Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.41422 del 23/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 396-2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso lo studio dell’avvocato LUCIO GHIA, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA SACCONE, CATERINA CUCCURESE;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CANCELLO 20, presso lo studio dell’avvocato LUIGI PEDONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VALENTINO TORRICELLI;

– controricorrente –

nonché contro I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO, RAFFAELA FABBI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

nonché contro I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1170/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/06/2015 R.G.N. 1344/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha accolto il ricorso di Equitalia Sud s.p.a., avverso l’opposizione a svariate cartelle esattoriali (precisamente 15) contestate a P.S., il quale aveva denunciato il difetto di notifica delle stesse nonché l’estinzione dei crediti contributivi per decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3;

il primo giudice aveva accolto l’opposizione, annullando le cartelle, mentre la Corte territoriale ha concesso un termine ad Equitalia per depositare gli originali delle relate di notifica;

indi la stessa Corte ha svolto un articolato accertamento circa la tempestività delle singole notifiche, assumendo come principio la perentorietà del termine per l’opposizione, fissato in 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 per giungere alle seguenti conclusioni:

– per tre cartelle, non essendo state rinvenute le relate in originale, disponeva l’annullamento;

– per una cartella, essendo stata accertata l’irregolarità della notifica, accoglieva l’opposizione tempestivamente proposta disponendone l’annullamento;

– per una cartella disponeva l’annullamento perché notificata a mani del fratello dell’opponente;

– per un’altra disponeva l’annullamento perché notificata in luogo diverso dal domicilio dell’opponente;

– per tre cartelle accertava l’intervenuto sgravio contributivo da parte dell’Inps;

– per sei cartelle regolarmente notificate rigettava l’opposizione tardivamente proposta oltre il termine di 40 gg. la cassazione della sentenza è domandata da P.S. sulla base di cinque motivi;

Equitalia Sud s.p.a. e l’Inail hanno depositato controricorso;

l’Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. – 115 e 116 c.p.c. – 416 c.p.c. 215 c.p.c. – 437 c.p.c. – art. 2697 c.c. art. 2719 c.c.”; sostiene che il deposito degli originali non sarebbe mai avvenuto nel primo grado, e addirittura alla prima udienza di discussione dell’1.04.2011, come affermato dalla Corte territoriale; che l’agente della riscossione non avrebbe mai fornito la prova della avvenuta notifica delle cartelle e che quindi, atteso che egli aveva compiuto il formale disconoscimento delle copie degli atti, rispetto ad originali mai esibiti, deduce che il giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità delle cartelle;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 416,437 c.p.c.art. 2697 c.c.”; una volta che il primo giudice aveva dichiarato decaduta Equitalia s.p.a. dalla possibilità di depositare gli originali delle relate di notifica delle cartelle opposte, il giudice d’appello avrebbe dovuto astenersi dal concedere un termine per depositare gli originali delle relate di notifica, violando l’art. 437 c.p.c., comma 2, atteso che la documentazione non possedeva carattere di novità rispetto a quella esibita in copia nel giudizio di primo grado;

col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia “Violazione e falsa applicazione degli artt. 115,116,437,215, artt. 2719,2697 c.c.”; afferma che la sola documentazione che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare in termini di legge, era quella esibita in primo grado, ovvero le copie di atti attestanti la presunta notifica delle cartelle esattoriali impugnate, disconosciuti dal ricorrente ai sensi dell’art. 215 c.p.c., fin dal primo atto di opposizione del 18.03.2010 e, comunque all’udienza dell’1.04.2011;

col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 degli artt. 137-138-140-148 c.p.c.”; la Corte d’appello avrebbe ritenuto regolare la notifica delle cartelle esattoriali opposte, senza operare nessun controllo sulla regolarità e validità delle stesse ed omettendo erroneamente di affermare l’illegittimità delle stesse e la nullità delle notifiche;

col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, lamenta ” Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 442 c.p.c., D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 nonché della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9"; sostiene che, essendo nulla la notifica delle cartelle esattoriali per mancato deposito dei documenti in primo grado e per avvenuto disconoscimento delle copie da parte del P., il termine di decadenza sarebbe dovuto decorrere dalla (successiva) data di notifica del preavviso di fermo amministrativo del 9.2.2010, con conseguente declaratoria di ammissibilità dell’opposizione depositata tempestivamente il 18.03.2010 (entro i 40 giorni); quanto al dedotto vizio di motivazione, il motivo censura la mancata valutazione della domanda del ricorrente, diretta ad ottenere l’accertamento dell’intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali posti a fondamento della pretesa;

il primo motivo è infondato;

va infatti stigmatizzato l’approccio prescelto dal ricorrente, rivolto ad affermare l’intempestività del deposito delle relate di notifica in originale al fine di contestare, mediante critiche inammissibilmente prospettate, la scelta operata dal giudice dell’appello di concedere un termine all’Agente della riscossione per produrre in giudizio gli originali delle relate di notifica delle cartelle emesse nei confronti del ricorrente;

questa Corte ha già affermato, e il principio merita di essere confermato anche in questo giudizio, che l’eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d’ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché ciò avvenga sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo; nelle controversie soggette al rito del lavoro, il potere di acquisire tali elementi probatori sussiste anche all’esito dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio di cui all’art. 421 c.p.c., comma 2, legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione;

tale esigenza si rivela vieppiù stringente nelle controversie in cui, venendo in considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può essere rilevante l’acquisizione da parte quest’ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell’avvenuta allegazione dei fatti (Cass. n. 14775 del 2018);

tale scelta risponde, invero, all’esigenza, meritevole di tutela, di scongiurare che l’eventuale ritardo possa ridondare a svantaggio dell’ente previdenziale impositore, il quale si trova in posizione di terzietà rispetto alla concessionaria;

il secondo, il terzo e il quarto motivo vanno esaminati congiuntamente per logica connessione;

gli stessi, pur sotto profili diversi, contengono assorbenti profili di inammissibilità;

nel secondo e nel terzo motivo si rileva una carenza di specificità, in quanto il ricorrente non dimostra ex actis la novità del documento a cui la doglianza si riferisce, inoltre nel terzo motivo non produce e non trascrive l’atto di opposizione del 18.03.2010 né il verbale dell’udienza del 1.04.2011 da cui risulta che avesse formalmente disconosciuto le copie dei documenti prodotti da Equitalia;

quanto alla critica mossa alla sentenza di non aver motivato sulle singole cartelle, essa è priva di pregio, posto che, come si evince per tabulas dal provvedimento impugnato, la Corte d’appello, alla luce dei principi di diritto, ha proceduto a un puntuale esame della sorte di ogni singola cartella;

il quinto e ultimo motivo rimane assorbito, essendo inammissibile la stessa premessa su cui esso si fonda, ossia la asserita tempestività dell’opposizione da parte dell’odierno ricorrente;

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in favore delle parti costituite; non si provvede sulle spese nei confronti dell’Inps che ha depositato procura speciale in calce al ricorso;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali in favore di Equitalia Sud s.p.a. ed Euro 5.000,00 al medesimo titolo in favore dell’INAIL, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2021

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