Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41076 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35648/2018 R.G. proposto da:

Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.A.; + ALTRI OMESSI; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Tortorella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Chelini, n. 5;

; tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Tortorella, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Domenico Chelini, n. 5;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e nei confronti di:

Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, B.M., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1384/2018, depositata il 23 maggio 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 luglio 2021 dal Consigliere Emilio Iannello.

FATTI DI CAUSA

1. Alcuni medici specializzati, fra i quali gli odierni intimati, convennero davanti al Tribunale di Venezia la Presidenza del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive Europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni per alcuni compresi nel – per altri invece anteriori al – periodo 1983 – 1991.

Con sentenza depositata in data 8 maggio 2012, e successivamente emendata da errore materiale, il tribunale, dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei tre Ministeri, accolse in parte le domande e, per l’effetto, condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento, in favore di ciascuno degli istanti, della somma di Euro 6.713,94 per ciascun anno di durata del corso di specializzazione, oltre interessi legali dalla domanda.

2. Pronunciando sui contrapposti gravami la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1384/2018 del 23 maggio 2018, li ha rigettati confermando integralmente la decisione di primo grado.

3. Avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Vi resistono alcuni degli intimati, indicati in epigrafe, con il ministero dell’Avv. Marco Tortorella, proponendo a loro volta ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del proprio ricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle direttive 75/362, 75/363, 82/76, 93/16, L. n. 370/99, nonché dell’art. 117 Cost. e art. 1218 c.c., per avere la corte d’appello erroneamente riconosciuto il diritto dei dottori Ba., + ALTRI OMESSI al conseguimento del beneficio rivendicato, sebbene gli stessi si fossero tutti iscritti alle rispettive scuole di specializzazione in epoca antecedente all’1 gennaio 1982 e, pertanto, prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della disciplina comunitaria dedotta a fondamento della domanda.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia analogo error in iudicando per avere la corte d’appello erroneamente riconosciuto il diritto dei dottori Bo., + ALTRI OMESSI anche con riferimento all’anno 1982 -nel quale essi avevano iniziato i rispettivi corsi – anziché con decorrenza solo dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione degli stessi, come stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24 gennaio 2018 e dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19107 del 2018 e altresì ribadito da Cass. n. 27471 del 2018.

3. Con il terzo motivo l’amministrazione ricorrente deduce ancora analogo vizio di violazione di legge per avere la corte d’appello erroneamente riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ai dottori Ferramosca e Pasdera, specializzati in Odontostomatologia, sebbene al tempo della loro iscrizione (anni 1986-1987), non esisteva rispetto a tale specializzazione un obbligo comunitario all’istituzione di una borsa.

4. Il quarto motivo è poi così rubricato: “esistenza di un precedente giudicato; riserva di revocazione”.

Con esso l’amministrazione “fa presente” che i medici A., + ALTRI OMESSI risultano già destinatari della sentenza favorevole del Tribunale di Roma n. 17039 del 2005, passata in giudicato, e che per tale ragione si riserva di agire in revocazione innanzi all’autorità giudiziaria competente.

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale i medici indicati in epigrafe (difesi dall’Avv. Marco Tortorella) denunciano “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o te tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 … e della L. n. 370 del 1999, art. 11; violazione o falsa applicazione del Reg. CE 03/05/1998, n. 974/98 (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L139) e Reg. CE 31 dicembre 1998, n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359); degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Lamentano che la corte territoriale ha liquidato il danno in favore dei predetti erroneamente utilizzando come parametro la remunerazione annua stabilita dal legislatore nella L. n. 370 del 1999, citato art. 11 anziché quella fissata in sede di attuazione delle direttive comunitarie (D.Lgs. n. 257 del 1991), come avrebbe dovuto farsi – sostengono – in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza comunitaria di equivalenza, effettività ed adeguatezza.

6. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “violazione o falsa applicazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Si dolgono della mancata liquidazione degli interessi compensativi, che assumono invece spettare trattandosi di debito di valore.

7. Con il terzo motivo essi deducono “violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; delle Dir. CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; degli artt. 2,3,10 e 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (diritto al rispetto dei beni); del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6… e della L. n. 370 del 1999, art. 11; violazione o falsa applicazione del REGCE 03/05/1998 n. 974/98, (in G.U.C.E. 11 maggio 1998, n. L 139) e REGCE 31 dicembre 1998,n. 2866/982 (in G.U.C.E. 31 dicembre 1998, n. L 359); degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c., della L. n. 370 del 1999, art. 11 e del D.Lgs. n. 257 del 1991, nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di liquidazione del danno in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Rilevano – “con riferimento alle ultime due censure” – che la mancata corresponsione di un adeguato risarcimento del danno per l’omessa puntuale trasposizione della Direttiva 82/76/CEE, nonché della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi sulle somme tardivamente conferite a titolo risarcitorio, costituiscono un’ingerenza nel diritto al pacifico godimento dei beni incompatibile con l’art. 1 Prot. 1 CEDU.

8. Occorre preliminarmente avvertire che nessuna preclusione all’esame degli esposti motivi può derivare da quanto disposto con il decreto ex art. 377 c.p.c. comunicato alle parti e, segnatamente, con il provvedimento del Presidente del Collegio che, ad esso allegato, “a specificazione” del relativo oggetto:

a) ha precisato che:

– “la fissazione e, quindi, la trattazione si intendono escluse per le posizioni dei medici specializzandi per i quali si sia dedotta l’iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1 gennaio 1982”;

– “per i suddetti la trattazione è differita a seguito di separazione ad altra udienza o adunanza, atteso che è necessario attendere gli esiti del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 23901 del 2020”;

b) ha quindi invitato “i difensori interessati a prendere atto dei limiti della disposta trattazione”.

L’identificazione delle posizioni da separare è invero operata nel citato provvedimento attraverso il riferimento, da un lato, ai “medici specializzandi per i quali si sia dedotta l’iscrizione alla scuola di specializzazione in epoca anteriore al 1 gennaio 1982”, dall’altro, alla necessità di attendere, per essi, “gli esiti del rinvio pregiudiziale alla CGUE disposto dall’ordinanza delle Sezioni Unite n. 23901 del 2020”.

Appare dunque evidente che tale provvedimento ha riguardo solo ai ricorsi e alle posizioni per i quali il vaglio di legittimità sulla decisione di merito impugnata richieda necessariamente la soluzione della questione oggetto di rinvio pregiudiziale (e dunque l’attesa della decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea) Tra queste non rientra alcuna delle posizioni per le quali sono proposti i ricorsi in esame il cui vaglio in questa sede, per le ragioni che appresso saranno esposte, si arresta a rilievi di carattere preliminare che non pongono la necessità – ma anzi escludono la possibilità – di passare all’esame di quella questione.

9. Passando dunque all’esame dei ricorsi, deve rilevarsi l’inammissibilità dei primi tre motivi del ricorso principale.

Le questioni con essi poste non risultano in alcun modo trattate nella sentenza impugnata.

Per esse era dunque necessaria, a pena di inammissibilità ed al fine di escluderne la novità in questa sede, l’osservanza – nella specie mancata in ricorso – di oneri di specifica allegazione e indicazione, in particolare circa la proposizione di specifici motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado che, evidentemente, accogliendo le domande, aveva quanto meno implicitamente ritenuto la fondatezza delle pretese anche sotto i profili oggi indicati invece come ostativi.

Occorre al riguardo rammentare che, secondo pacifico indirizzo, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430 del 2018).

Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 31227 del 2019; n. 15196 del 2018).

Mette conto soggiungere che le questioni poste con il primo e con il secondo motivo sono certamente questioni di diritto, ma che suppongono l’esistenza di fatti, cioè quelli inerenti all’inizio dell’attività di specializzazione. I motivi avrebbero dunque dovuto indicare dove nel giudizio di merito tali fatti erano stati introdotti e ciò in primo grado, mentre ciò non è stato fatto.

Inoltre, poiché anche sulle questioni di diritto integranti, come nella specie, un’eccezione in senso lato, cioè rilevabile d’ufficio, affinché il giudice dell’impugnazione se ne possa occupare, è necessario che emerga che non vi sia stata la formazione di un giudicato interno, la ricorrente avrebbe dovuto allegare che la questione non era stata esaminata dal giudice di primo grado ed era pertanto rimasta rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., dalla corte d’appello.

Solo tali precisazioni avrebbero reso possibile dedurla in questa sede, sempre a condizione dell’indicazione riguardo ai suoi presupposti di fatto, perché altrimenti anche una questione di diritto non preclusa in sede di legittimità non è rilevabile d’ufficio e dunque nemmeno prospettabile come motivo di ricorso per cassazione se si basa sulla necessità di accertamenti di fatto, che naturalmente non sono la mera verifica di ciò che si è allegato nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 come emergente dallo svolgimento del processo nel merito.

9. Il quarto motivo è poi con ogni evidenza un “non motivo”.

Lungi dal veicolare alcuna ragione di critica, tanto meno riconducibile a quelle tipizzate dall’art. 360 c.p.c., la stessa si limita a rappresentare l’esistenza di un separato giudicato favorevole ai medici ivi indicati sul medesimo diritto controverso, ovvero altra ragione di inammissibilità del ricorso contro di essi in questa sede proposto. E comunque il dato che si offre non risulta indicato nel rispetto dell’onere di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

10. Il primo motivo del ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1.

Sul punto la corte di merito ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.

Ed invero, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, gli importi da corrispondere ai medici specializzandi italiani che hanno frequentato il corso di specializzazione dopo il 31 dicembre 1982, derivanti dal tardivo recepimento delle direttive CE n. 362 del 1975 e n. 76 del 1982, non possono essere commisurati all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, che non ha efficacia retroattiva ed è diretto ad individuare, secondo la discrezionalità del legislatore interno, la misura della retribuzione dovuta per le prestazioni fornite dai medici specializzandi.

L’obbligazione scaturente dalla mancata attuazione di direttive, invece, non ha natura né retributiva, né risarcitoria, e non può dar luogo ad una riparazione integrale, desumibile dai criteri di calcolo della legge sopracitata.

La suddetta obbligazione ha, infatti, natura indennitaria e pararisarcitoria da quantificarsi scegliendo un parametro equitativo che sia fondato sul canone di parità di trattamento per situazioni analoghe. Tale parametro deve essere desunto dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un parziale adempimento soggettivo nei confronti di tutte le categorie che, dopo il 31 dicembre 1982, si siano trovate nelle condizioni fattuali idonee all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, senza però essere ricompresi nel D.Lgs. n. 257 del 1991 (Cass. n. 21498 del 2011, n. 1917 del 2012, n. 23635 del 2014).

Come affermato da Cass. n. 1917 del 2012 e 5533 del 2012, cui si rinvia per lo sviluppo argomentativo, con la L. n. 370 del 1999, art. 11, lo Stato italiano, in coerenza ai criteri dettati dalla Corte di giustizia, ha compiuto – come sopra s’e’ già detto – una aestimatio del danno da ritardata attuazione della direttiva comunitaria in grado di contemplare le sue diverse componenti, e dunque tanto il danno da mancata percezione della remunerazione adeguata da parte dello specializzando, quanto il pregiudizio relativo all’inidoneità del diploma di specializzazione al riconoscimento negli altri stati membri, e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali.

E’ stato inoltre affermato che il parametro di cui alla L. n. 370 del 1999, art. 11, è di per sé sufficiente a coprire tutta l’area dei pregiudizi causalmente collegabili al tardivo adempimento del legislatore italiano all’obbligo di trasposizione della normativa comunitaria, salva la rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima della maturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie (Cass. n. 14376 del 2015).

Della tempestiva allegazione di tali circostanze nel giudizio di merito e della loro mancata considerazione da parte del giudice d’appello non vi è in ricorso alcuna specifica indicazione o doglianza merce’ l’appropriata denuncia di omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo solo in rubrica dedotto il vizio motivazionale, peraltro secondo la disposizione non più vigente.

10.2. Sul punto i ricorrenti incidentali hanno sollecitato, al termine della illustrazione del primo motivo, l’interpello della CGUE con rinvio pregiudiziale.

L’istanza non può essere accolta.

Lo stabilire quale dovesse essere la remunerazione dovuta ai frequentanti i corsi di specializzazione in medicina e’, infatti, una scelta discrezionale che l’ordinamento comunitario ha lasciato agli Stati membri.

Dunque nessuna violazione del diritto comunitario è ipotizzabile da parte della sentenza impugnata, per la semplice ragione che il diritto comunitario non si occupa e non si è mai occupato del quantum dovuto ai frequentanti le scuole di specializzazione (v. Cass. n. 31922 del 10/12/2018; n. 17051 del 28/06/2018; n. 15520 del 13/06/2018).

Ne’ è ipotizzabile alcuna disparità di trattamento fra coloro che si sono iscritti alle scuole di specializzazione dopo il 1991 e coloro che le hanno frequentate in precedenza.

Se è vero, infatti, che ai secondi è stata riconosciuta una remunerazione maggiore del risarcimento liquidato ope legis ai primi, è altresì vero che soltanto i secondi nell’iscriversi alle scuole di specializzazione hanno assunto oneri ed impegni (il tempo pieno, in primo luogo) sconosciuti ai primi.

11. Per le stesse considerazioni è inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, discendendone anche l’inammissibilità del terzo, in quanto dichiaratamente relativo alle medesime doglianze svolte nel primo e nel secondo e proponente argomento inidoneo a rivedere il più che consolidato orientamento della giurisprudenza.

Trattandosi di un peculiare diritto (para)risarcitorio, la sua quantificazione equitativa – da compiersi, come detto, sulla base delle indicazioni contenute nella L. n. 370 del 1999 – comporta esclusivamente la decorrenza degli interessi nella misura legale (e non anche la necessità della rivalutazione monetaria, salva la prova del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2) dalla data della messa in mora, in quanto, con la monetizzazione effettuata dalla L. n. 370 del 1999, l’obbligazione risarcitoria ha acquistato carattere di obbligazione di valuta (Cass. n. 23635 del 2014, n. 1917 del 2012, n. 458 del 2019).

12. Entrambi i ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili.

Avuto riguardo alla reciproca soccombenza le spese vanno compensate.

Non v’e’ luogo invece a provvedere nei confronti degli altri intimati, essendo essi rimasti tali.

13. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti incidentali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Tale obbligo non può invece trovare applicazione nei confronti della ricorrente principale, trattandosi di amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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