Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4122 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30450/2019 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

V.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Oreste Cifalitti, con studio in Cassino (FR), elettivamente domiciliato presso l’Avv. Massimiliano De Stefano, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione Staccata di Latina il 12 giugno 2018 n. 4043/18/2018, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, convertito nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 gennaio 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina il 12 giugno 2018 n. 4043/18/2018, non notificata, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’IRPEF relativa all’anno 2007, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di V.A. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone il 28 ottobre 2014 n. 1322/03/2014, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente avesse fornito prova adeguata circa la provenienza della provvista utilizzata per le spese indicative di maggiore capacità contributiva. V.A. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. In vista dell’odierna adunanza non sono state presentate memorie.

CONSIDERATO

Che:

Con unico motivo, si denuncia violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 38, comma 6 (nel testo vigente ratione temporis), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, e dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2697 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto che il contribuente potesse rimettere in discussione la valenza presuntiva degli indici di maggiore capacità contributiva.

Ritenuto che:

1. Anzitutto, si deve disattendere l’eccezione di improcedibilità del ricorso per l’omessa produzione di copia autentica della sentenza impugnata (art. 369 c.p.c., comma 2).

Difatti, tale documento (con la certificazione di conformità all’originale) è rinvenibile nel fascicolo d’ufficio, ancorchè non ne risulti la produzione nell’elenco degli allegati al ricorso nel fascicolo di parte. Ma trattasi, comunque, di irregolarità sanata dal raggiungimento dello scopo (arg. ex art. 156 c.p.c., comma 3), senza alcun vulnus per il diritto di difesa della controparte.

1.1 Per il resto, il motivo è fondato.

1.2 Secondo questa Corte, in tema di accertamento c.d. “sintetico”, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6 (applicabile ratione temporis), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicchè, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (in termini, da ultima: Cass., Sez. 5", 4 agosto 2020, n. 16637 – nello stesso senso: Cass., Sez. 5", 23 marzo 2018, n. 7389; Cass., Sez. 6-5, 10 luglio 2018, n. 18097; Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2019, n. 6770). In tal senso va letto, infatti, lo specifico riferimento, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 6, alla prova (risultante da “idonea documentazione”) della “entità” di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva, accertata con metodo sintetico, in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico (Cass., Sez. 5, 20 gennaio 2017,n. 1510; Cass., Sez. 5, 4 agosto 2020, n. 16637).

1.3 Nella specie, sulla base di un accertamento per incrementi patrimoniali in misura pari ad Euro 207.140,50, l’amministrazione finanziaria aveva proceduto alla determinazione sintetica nei confronti del contribuente di un maggiore reddito per l’anno 2007 in misura pari ad Euro 104.842,22, che era stato desunto in via presuntiva da finanziamenti in qualità di socio a favore della “VAR COSTRUZIONI S.r.l.” (società partecipata da componenti della medesima famiglia) tra l’anno 2007 e l’anno 2011, nonchè dal possesso di beni mobili (in particolare: vari motocicli, un’autovettura ed un camper) e beni immobili (in particolare: un’abitazione detenuta in locazione per il canone annuale di Euro 10.800,00), a fronte di redditi dichiarati, per l’anno 2007, in misura pari ad Euro 0, per l’anno 2008, in misura pari ad Euro 6.078,00, per l’anno 2009, in misura pari ad Euro 12.537,00, per l’anno 2010, in misura pari ad Euro 4.362,00, e per l’anno 2011, in misura pari ad Euro 0. In sede di autotutela, l’amministrazione finanziaria aveva poi rideterminato gli incrementi patrimoniali nella minor misura di Euro 86.140,50 ed il maggior reddito nella minor misura di Euro 80.642,00 sul presupposto della prova documentale da parte del contribuente circa la provenienza paterna delle somme adoperate per i finanziamenti a favore della “VAR COSTRUZIONI S.r.l.”. Adducendo la difficile reperibilità di documentazione risalente all’anno 2007, il contribuente aveva prodotto la copia di una procura generale conferitagli dal padre nell’anno 2005, in forza della quale egli avrebbe attinto dalle consistenti disponibilità (derivanti sempre da alimentazione paterna) sul conto corrente cointestato ad entrambi presso la filiale di Cassino della “Banca Popolare di Lodi S.p.A.” le somme necessarie per sostenere le spese più gravose.

1.4 Su tali premesse, il giudice di appello aveva ritenuto la plausibilità della riconduzione alle risorse paterne delle spese sostenute dal contribuente, valorizzando il ruolo dominante del genitore nel finanziamento e nella gestione della società “VAR COSTRUZIONI S.r.l.”, che era stato riconosciuto anche dall’amministrazione finanziaria (sulla scorta dei bonifici eseguiti dal padre o per conto del padre sul predetto conto corrente a copertura dei finanziamenti sociali) nella successiva riduzione – in sede di autotutela – degli incrementi patrimoniali e del maggior reddito del contribuente.

1.5 A ben vedere, però, il giudice di appello ha fatto malgoverno dei principi enunciati, ritenendo che il contribuente non avesse – anche in ragione della disagevole reperibilità di una completa ed esaustiva documentazione in relazione all’epoca di risalenza degli esborsi – l’onere di provare l’effettivo utilizzo di mezzi e disponibilità riconducibili al patrimonio paterno per sostenere tutte le spese contestate, ma soltanto quello di produrre documenti sintomatici di tale eventualità.

La sentenza impugnata ha desunto dalle risultanze della documentazione prodotta dal contribuente la plausibilità e la verosimiglianza della provenienza paterna del danaro impiegato per sopportare le spese contestate, trovandone riscontro nella relativa accessibilità attraverso il conferimento della procura generale e la cointestazione del conto corrente bancario.

1.6 Tuttavia, per quanto l’onere probatorio a carico del contribuente sia stato mitigato dalla più recente interpretazione giurisprudenziale, nel senso che le risorse di natura non reddituale siano state effettivamente utilizzate per l’acquisizione proprio degli incrementi patrimoniali oggetto dell’accertamento sintetico, non risulta la produzione di alcuna prova documentale che palesi circostanze sintomatiche tali da rendere almeno plausibile che quelle disponibilità siano state destinate alle spese contestate. Nè l’assolvimento dell’onus probandi può essere attenuato dalla mera allegazione di una difficile reperibilità della documentazione relativa alle operazioni afferenti all’anno di imposta a causa della sua risalenza nel tempo.

Pertanto, non si può ravvisare tale significatività nell’accertamento del conferimento della procura generale e della cointestazione del conto corrente bancario, trattandosi di elementi indicativi di una astratta e potenziale disponibilità di danaro, ma non anche di una concreta ed effettiva disposizione di danaro che, per l’entità ed il tempo del prelievo o dell’addebito, possa essere stato verosimilmente impiegato per sostenere le spese contestate. Non ricorrendo riscontri in tale direzione, si deve escludere l’idoneità dei fatti documentati ed accertati a vincere la presunzione legale di maggior reddito.

1.7 In definitiva, la sentenza impugnata finisce col consumare una violazione del precetto sancito dall’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo posto l’onere della prova a carico di una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi o estintivi (da ultima: Cass., Sez. 6-3, 31 agosto 2020, n. 18092).

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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