Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41294 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 14184-2020 proposto da:

M.C., elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA DEGLI EMIRI 24, presso i cui ufficio in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, è

domiciliato;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, è domiciliato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 1131/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 17/01/2020, NRG 105/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

che:

1. M.C. ha intimato precetto nei riguardi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) per ottenere il pagamento della somma di Euro 33.497,06 a titolo di differenze retributive conseguenti al proprio diritto all’inquadramento nel livello superiore B2 del CCNL di comparto e ciò in forza di quanto accertato dalla sentenza n. 918/2009 della Corte d’Appello di Palermo, passata in giudicato;

2. l’opposizione a tale precetto, proposta dal MIUR, è stata accolta dalla Corte d’Appello di Palermo, in riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa città, mediante pronuncia con la quale è stato annullato il precetto opposto ed è stato altresì dichiarato che il MIUR nulla deve in forza della menzionata sentenza n. 918/2009;

3. la Corte territoriale riteneva infatti, per un verso, l’inidoneità di quella sentenza a costituire titolo esecutivo e ciò per il trattarsi di pronuncia di condanna generica, in cui il credito accertato era illiquido, perché non determinabile nel suo ammontare sulla base del titolo e non suscettibile di una rituale integrazione extratestuale per carenza di elementi a ciò sufficienti;

4. per altro verso, la Corte d’Appello riteneva che, essendo stato attribuito al M. lo stipendio tabellare della qualifica riconosciuta, tanto bastasse ad escludere il residuare in capo al dipendente ulteriori ragioni creditorie conseguenti alla richiamata sentenza n. 918/2009;

5. M.C. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso del MIUR;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione o falsa applicazione (art. 360 c.p.c., n. 3), dell’art. 1372 c.c., nonché del CCNL di comparto, tabella B, posizioni stipendiali e degli artt. 431 e 474 c.p.c., e con esso si sostiene che la sentenza di condanna generica n. 918/2009 consentisse un’integrazione extratestuale sulla base di elementi e dati normativi, come quelli propri del CCNL; che erano da aversi per considerati, nel processo da cui quel provvedimento era scaturito, anche per implicito ed erano stati tenuti presenti dalle parti e dal giudice nella trattazione e nella decisione, anche considerato che le posizioni stipendiali del CCNL sono contenute in prospetti tabellari numerici, senza alcun riferimento ad elementi retributivi fondamentali o accessori;

2. il motivo è infondato;

3. è indubbio che, secondo l’assetto delineato da C, S.U., n. 11066/2012, il provvedimento giudiziale può essere individuato come titolo esecutivo, anche al di là del suo contenuto cartolare, sulla base di elementi provenienti dal processo attraverso cui esso si è formato, così come, eventualmente, di dati normativi o negoziali destinati a regolare la fattispecie decisa;

4. tuttavia, è evidente che una condanna generica al pagamento di differenze retributive, per essere trasfusa in una somma liquida, necessita di una serie di operazioni non meramente aritmetiche di conformazione del dovuto rispetto alla prestazione resa, con le innumerevoli variabili (assenze; orario di lavoro osservato etc.) che tracciano la differenza tra la generica enunciazione di un diritto e la sua concreta determinazione pecuniaria;

5. non diversamente, il percotum non può essere desunto sic et simpliciter dalle regole che disciplinano la determinazione astratta del quantum nella posizione di pregresso inquadramento, perché anch’esso dipende da molteplici variabili concrete, sicché la conclusione in ordine ad una sua individuazione implicita già nel processo a quo, imporrebbe di avere per certo, come non è dimostrato e neanche a ben vedere asserito, che in quella sede fossero stati prodotti almeno tutti i cedolini da cui desumere l’ammontare delle somme corrisposte da detrarre dai maggiori importi dovuti;

6. nulla muta, rispetto ad entrambi tali profili, riguardanti il dovuto ed il percepito, per il fatto che il giudizio qui riguardi un rapporto di pubblico impiego, in quanto, se è vero che la determinazione delle retribuzioni in tale ambito presenta elementi di maggiore rigidità riconnessi alle regole di una contrattazione collettiva non derogabile né in meglio né in peggio rispetto al singolo rapporto individuale, ciò non toglie che permangano variabili, tra cui quelle sopra indicate in via esemplificativa, che non permettono di tradurre, senza ulteriori elementi documentali che devono essere anch’essi oggetto di previa cognizione, l’affermazione generica di un diritto in una concreta somma di denaro a tale titolo dovuta;

7. ne resta dunque confermata la decisione della Corte territoriale in ordine all’insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, sulla base della sentenza n. 918/2009, per carenza di titolo esecutivo conseguente all’illiquidità del diritto di credito rivendicato;

8. i restanti motivi di ricorso riguardano invece il diverso tema del pagamento del debito conseguente alla condanna generica, il cui determinarsi è stato affermato dalla Corte territoriale sulla base dell’avvenuto riconoscimento dello stipendio tabellare della qualifica rivendicata;

9. il secondo motivo ritiene in proposito la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., nonché degli artt. 414,416 c.p.c., art. 437 c.p.c., comma 1, art. 324 c.p.c., e art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 ,e ciò sul presupposto che solo con il gravame proposto dal MIUR avverso la sentenza di primo grado fosse stato prospettato il tema dell’avvenuto pagamento, così introducendosi però un nuovo tema di indagine, in violazione del divieto dei nova in appello;

10. il motivo è inammissibile;

11. infatti, già il ricorso di merito di primo grado in opposizione a precetto, riportato nel ricorso per cassazione, faceva riferimento ad una richiesta del MIUR di accertamento del fatto che controparte non avesse diritto ad alcunché, come sarebbe risultato dalla documentazione che veniva allegata;

12. è vero che, poi, la sentenza di primo grado, disse che non vi era stata contestazione rispetto alle differenze retributive esposte;

13. tuttavia quel riferimento, nel ricorso di merito di primo grado, vi era e dunque resta dubbio se effettivamente la deduzione in ordine all’intervenuta soddisfazione del credito appartenesse già, o meno, al processo;

14. era tuttavia onere del ricorrente addurre il corrispondente motivo di ricorso con sufficiente specificità e completezza, precisando quale fosse la documentazione cui rinviava il ricorso di merito di primo grado, come anche la consistenza ed il contenuto di essa, in osservanza dei presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime;

15. l’inammissibilità del ricorso sul punto comporta che resta radicato nell’oggetto del contendere il profilo, su cui la sentenza impugnata ha deciso nel merito, riguardante il verificarsi o meno del fatto estintivo del diritto rivendicato consistente nell’avvenuto pagamento;

16. vanno conseguentemente esaminati il terzo ed il quarto motivo;

17. il terzo motivo è formulato assumendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3), e ciò sul presupposto che l’accertamento dell’avvenuta soddisfazione del credito sulla base del riconoscimento dello stipendio tabellare avvenuta nel 2010, trascurerebbe che il diritto derivante dalla sentenza posta in esecuzione riguardava le differenze retributive a partire dal 1.1.2000, sicché l’acquisizione dello stipendio tabellare nel 2010 non poteva far venire meno gli effetti di una pronuncia, in giudicato, che imponeva i pagamenti fin dal 2000;

18. il quarto motivo è invece formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, e denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1199 e 2697 c.c., sostenendo che fosse errata l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il riconoscimento dello stipendio tabellare nel 2010 basterebbe ad escludere che residuino differenze retributive e fosse quindi paragonabile all’affettivo avvenuto pagamento;

19. i due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei termini che si vanno a dire;

20. va intanto rilevata l’infondatezza delle eccezioni preliminari di inammissibilità dei motivi proposte dal MIUR, in quanto, l’asserita violazione del Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense non crea alcuna invalidità processuale (C. n. 21831/2021), mentre l’inserimento dei vari atti e provvedimenti processuali nel contesto dell’esposizione dei motivi di ricorso, tra cui quelli qui accolti, ha finalità di chiarimento rispetto a fatti comunque chiaramente esposti e dunque non è irrituale ed in sé ragione di invalidità dell’impugnazione (v. C. n. 26837/2020);

21. la Corte territoriale, sul punto che interessa, ha ritenuto che il MIUR avesse documentato di avere eseguito la sentenza n. 918/2009 “attraverso il riconoscimento dello stipendio tabellare della qualifica riconosciuta e tanto basta anche per escludere che residuino in capo al dipendente ulteriori ragioni creditorie in base al titolo giudiziale”;

22. così facendo la sentenza impugnata incorre tuttavia in un errore di diritto sostanziale, nel senso che avere dedotto tout court (“tanto basta”) dal riconoscimento – nel 2010 – dello stipendio tabellare della qualifica riconosciuta nella sentenza passata in giudicato, l’avvenuto pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive fin dal 2000, è in sé non corretto, in quanto il riconoscimento dei diritti rivenienti dalla superiore qualifica non necessariamente significa che siano così corrisposti anche gli arretrati dovuti ex tunc;

23. non è noto, né la sentenza, arrestandosi ad un asserito effetto estintivo di quel riconoscimento in sé solo considerato (“tanto basta”), lo esplicita, se l’atto del 2010 avesse riconosciuto anche tali arretrati, ma ciò è il reale oggetto del contendere sul motivo di opposizione a precetto consistente nel non dovere più la P.A. “alcunché” pur a fronte della sentenza 918/2009 posta in esecuzione;

24. i motivi appena esaminati vanno dunque accolti, rimettendosi al giudice del rinvio un più compiuto accertamento in ordine al contenuto satisfattivo di quanto disposto nel 2010, anche rispetto al pagamento degli arretrati e comunque un nuovo accertamento sull’effettivo verificarsi, con quell’atto o altrimenti, del pagamento del debito rivendicato dal lavoratore e, pur genericamente, riconosciuto dalla sentenza n. 918/2009 inter partes.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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