l’eccezione di novità delle allegazioni difensive non risulta essere stata fatta nel giudizio di appello, con la conseguenza che parte ricorrente non avrebbe avuto comunque la possibilità di prospettarla come motivo di ricorso per cassazione, giacché, pur essendo (l’ipotetica violazione dell’art. 345 c.p.c.) questione rilevabile d’ufficio e, dunque, rilevabile anche dalla parte per tutta la durata del grado di appello, fino alla conclusionale, il non averla rilevata nemmeno con essa, in mancanza di previsione della rilevabilità in ogni stato e grado del processo, consumava il potere di impugnazione.

Ciò, alla stregua dell’esegesi dell’art. 157 c.p.c., comma 3, proposta da Cass. n. 21381 del 30/08/2018 e qui condivisa, secondo cui “la regola dettata dall’art. 157 c.p.c., comma 3, secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d’ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest’ultimo abbia deciso la causa omettendo di rilevare la nullità, la regola si riespande, con la conseguenza che la parte che vi ha dato causa con il suo comportamento, ed anche quella che, omettendo di rilevarla, abbia contribuito al permanere della stessa, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo”; v. anche tra le numerose succ. conff. Cass. n. 26310 del 29/09/2021; n. 25743 del 22/09/2021; n. 21529 del 27/07/2021).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di “omessa motivazione; motivazione apparente, perplessa ed incomprensibile; error in procedendo”.

Lamenta che la corte d’appello ha erroneamente fondato il convincimento circa la responsabilità esclusiva del Consorzio di Bonifica 9 Catania sul fatto che lo stesso non avesse mai negato di essere a conoscenza della interruzione della canaletta, mentre, al contrario, nella comparsa di costituzione in appello esso ente aveva rilevato che la rimozione della canaletta era avvenuta “in maniera arbitraria, autonoma e senza alcun preavviso”.

Rileva inoltre che non è dato comprendere da quale elemento la Corte territoriale abbia tratto il convincimento che l’art. 20 punto 18 del contratto di appalto non riguardasse il canale irriguo oggetto dei lavori affidati alla Safab.

3.1. Il motivo è inammissibile con riferimento ad entrambe le censure in cui esso si articola.

3.1.1. La prima, dalla cui illustrazione emerge – come è consentito a questa Corte rilevare: v. Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17931 – che il vizio dedotto è propriamente quello di erronea applicazione del principio di non contestazione (error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), lo è anzitutto perché non investe per intero la ratio decidendi sul punto esposta in motivazione.

Questa, invero, poggia il convincimento che il Consorzio fosse consapevole della avvenuta rimozione del tratto di canaletta in questione, non solo sul rilievo che “mai il Consorzio ha dedotto di non essere a conoscenza della interruzione” ma anche sulle prove testimoniali raccolte.

Lo è poi, inammissibile, perché, per contestare la correttezza del rilievo, il ricorrente fa riferimento a quanto dedotto nella comparsa di costituzione in appello, laddove è noto che l’onere di specifica contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda va assolto in primo grado, entro il termine fissato per le preclusioni assertive (v. Cass. n. 31402 del 02/12/2019; n. 26859 del 29/11/2013).

3.1.2. Ma a monte è da rilevare anche la radicale irrilevanza del tema di lite.

Stabilire, infatti, se il Consorzio fosse o meno consapevole della avvenuta rimozione della canaletta non potrebbe comunque mutare la decisione, né in punto di responsabilità del Consorzio nei confronti della danneggiata N.R.A. (sulla quale si è del resto ormai formato giudicato interno), né sulla domanda di garanzia avanzata dal Consorzio nei confronti dell’impresa appaltatrice.

Posto infatti che: a) la responsabilità del Consorzio è stata affermata su fondamento oggettivo ex art. 2051 c.c. in quanto custode della struttura (con conseguente irrilevanza di ogni profilo di colpa eventualmente ravvisabile nella condotta dell’ente); b) la responsabilità dell’impresa, in primo grado accertata su fondamento colposo ex art. 2043 c.c., è stata per contro esclusa in appello per il rilievo che la rimozione della canaletta era avvenuta in esecuzione dell’appalto e di un previsto avanzamento dei lavori, nessun ritardo era ad essa imputabile sui tempi del previsto ripristino della stessa, nessun rimprovero in definitiva era ad essa ascrivibile; c) nei rapporti interni tra appaltante e appaltatrice non era invocabile, per le ragioni dette, la menzionata clausola contrattuale; tutto ciò posto, si diceva, è da escludere che – vi fosse o meno in capo ai responsabili del Consorzio consapevolezza della rimozione della canaletta – l’ente potesse vantare alcun diritto di regresso nei confronti della società appaltatrice, né, per quanto detto, su base convenzionale, né ex art. 2055 c.c..

3.1.3. La seconda censura è poi manifestamente infondata, dalla sentenza essendo ricavabile, come già sopra si è osservato, chiara indicazione delle ragioni per cui è stata ritenuta non applicabile alla fattispecie la previsione contrattuale più volte menzionata.

4. Con il quarto motivo il Consorzio denuncia, infine, violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. (violazione dei principi in tema di onere della prova e nesso di causalità).

Afferma che “non può dirsi assolto l’onere probatorio posto a carico della Safab… circa la sussistenza del nesso causale ai fini della responsabilità esclusiva del Consorzio nella verificazione del danno atteso che le risultanze probatorie non hanno acclarato che il Consorzio di Bonifica 9 Catania sia stato preventivamente informato dell’abbattimento della canaletta al fine di evitare che lo stesso potesse immettere acqua nella rete”.

4.1. Le considerazioni sopra svolte con riferimento al terzo motivo (v. in particolare par. 3.1.2) rendono evidente l’inconferenza anche di tale motivo.

Può comunque rilevarsi che, lungi dall’indicare le ragioni per le quali dovrebbero ravvisarsi i denunciati errores in iudicando, le censure si risolvono nella mera sollecitazione di una nuova valutazione delle prove raccolte, inammissibile in questa sede.

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale N.R.A. denuncia “travisamento del contenuto della prova orale, falsa interpretazione delle evidenze istruttorie e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla responsabilità solidale di Gesafin e del Consorzio di bonifica”.

Afferma che erroneamente la corte di merito ha ritenuto che il Consorzio di Bonifica fosse a conoscenza della rimozione del tratto di canaletta, atteso che nessuno dei testi escussi ha mai dichiarato tale circostanza.

Rileva che sulla circostanza il teste Scardamaglia ha reso dichiarazioni in termini probabilistici, esprimendosi al condizionale; non aveva comunque precisato se la società Gesafin avesse avvertito espressamente il Consorzio di Bonifica della rimozione di parte della canaletta, con invito a non immettere acqua nella condotta idrica; ha affermato che al momento della rimozione di un tratto del canale a cielo aperto all’interno del fondo N., a metà gennaio del 2007, non vi erano incaricati del Consorzio a presenziare ai lavori.

Soggiunge che anche le dichiarazioni del teste B., trascritte anch’esse per ampi stralci, non consentono di avere certezza in ordine al fatto che il Consorzio fosse stato messo a conoscenza della rimozione della canaletta e inibito dall’immettervi acqua.

6. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia “travisamento del contenuto della prova orale, falsa interpretazione delle evidenze istruttorie e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla condanna al pagamento delle spese di lite”.

Rileva che, in ragione di quanto esposto con il primo motivo, avrebbe dovuto mantenersi la condanna sia del Consorzio di Bonifica, che della Gesafin, alla refusione dei costi di lite in favore di essa attrice/appellata.

7. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale denuncia, infine, “illogicità e contraddittorietà del capo di sentenza inerente (al)la compensazione delle spese di lite tra N. e Consorzio; omessa motivazione”.

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio tra essa e il Consorzio, ritenuto responsabile dei danni sia in primo che in secondo grado.

8. Il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale, strettamente connessi e dunque congiuntamente esaminabili, sono inammissibili.

8.1. Vale anzitutto anche per essi quanto già sopra evidenziato circa l’irrilevanza del tema in questione (v. supra par. 3.1.2): quello della consapevolezza, cioè, in capo al Consorzio della avvenuta rimozione della canaletta (rispondendo l’ente quale custode ex art. 2051 c.c. e dunque per responsabilità oggettiva ed essendo stato escluso ogni profilo di colpa in capo alla società per ragioni che prescindono dal fatto che la stessa avesse o meno informato il Consorzio di tale rimozione: ragioni legate essenzialmente al rilievo che i lavori erano previsti in contratto e che a nessun obbligo da esso derivante la società appaltatrice poteva ritenersi venuta meno).

8.2. Può comunque rilevarsi l’inammissibilità delle censure anche per altro motivo.

Entrambe prospettano invero un vizio di travisamento di prova.

Tale ipotesi e’, in astratto, ben presente nella giurisprudenza di questa Corte e consiste nell’errore di “percezione” della “informazione probatoria” (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum; denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 c.p.c.: v., ex aliis Cass. 12/04/2017, n. 9356).

In tal senso bisogna dunque tener fermo che “travisamento delle prove” è nozione distinta da quella di “valutazione delle prove”.

Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull’art. 606 c.p.p., lett. e), la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.

E’ errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova. Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione. Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative.

Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente “inventate” dal giudice (v. Cass. 25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. n. 9356 del 2017, cit.; 21/01/2020, n. 1163; 07/01/2021, n. 49; v. anche Cass. 05/11/2018, n. 28174).

Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall’art. 395 c.p.c., n. 4 per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un “dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi” ed inoltre “decisivo”: v. Cass. n. 10749 del 1995, cit.), distinguendosi da questo solo perché inerente, come nella specie, ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9356 del 2017).

Orbene, nella specie, a prescindere dalla dubbia osservanza dell’onere di specifica indicazione degli atti richiamati in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, appare comunque evidente che le critiche si muovono sul piano completamente diverso della valutazione (e non della percezione) del dichiarato testimoniale, risolvendosi anch’esse nella inammissibile sollecitazione di un riesame delle risultanze istruttorie.

9. E’ invece parzialmente fondato il terzo motivo.

La pronuncia sulle spese risulta in effetti erronea in diritto, oltre che del tutto immotivata, nella parte in cui dispone anche la compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra N.R.A. e il Consorzio.

Tale statuizione si appalesa illegittima – e di tale sindacato questa Corte può ritenersi investita alla stregua di una ad essa consentita qualificazione delle ragioni di doglianza esposte (c. Cass. Sez. U. n. 17931 del 2013) – dal momento che l’affermazione della (piena) responsabilità del Consorzio per i danni subiti dall’attrice e la conseguente condanna dello stesso al risarcimento ed alla rifusione delle spese di lite non era stata in sé da alcuno impugnata ed era pertanto passata in giudicato.

L’unica parte a proporre gravame era stata la Gesafin (ritenuta dal primo giudice responsabile in solido nei confronti dell’attrice); esso pertanto e il suo accoglimento hanno riguardato i distinti rapporti processuali intercorrenti:

a) tra la danneggiata N. (attrice/appellata) e la Gesafin (convenuta/appellante);

b) tra la Gesafin (convenuta e chiamata in garanzia/appellante) e il Consorzio (convenuto chiamante in garanzia/appellato).

Nessun appello, si ripete, è stato invece proposto con riferimento al rapporto tra danneggiata (attrice/appellata) e il Consorzio (convenuto/appellato).

L’accoglimento dei motivi d’appello poteva e doveva dunque bensì comportare, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., anche la riforma della statuizione sulle spese del giudizio di primo grado nel rapporto tra La N. e la Gesafin e tra questa e il Consorzio, ma non anche quella relativa al rapporto tra la N. e la Gesafin. Insindacabile in questa sede deve, invece, ritenersi la disposta compensazione tra N.R.A. e il Consorzio delle spese di appello, entrambi rivestendo in tale giudizio il ruolo di parti appellate e non essendo nel loro rapporto interno ravvisabile alcuna soccombenza, in appello, dell’una nei confronti dell’altro o viceversa.

10. In accoglimento, dunque, del solo terzo motivo di ricorso incidentale – rigettato il ricorso principale e dichiarati inammissibili gli altri motivi del ricorso incidentale – la sentenza impugnata va cassata in parte qua.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito per la parte attinta dalla presente pronuncia, con la condanna del Consorzio alla rifusione in favore di N.R.A. delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nella stessa misura già determinata in primo grado. Confermata nel resto la sentenza d’appello.

Non avendo la Gesafin svolto difese non v’e’ luogo a provvedere sul regolamento delle spese del presente giudizio nei confronti della stessa.

Dovendosi invece ravvisare piena soccombenza del Consorzio nei confronti della ricorrente incidentale, lo stesso va condannato alla rifusione delle spese, nei confronti della stessa, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Consorzio ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale, nei termini di cui in motivazione; rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibili i restanti motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; decidendo nel merito condanna il Consorzio alla rifusione in favore di N.R.A. delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 3.755, di cui Euro 195 per spese ed Euro 3.560 per compenso di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed oltre Iva e CPA come per legge.

Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente e ricorrente incidentale, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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