Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41259 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36443/2018 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona direttore generale, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasubio 11, presso lo studio dell’Avvocato Simone BECCHETTI, rappresentata e difesa dall’Avvocato Antonio MAIORANA;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PALERMO, T.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1086/2018 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 30/09/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La società Riscossione Sicilia S.p.a. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1086/18, del 21 settembre 2018, del Tribunale di Termini Imerese che rigettando il gravame dalla stessa esperito avverso la sentenza n. 88/15, dell’11 febbraio 2015, del Giudice di pace di Termini Imerese – ha confermato l’accoglimento dell’opposizione con cui T.A.M., destinataria di intimazione di pagamento per un credito del Comune di Palermo relativo ad infrazioni stradali, aveva chiesto accertarsi l’omessa notifica della cartella prodromica all’intimazione.

2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente che, proposta dalla T. l’opposizione, il Tribunale l’accoglieva, sul presupposto che in assenza della notificazione della cartella di pagamento – e dunque di un atto interruttivo della prescrizione – il credito azionato dovesse ritenersi estinto per decorso del termine prescrizionale. Esito, in particolare, al quale il primo giudice perveniva sul rilievo che non fosse possibile evincere, dagli atti depositati, l’espletamento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., in relazione alla notifica dell’atto prodromico a quello di intimazione.

Esperito gravame dalla società Riscossione Sicilia, sul rilievo di “aver provato l’avvenuta notifica e il compimento delle formalità prescritte dall’art. 140 c.p.c., avendo prodotto la copia autenticata della raccomandata restituita al mittente per compiuta giacenza, idonea a provare il completamento delle formalità di notifica”, il giudice di appello, tuttavia, lo rigettava.

3. Avverso la sentenza del Tribunale termitano ha proposto ricorso per cassazione la società Riscossione Sicilia, sulla base – come detto – di tre motivi.

3.1. Il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – denuncia “nullità della sentenza e del procedimento” e ciò “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, nel ritenere che la notifica della cartella di pagamento fosse avvenuta a mezzo posta e non a mani (come, invece, affermato dal primo giudice), avrebbe definito il giudizio “decidendo su una questione non riconducibile alla fattispecie oggetto del presente giudizio”, così “incorrendo in un palese vizio motivazionale, non decidendo alcunché sulla questione posta nell’atto di appello”.

Nell’ipotesi che occupa, infatti, “non è stato prodotto un avviso di ricevimento (postale) come ritenuto dal Tribunale, ma la relata di notifica della cartella di pagamento, inserita nella produzione della Riscossione Sicilia del primo grado di giudizio”. Presentando la relata i tratti tipici di tale atto, la stessa “produce effetti probatori privilegiati di tutto quanto in esso relazionato dall’ufficiale notificatore, ivi compreso il fatto che l’attività di notificazione riguardava quella specifica cartella di pagamento”.

3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – denuncia “nullità della sentenza e del procedimento” e ciò “in relazione alla violazione degli artt. 2697 e 1335 c.c.”.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che, “non avendo Riscossione Sicilia prodotto in primo grado la cartella notificata, ma solo l’avviso di ricevimento della notifica ed avendo la T. contestato tale circostanza”, non potesse dubitarsi del fatto che l’allora appellante non avesse “assolto al proprio onere probatorio”, con le conseguenze che nessuna censura poteva, allora, “muoversi alla sentenza impugnata che ha reputato, per l’effetto, prescritto il credito oggetto di causa”.

La ricorrente richiama il principio secondo cui, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa, resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, non sussistendo neppure un onere in capo all’agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa.

3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e n. 4) – denuncia “nullità della sentenza e del procedimento” e ciò “in relazione agli artt. 139 e 140 c.c.”, oltre a “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia”.

In questo caso, la ricorrente censura il fatto che il Tribunale nulla avrebbe deciso in ordine al motivo di appello con cui era stata impugnata la decisione del primo giudice per mancata indicazione degli elementi da cui esso aveva tratto il proprio convincimento in ordine al mancato completamento delle formalità di notifica prescritte dall’art. 140 c.p.c..

Si ribadisce quanto argomentato nell’atto di appello in merito al fatto che essa società Riscossione Sicilia avesse, invece, provato l’avvenuta notificazione, producendo la copia autentica della busta relativa all’avviso di notifica ex art. 140 c.p.c., non avendo, viceversa, la T. “mosso specifiche contestazioni sul contenuto di tale busta”.

4. Sono rimasti intimati la T. e il Comune di Palermo.

5. La ricorrente ha depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso è inammissibile, per difetto di procura speciale, ai sensi ed agli effetti dell’art. 365 c.p.c..

6.1. Invero, la suddetta “procura” – apposta in un foglio non numerato e unito al ricorso in assenza di timbro di congiunzione – reca la seguente dizione: “Riscossione Sicilia S.p.a. (…) nomina procuratore e difensore l’Avv. MAIORANA ANTONIO, presso il cui studio elegge domicilio, conferendo allo stesso ogni potere consentito dalla legge, modificare o rinunciare alle domande di cui al presente atto, ivi inclusa la facoltà di chiamare terzi in giudizio”.

Ciò premesso, deve farsi applicazione di quanto ripetutamente affermato da questa Corte, con riferimento alla procura apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, ovvero che difetta il requisito della specialità allorché il mandato, senza recare alcun riferimento al giudizio di cassazione, sia caratterizzato dall’uso di “espressioni incompatibili con la proposizione di detta impugnazione e univocamente dirette ad attività proprie di altri gradi o fasi processuali” (così, da ultimo, in motivazione Cass. Sez. 1, ord. 20 gennaio 2021, n. 905, Rv. 660201-01; nello stesso senso, tra le più recenti, Cass. Sez. 6-3, ord. 28 luglio 2020, n. 16040, Rv. 658752-01; Cass. Sez. 1, ord. 18 febbraio 2020, n. 4069, Rv. 657063-01).

7. Nulla va disposto quanto alle spese del presente giudizio, essendo rimasti il Comune di Palermo e la T. solo intimati.

8. In ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste a carico del ricorrente – da identificarsi nello stesso difensore privo di procura speciale (Cass. Sez. 6-1, ord. 9 dicembre 2019, n. 32008, Rv. 656494-01) – l’obbligo di versare, ma solo se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’Avvocato Antonio Maiorana, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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