Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41012 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22106-2018 proposto da:

P.C.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MONICA ROTA, DAVIDE DARIO BONSIGNORIO;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2134/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 06/02/2018 r.g.n. 1001/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 2134/2017 la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda con la quale P.C.G. aveva chiesto la condanna di Telecom Italia s.p.a. alla somma di Euro 20.468,68, a titolo di retribuzioni o di risarcimento del danno afferenti al periodo dal 1 giugno 2013 al 1 gennaio 2014, somma pretesa in relazione alla mancata reintegrazione in servizio conseguente alla declaratoria giudiziale di nullità della cessione a Telepost s.p.a. del ramo di azienda di Telecom Italia s.p.a. al quale egli era addetto;

1.1. il giudice di appello ha motivato il rigetto della originaria domanda mediante richiamo ex art. 118 disp att. c.p.c. a proprio precedente intervenuto fra le stesse parti e reso in fattispecie analoga; nella decisione recepita dalla sentenza qui impugnata, decisione che a sua volta richiamava pronunzie di legittimità sempre fra le medesime parte, di identico oggetto riferito a periodi diversi, la pretesa del P.C. al pagamento da parte di Telecom Italia s.p.a. delle retribuzioni maturate dopo la cessazione del rapporto di fatto con la cessionaria Telepost (cessazione conseguente ad accordo transattivo intervenuto con quest’ultima società che prevedeva la accettazione da parte del P.C. della messa in mobilità a fronte dell’erogazione di un incentivo all’esodo), era stata ritenuta infondata in adesione ai richiamati precedenti di legittimità; ciò in considerazione della estinzione volontaria dell’unico rapporto di lavoro di fatto proseguito con la cessionaria, determinata dall’adesione del P.C. all’accordo transattivo concluso con quest’ultima; il giudice di appello ha inoltre evidenziato che il lavoratore non aveva compiutamente allegato circostanze e deduzioni inerenti il concreto danno subito nel periodo dedotto (1.6.2013 – 31.1.2014) come richiesto dal contenuto risarcitorio della domanda in concreto esperibile;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso P.C.G. sulla base di cinque motivi, la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall’intervenuto giudicato sulla questione relativa alla inidoneità della transazione intercorsa tra la cessionaria Telepost ed il ricorrente a determinare la cessazione del rapporto di lavoro tra quest’ultimo e la cedente Telecom. Come evidenziato nella memoria ex art. 436 c.p.c. del P.C. la SC. con sentenza n. 20422/2012, intervenuta nel giudizio avente ad oggetto la declaratoria di nullità della cessione nei confronti, tra gli altri lavoratori, del P.C., aveva respinto la eccezione sul punto formulata dalla società Telecom per essere la transazione intervenuta con la cessionaria Telepost del tutto ininfluente sul rapporto tra il P.C. e Telecom Italia s.p.a; tale rapporto doveva ritenersi tutt’ora sussistente con conseguente diritto del lavoratore alla reintegrazione in servizio; la esistenza di giudicato esterno precludeva la ammissibilità della eccezione della società riferita alla estinzione del rapporto in conseguenza dell’accordo transattivo; né potevano essere utilmente richiamate le sentenze inter partes Cass. n. 6755/2015 e 983/2015;

2. con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. stante l’intervenuto giudicato ex Cass., 20422/2012, sulla inidoneità della transazione con Telepost a determinare la cessazione del rapporto tra il P. e Telecom Italia s.p.a.;

3. con il terzo motivo di ricorso deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c.; sostiene che l’assunto della idoneità della risoluzione del rapporto di lavoro con Telepost a influire anche sul rapporto con Telecom era infondato in quanto basato sul falso presupposto della esistenza di un valido atto di cessione tra Telecom Italia s.p.a. e Telepost. s.p.a., presupposto definitivamente escluso da Cass. 20422/2012;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce manifesta impossibilità di ricostruire la ratio decidendi della sentenza nella parte in cui ha affermato la carenza di prova del danno subito dal lavoratore per il periodo dal 1.6.2013 al 31.1.2014; deduce ermeticità e perplessità di motivazione non essendo dato comprendere se fosse carente la prova dell’assenza di aliunde perceptum ovvero, ad esempio, il procedimento di quantificazione della somma richiesta; denunzia quindi carenza motivazionale nel contenuto minimo costituzionale;

5. con il quinto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1223 c.c. e degli artt. 416 e 434 c.p.c.; assume di avere espressamente dedotto e documentato sia in primo che in secondo grado i fatti costitutivi del proprio diritto al risarcimento del danno, vale a dire la inefficacia del trasferimento di azienda e l’avvenuta messa a disposizione della prestazione lavorativa già prima di introdurre la causa per il riconoscimento della invalidità del trasferimento di azienda, la mancata reintegrazione in servizio e la misura delle retribuzioni maturate e dovute a titolo di risarcimento per il periodo di riferimento;

6. il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione sono fondati;

6.1. in continuità con quanto affermato da Cass. 22427/2021 in relazione ad un giudizio tra le stesse parti nel quale la pretesa azionata dal lavoratore nei confronti della società Telecom concerneva un periodo diverso da quello oggetto del presente giudizio deve ritenersi fondato il motivo di ricorso che denunzia l’omesso rilievo del giudicato formatosi per effetto della sentenza di questa Corte n. 29422/2012, resa tra le stesse parti, la quale ha accertato che la transazione col terzo (Telepost) si configurava quale res inter alios acta e che “per tali ragioni non può condividersi l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni da Telepost, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con Telecom Italia, che quindi non potrebbe più rivivere, assunto viziato dal supporre l’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti ex art. 2112 c.c., d’un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi”;

6.2. questa Corte aveva dunque dichiarato l’irrilevanza della transazione, stipulata dal lavoratore con la società cessionaria del ramo di azienda, nei confronti del rapporto del lavoratore con la società cedente, ed a tale statuizione la Corte di merito non si è attenuta;

6.3. la inidoneità dell’atto transattivo relativo al rapporto (di fatto) instaurato con Comdata ad incidere sul rapporto con la società cedente, rapporto da ritenersi tutt’ora in essere in ragione della inefficacia della cessione del ramo di azienda cui il lavoratore era addetto, risulta coerente con i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 29092/2019, Cass. n. 16793/20, Cass. n. 16792/20, Cass. n. 16710/20) i quali, sulla scia di Cass. Sez. Un. 2990/2018, ricostruiscono la vicenda connessa ad una cessione di azienda dichiarata inefficace – in quanto non riconducibile all’ambito dell’art. 2112 c.c. – come connotata da una duplicità di rapporti: l’uno, di continuità giuridica, con il soggetto cedente, l’altro, di fatto, con il soggetto cessionario e riconoscono il diritto del lavoratore illegittimamente ceduto di ricevere, da parte del cedente (nel caso di specie Telecom Italia) le normali retribuzioni, insuscettibili di decurtazioni per aliunde perceptum;

6.4. in tale contesto alcun effetto preclusivo e’, infine, da riconoscersi al giudicato di cui alle sentenze di questa Corte intervenute tra le medesime parti (Cass. n. 6755/2015 e Cass. n. 9803/2015) nelle quali si è escluso il diritto del lavoratore al risarcimento del danno nei confronti della cedente Telecom quale effetto della estinzione del rapporto di lavoro conseguente alla transazione conclusa con la società cedente, atteso che in quei giudizi la pretesa azionata aveva natura risarcitoria e non retributiva quale quella in oggetto;

7. si impone pertanto in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso la cassazione della decisione con rinvio ad altro giudice di secondo grado per il riesame della vicenda alla luce dei principi richiamati;

7.1. l’accoglimento con rinvio dei primi tre motivi di ricorso assorbe l’esame dei motivi quarto e quinto;

8. al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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