Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41409 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 8527 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:

F.G. (C.F.: *****) rappresentato e difeso dall’avvocato Rosa Condello (C.F.: *****);

– ricorrente –

nei confronti di:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA (C.F.: *****), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Rosa Pisani (C.F.:

*****);

REGIONE CALABRIA (C.F.: *****), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Rausei (C.F.: *****)

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 741/2019, pubblicata in data 29 agosto 2019;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 1 dicembre 2021 dal consigliere Dott. Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

F.G. ha agito in giudizio nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia per ottenere il risarcimento dei danni che assume arrecati al suo fondo coltivato dall’invasione di alcuni branchi di cinghiali. E’ stata chiamata in causa, per ordine del giudice, la Regione Calabria, indicata dalla provincia convenuta come effettiva legittimata passiva per l’eventuale responsabilità risarcitoria.

La domanda del F. è stata accolta dal Giudice di Pace di Serra San Bruno, che ha condannato in solido i due enti pubblici al risarcimento dei danni in suo favore.

Il Tribunale di Vibo Valentia, in riforma della decisione di primo grado, ha invece integralmente rigettato le domande proposte.

Ricorre il F., sulla base di tre motivi.

Resistono con distinti controricorsi l’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e la Regione Calabria.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ opportuno premettere che, in materia di danni causati dalla fauna selvatica, è stato di recente puntualizzato l’indirizzo di questa Corte con alcune pronunzie della Terza Sezione Civile (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del 29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 06/07/2020, Rv. 658298 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinaza n. 20997 del 02/10/2020, Rv. 659153 – 01; nonché, non massimate: Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18085 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18087 del 31/08/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19101 del 15/09/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25466 del 12/11/2020; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3023 del 09/02/2021; cfr. anche Sez. 3, Ordinanza n. 25280 del 11/11/2020), in cui sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

“i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell’art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull’utilizzazione dell’animale e, dall’altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema”;

“nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell’art. 2052 c. c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno”.

“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell’art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l’onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell’animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l’adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell’ambiente e dell’ecosistema – di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.

2. Sebbene il collegio intenda dare continuità a tali principi di diritto, occorre rilevare che la decisione impugnata è espressamente fondata sul contrario principio in base al quale i danni provocati dalla fauna selvatica non sono risarcibili ai sensi dell’art. 2052 c.c., ma esclusivamente sulla base delle disposizioni generali in tema di condotta colposa lesiva, cioè ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Tale affermazione non solo non è oggetto di specifica censura nel ricorso in esame, ma anzi parte ricorrente fa chiaramente mostra di condividerla (contestando la decisione esclusivamente in relazione ai presupposti di applicabilità delle suddette disposizioni generali in tema di condotta colposa di cui all’art. 2043 c.c.), onde sulla stessa deve ritenersi formato il giudicato interno e non può essere rimessa in discussione nella presente sede.

3. Fatta questa premessa, e dovendo di conseguenza esaminarsi (in virtù del richiamato giudicato interno) le censure di cui al ricorso sulla base del principio di diritto (erroneo ma non più discutibile nella presente sede) per cui la responsabilità degli enti convenuti va valutata alla stregua delle ordinarie disposizioni in tema di responsabilità civile di cui all’art. 2043 c.c. (e non, invece, applicando la speciale ipotesi di imputazione della responsabilità di cui all’art. 2052 c.c.), si rileva che le predette censure risultano inammissibili, come esposto di seguito.

3.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere il Tribunale di Vibo Valentia ritenuto erroneamente non provato l’an della domanda attorea”.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente sostiene che il tribunale non avrebbe adeguatamente tenuto conto di un documento prodotto in atti, e precisamente di una circolare prefettizia dalla quale, a suo avviso, si evincerebbe che l’ente provinciale era a conoscenza della presenza eccessiva di cinghiali nell’area in cui si trovava il suo fondo; ciò costituirebbe “prova inconfutabile dell’esistenza della responsabilità di Regione Calabria e Provincia di Vibo Valentia”.

Come è noto “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 – 01; conf., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629834 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014, Rv. 633425 01; Sez. 3, Sentenza n. 9253 del 11/04/2017, Rv. 643845 01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 01).

Nella specie, non vi è dubbio che il tribunale, quale giudice di appello, abbia preso espressamente in considerazione i “fatti storici rilevanti in causa” dedotti nell’atto di citazione ed abbia valutato gli elementi istruttori disponibili in proposito, pervenendo al rigetto della domanda per l’insufficienza delle prove in ordine all’effettiva verificazione dei fatti prospettati da parte attrice, nonché dei conseguenti danni da questi lamentati, considerando in proposito non sufficientemente attendibili, specifiche e decisive sia le prove testimoniali assunte in primo grado (in relazione all’effettiva invasione del fondo da parte di cinghiali e ai danni da tali animali arrecati alle colture), sia la consulenza tecnica di ufficio espletata (in relazione alla precisa determinazione ed alla quantificazione dei danni in questione). Si tratta di una valutazione delle prove effettuata secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Di conseguenza, per un verso, il “fatto” di cui parte attrice lamenta l’omesso esame (ma dovrebbe dirsi, più correttamente: il documento che sostiene non essere stato adeguatamente valorizzato dal giudice di appello) non può dirsi effettivamente decisivo, in quanto attinente alla eventuale responsabilità colposa dell’ente locale convenuto nella gestione della fauna selvatica, non direttamente all’effettiva verificazione del fatto storico dedotto in giudizio; per altro verso, le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono, in definitiva, nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

3.2 Con il secondo motivo si denunzia “Violazione, falsa ed errata applicazione dell’art. 2043 c.c., L. n. 157 del 1992, art. 9; L.R. Calabria 17 maggio 1996, n. 9, artt. 2,6,9,16,22; D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 19, comma 1, lett. E ed F; L. n. 142 del 1990, art. 14, comma 1, lett. F, art. 2697 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Le censure di cui al motivo di ricorso in esame riguardano la questione della responsabilità degli enti pubblici convenuti per i danni causati dalla fauna selvatica e l’individuazione della relativa legittimazione passiva sul piano sostanziale.

Esse restano peraltro assorbite in conseguenza del mancato accoglimento del primo motivo.

Essendo mancata la prova dell’effettiva verificazione del fatto illecito dedotto e dei conseguenti danni, in base al principio cd. della ragione più liquida il tribunale non ha in realtà neanche preso in esame la questione dell’individuazione dell’ente in astratto soggetto alla relativa responsabilità.

Di conseguenza, una volta confermata la decisione impugnata in ordine alla mancata prova del fatto storico dedotto dall’attore, il motivo di ricorso in esame non può avere alcun rilievo ai fini della decisione.

3.3 Con il terzo motivo si denunzia “Violazione, errata e falsa interpretazione dell’art. 2043 c.c., art. 2697c.c., comma 1, artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Anche questo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, come il primo, si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, in relazione all’effettiva verificazione del fatto storico dedotto da parte attrice, e cioè all’effettiva verificazione di una invasione del suo fondo da parte di branchi di cinghiali ed ai conseguenti danni subiti da detto fondo. Data pubblicazione 23/12/2021 Come esposto in relazione al primo motivo, in proposito il tribunale, nel ritenere non sufficientemente attendibili, specifiche e decisive le deposizioni testimoniali e la stessa consulenza tecnica di ufficio, quindi non provata la domanda, ha effettuato una valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, sostenuta da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Anche le censure di cui al motivo di ricorso in esame si risolvono dunque, in definitiva, nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

D’altra parte, le censure di violazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02).

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore degli enti controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi Euro 1.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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