Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41666 del 27/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19388/2019 R.G. proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Pannuzzo, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia, n. 405, presso lo studio dell’Avv. Stefano Casu;

– ricorrente –

contro

Enel Servizio Elettrico S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Carlo S. Occhipinti, con domicilio eletto in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi, n. 32, presso lo studio dell’Avv. Maurizio La Nigra;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 2669/2019, pubblicata il 13 dicembre 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di P.G. volta alla condanna di Enel Servizio Elettrico S.p.a. alla restituzione della somma di Euro 6.628,82 che egli assumeva avere indebitamente pagato, quale corrispettivo preteso dalla convenuta, giusta fattura n. ***** del 5 agosto 2011, per consumi inerenti a periodi precedenti, rilevati in occasione della sostituzione del contatore;

la corte etnea ha infatti ritenuto provato, dalla documentazione acquisita e dalle prove testimoniali raccolte in appello (previa ammissione delle prove erroneamente neglette in primo grado), che:

– al momento della sostituzione del misuratore e del contestuale rilevamento delle letture sull’utenza del P., in data 14 febbraio 2011, il distributore deputato – e per esso la ditta esterna materialmente incaricata (Triscari S.p.a.) – aveva riscontrato una lettura finale pari a Kw 70.472, corrispondente a quella precedentemente verificata dal medesimo in via telematica;

– in quella occasione P.G., presente alle operazioni, aveva sottoscritto il documento che attestava la consegna del nuovo gruppo di misura, nel quale si dava anche testualmente atto che “l’utente… dichiara, inoltre, di aver controllato l’esattezza delle letture sopraindicate”;

secondo i giudici d’appello tale dichiarazione, la cui autenticità non era stata formalmente disconosciuta dall’appellato, rivestiva il valore di una confessione stragiudiziale fatta ad un terzo; come tale essa, pur non costituendo prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte, può comunque rappresentare prova idonea a fondare, anche in via esclusiva, il convincimento del giudice;

per la cassazione di tale sentenza P.G. propone ricorso affidato a tre motivi, cui resiste la società intimata, depositando controricorso;

essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nu 3, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

lamenta che la Corte d’appello ha omesso di considerare che la tardiva costituzione in giudizio della società ne aveva comportato la decadenza dalla possibilità di sollevare l’eccezione relativa alla imputabilità degli importi ai maggiori consumi rilevati in occasione della sostituzione del misuratore oltre che dalla facoltà di richiedere mezzi istruttori;

il motivo – che, indipendentemente dalla incongrua e intrinsecamente contraddittoria intestazione, intende evidentemente denunciare un error in procedendo – e’, nella sua prima parte (riferita al regime delle preclusioni per l’esercizio dei poteri assertivi della convenuta), manifestamente infondato;

nell’azione di ripetizione di indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., l’inesistenza della causa debendi è un elemento costitutivo (unitamente all’avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda e la relativa prova incombe all’attore (v. ex multis Cass. 17/03/2006, n. 5896; 09/02/2007, n. 2903; 14/05/2012, n. 7501; 12/06/2020, n. 11294);

la contestazione opposta dalla società costituisce, dunque, mera difesa e non soggiace alle preclusioni dettate dall’art. 183 c.p.c., comma 6;

il motivo e’, poi, nella sua seconda parte, riferita alle preclusioni riguardanti le richieste di prova, altrettanto infondato;

al momento in cui la convenuta si costituì in primo grado (ovvero, secondo quanto pacifico in causa e attestato in sentenza, successivamente alla udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa, ma prima della scadenza del termine concesso ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 6), non era ancora maturata alcuna preclusione istruttoria, nessun argomento testuale o logico potendo supportare la tesi, che sembra sottesa alla censura, secondo cui l’appendice temporale che a tal fine era stata concessa all’attore su sua richiesta poteva valere solo in suo favore e non anche a favore della convenuta che a quella data non era ancora nemmeno costituita: esegesi che peraltro esporrebbe la norma a intuibili sospetti di incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 Cost., in quanto irragionevolmente discriminatoria e lesiva del contraddittorio;

con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, falsa applicazione degli artt. 2697,2730 e 2735 c.c.;

lamenta che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che la dichiarazione contenuta nel foglio di lavoro relativo alla sostituzione del misuratore configurasse confessione stragiudiziale e che, in quanto tale, potesse essere posta a fondamento esclusivo della decisione;

rileva a tal ultimo riguardo che il predetto foglio di lavoro è relativo alla sostituzione del misuratore n. ***** inerente all’utenza di Santa Croce Camerina, c.da Biddemi, intestata al ricorrente, mentre la fattura emessa da ENEL Servizio Elettrico, cui è riferita la controversia, è inerente all’utenza di Santa Croce Camerina, c.da Piano Spinazzi, con misuratore n. *****;

il motivo è nella sua prima parte inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., avendo il provvedimento impugnato deciso sul punto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo l’esame dei motivi elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

secondo pacifico indirizzo, infatti, la confessione stragiudiziale fatta ad un terzo non costituisce una prova legale come la confessione giudiziale o quella stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta e tuttavia non è valutabile alla stregua di un mero indizio, unicamente idoneo a fondare una presunzione o ad integrare una prova manchevole, essendo invece un mezzo di prova diretta sul quale il giudice può fondare, anche in via esclusiva, il proprio convincimento (cfr. Cass. 15/03/2018, n. 6459; 25/08/2003, n. 12463; 11/04/2000, n. 4608; 27/07/1992, n. 9017):

nella seconda parte, impingente propriamente nella ricognizione del fatto, il motivo è altrettanto inammissibile, in quanto dedotto in termini estranei al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

va ricordato al riguardo che, nel nuovo regime, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881);

nel caso di specie tali requisiti non sono stati per più aspetti rispettati: il fatto che il ricorrente indica come non esaminato (ossia l’essere i consumi rilevati riferiti a contatore diverso da quello cui invece era riferita la fattura contestata) non risulta fosse stato posto all’esame del giudice d’appello e introdotto nel dibattito processuale; in ogni caso l’indicazione si appalesa inosservante dell’onere di specificità imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che dei documenti richiamati, dai quali tale fatto dovrebbe risultare, non è trascritto il contenuto e non è comunque indicata la collocazione nel fascicolo processuale;

il terzo motivo, con il quale si censura la statuizione sulle spese in dipendenza delle stesse censure che investono il merito della decisione, rimane anch’esso conseguentemente confutato dalle considerazioni che precedono;

il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 dicembre 2021

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