LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21836-2018 proposto da:
D.P.G., O.L., A.S., S.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
VODAFONE ITALIA S.P.A., (già VODAFONE OMNITEL B.V., e VODAFONE OMNITEL N. V.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO TOFACCHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 232/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2018 R.G.N. 429/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 232/2018 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto della domanda di D.P.G., A.S., O.L. e S.S., intesa alla condanna di Vodafone Italia s.p.a. (già Vodafone Omnitel B.V. e Vodafone Omnitel N. V.) al pagamento di somme rivendicate a titolo di differenze retributive maturate dal 5.11.2007 al 23.7.2012, epoca nella quale i ricorrenti avevano prestato la propria attività di lavoro alle dipendenze di Comdata Care s.p.a. sulla base di cessione di ramo di azienda da Vodafone Omnitel N. V., cessione dichiarata inefficace con sentenza del Tribunale del 5.6.2012; le somme rivendicate concernevano numerosi benefits e/o servizi garantiti dalla società Vodafone e non mantenuti dalla società cessionaria;
1.1. la conferma della decisione di primo grado è stata fondata sulla premessa della natura risarcitoria e non retributiva della pretesa astrattamente azionabile nei confronti della società cedente e sul fatto che, avendo i lavoratori nel periodo dedotto continuato a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria dalla quale erano stati retribuiti, sugli stessi incombeva l’onere, in concreto non assolto, di dedurre e dimostrare i danni sofferti tra i quali l’inferiorità di quanto ricevuto dalla società cessionaria rispetto alla retribuzione che sarebbe spettata alle dipendenze della società cedente; l’applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, che fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica dei fatti dedotti in lite nonché all’azione esercitata in causa, doveva essere coordinato con il divieto di extra o ultrapetizione di cui all’art. 112 c.p.c.; tanto impediva non già una diversa qualificazione giuridica del rapporto ma quella basata su diversi elementi materiali che inveravano il fatto costitutivo della pretesa; una decisione basata su una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella – retributiva – operata dal primo giudice, risultava infatti in concreto preclusa dalla mancata allegazione da parte dei lavoratori del trattamento economico nel complesso più favorevole di quello corrisposto nel medesimo periodo dalla società cessionaria; la originaria domanda era stata, infatti, limitata a singole voci o istituti che la parte avrebbe percepito dalla Vodafone per cui correttamente il Tribunale aveva escluso che la causa petendi a base delle domande fosse quella risarcitoria;
2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso D.P.G., A.S., O.L. e S.S. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso;
3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112,113 e 277 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. nonché “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 395 c.p.c.”. Richiamano il definitivo accertamento giudiziale della inefficacia nei confronti dei ricorrenti della cessione di ramo di azienda e la contestuale declaratoria di persistenza del rapporto di lavoro in capo alla società Vodafone Omnitel N. V. con condanna di questa al ripristino della concreta funzionalità del rapporto con ciascun ricorrente in mansioni equivalenti al livello di inquadramento posseduto alla data del trasferimento del ramo di azienda; tale pronunzia aveva dato luogo ad una nuova regolamentazione del rapporto giuridico nell’ambito del quale dovevano ritenersi superate le categorie in precedenza utilizzate in punto di necessità di concreta effettuazione della prestazione in favore di Vodafone ai fini della retribuzione; la sentenza impugnata era incorsa inoltre in errore revocatorio ritenendo, in contrasto con le allegazioni attoree, reiterate in appello, che il rapporto con Comdata fosse proseguito dopo la sentenza accertativa della inefficacia della cessione; la qualificazione retributiva delle pretese azionate per tutti i periodi successivi all’ordine giudiziale scaturiva dal Cass. Sez. Un. 2990/2018 la quale rappresentava un superamento della regola della corrispettività tra retribuzione e prestazione lavorativa;
2. con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112,113,277 c.p.c. e violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione agli artt. 1218,1223 e 1224 c.c. per l’omesso esame di una questione specificatamente sollevata da parte ricorrente; assumono la sostanziale coincidenza tra la mancata retribuzione percepita per effetto della cessione e quella configurabile a titolo di risarcimento del danno ed evidenziano che la qualificazione come retributiva di alcune delle voci richieste non doveva trarre in inganno venendo in rilievo solo come parametro di quantificazione economica; alla Corte di merito era stata formulata in via subordinata anche una richiesta risarcitoria in relazione alla quale il giudice di appello avrebbe dovuto avvalersi del potere di corretta qualificazione della stessa, essendo rimasti immodificati i fatti materiali alla base della domanda principale;
3. preliminarmente deve essere rigettata la eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione fondata dalla società controricorrente sulla mancata produzione dei contratti e accordi collettivi alla base della domanda relativa alle voci retributive richieste alla cedente; i motivi di ricorso non concernono infatti direttamente il diritto agli emolumenti rivendicati sulla base delle pattuizioni collettive con conseguente necessità di relativa interpretazione ma mirano a scardinare l’affermazione della Corte di merito secondo la quale il lavoratore, in ipotesi di trasferimento di azienda dichiarato inefficace, può azionare nei confronti della cedente solo una pretesa risarcitoria e non retributiva (primo motivo) e secondo la quale nello specifico non sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria (secondo motivo); da tanto deriva che non potendo entrambi i motivi ritenersi propriamente “fondati” sulle disposizioni collettive, non sussisteva in capo ai ricorrenti l’onere della relativa produzione ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione;
3.1. parimenti da respingere è la eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione per carente esposizione del fatto processuale: invero il principio di autosufficienza, tradotto nella previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non esprime un’astratta esigenza, fine a se stessa, di completa esposizione dei fatti di causa ma solo la necessità che l’esame del ricorso consenta la verifica della fondatezza delle censure articolate senza dover utilizzare fonti integrative; la relativa osservanza si misura quindi sul concreto tenore delle doglianze articolate; nello specifico tali doglianze investivano sotto vari profili la ammissibilità e qualificazione della domanda in concreto proposta alla luce di circostanze fattuali cessione di azienda dichiarata illegittima – pacificamente acquisite in causa per cui non vi era necessità di specificazioni ulteriori oltre quelle risultanti dalla esposizione dei ricorrenti (ricorso per cassazione, pag. 1 e sg.);
4. il primo motivo di ricorso è fondato;
4.1. la affermazione della Corte distrettuale secondo la quale la originaria domanda aveva ad oggetto differenze retributive e che queste non erano dovute in assenza di concreta funzionalità del rapporto con la cedente Vodafone, pacifico essendo che i lavoratori avevano continuato a prestare l’attività lavorativa alle dipendenze della cessionaria, non è corretta in diritto alla luce del recente e condivisibile arresto di Cass. Sez. Un. 2990/2018, che rappresenta un significativo superamento del principio di corrispettività fra retribuzione e prestazione lavorativa; il principio di diritto secondo il quale “in tema di interposizione di manodopera, ove ne venga accertata l’illegittimità e dichiarata l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’omesso ripristino del rapporto di lavoro ad opera del committente determina l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni,…, a decorrere dalla messa in mora” affermato nella richiamata decisione è applicabile anche a fattispecie come quella in esame nella quale è dato rinvenire una duplicità di rapporti di lavoro, l’uno, di fatto, con la cessionaria, l’altro, di diritto, con la cedente stante la inefficacia nei confronti dei lavoratori della cessione di azienda non riconducibile all’ambito regolato dall’art. 2112 c.c.; in base a tale principio l’eventuale rapporto proseguito di mero fatto con la società Comdata Care non spiegava alcuna influenza sul diritto alle retribuzioni maturate nei confronti della società cedente;
5. l’accoglimento del primo motivo di ricorso, che implica la necessità di verifica da parte del giudice del rinvio della fondatezza della pretesa retributiva alla luce del principio affermato da Cass. Sez. Un. 2990/2018 cit., assorbe l’esame del secondo motivo incentrato sul contenuto (anche) risarcitorio della domanda azionata nonché la necessità di verifica sia dell’omesso rilievo del giudicato sulla inefficacia della cessione sia, per difetto di decisività, della questione in ordine all’omesso rilievo della mancata continuazione dei rapporti con Comdata, questione in relazione al quale viene prospettato un errore revocatorio che avrebbe dovuto essere proposto ai sensi dell’art. 398 c.p.c. dinanzi allo stesso giudice che ha pronunziato la sentenza impugnata;
6. all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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