Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41709 del 28/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11835/2019 proposto da:

ABITA S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Tacito 23, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO COLATEI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TINO MACCARRONE;

– ricorrente –

contro

IMOCO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, Via Antonio Gramsci 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO HERNANDEZ che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato SERGIO CALVETTI;

– controricorrente –

e contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Carlo Poma 4, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GELLI che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO PATRES;

– controricorrente –

e ALLEANZA TORO S.P.A.; C.C., in qualità di erede di Z.G.; C.G., in proprio e in qualità di erede di Z.G.; C.M., in qualità di erede di Z.G.; Z. DI Z.I. & C S.A.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 260/2019 emessa dalla CORTE D’APPELLO DI VENEZIA depositata in data 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che, con sentenza resa in data 30/1/2019, la Corte d’appello di Venezia, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale giudice di primo grado ha condannato la Abita s.r.l. al risarcimento, in favore della Imoco s.p.a. e di C.G., M. e C., dei danni da questi ultimi subiti a seguito delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal cavedio dell’appartamento di proprietà della Abita s.r.l. sovrastante gli immobili dei danneggiati;

con la stessa decisione, il giudice d’appello ha confermato la decisione del primo giudice, nella parte in cui ha accertato la corresponsabilità della Z. s.a.s. di Z.I. (nella misura del 40%) nella produzione dei danni dedotti in giudizio dagli originari attori, essendo detta società resasi responsabile, in qualità di appaltatrice dei lavori di montaggio dei serramenti sul cavedio di proprietà della Abita s.r.l., dell’inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti della committente;

da ultimo, la corte territoriale ha confermato l’infondatezza della domanda di manleva proposta dalla Abita s.r.l. nei confronti della Zurich Insurance Public Limited Company, in ragione dell’intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla società assicurata in relazione al conseguimento dell’indennità assicurativa rivendicata;

avverso la sentenza d’appello, la Abita s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi d’impugnazione;

la Imoco s.p.a. e la Zurich Insurance Public Limited Company resistono ciascuna con proprio controricorso;

nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;

la Abita s.r.l. e la Zurich Insurance Public Limited Company hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 113,115,116 e 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi e vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello erroneamente attribuito la causa delle infiltrazioni dannose oggetto di giudizio all’errata posa in opera del montante metallico del serramenti (realizzati in proprio dalla Abita s.r.l.), invece che nella discontinuità esistente tra il montante stesso e il marmo di base (colpevolmente trascurato dall’appaltatrice Z. s.a.s., incaricata della posa in opera dei serramenti sul cavedio), in tal modo discostandosi dal complesso delle indagini tecniche condotte nel corso del giudizio, ed incorrendo nell’errore di non riconoscere l’integrale responsabilità della società appaltatrice nella produzione dei danni denunciati dagli originari attori, viceversa parzialmente (e contraddittoriamente) attestata con riguardo all’esame dei rapporti interni tra le parti del contratto d’appalto;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, secondo l’orientamento venutosi consolidando nella giurisprudenza di questa Corte (qui integralmente condviso e riproposto, attraverso il rinvio alle corrispondenti argomentazioni in iure, al fine di assicurarne continuità) (v. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16609 del 11/06/2021; Sez. 3, Sentenza n. 7553 del 17/03/2021, Rv. 660915 – 01), la conclusione di un appalto di opere non comporti in alcun modo la perdita della custodia da parte del committente, non essendo in alcun modo sostenibile che la “consegna” dell’immobile, affinché vi siano eseguiti i lavori, equivalga a un corrispondente “trasferimento” del ruolo di custode verso i terzi, poiché una simile evenienza finirebbe con l’integrare una sorta di esonero contrattuale da responsabilità nei confronti di chi del negozio non è parte;

in breve, varrà ribadire come la conclusione dell’appalto tra due parti non possa giungere a incidere surrettiziamente sulla sfera giuridica del terzo, nel senso di deprivarlo del proprio diritto risarcitorio nei confronti del committente/custode; e d’altronde, nell’appalto d’opere siano esse pubbliche o private – il committente non può non conservare un rapporto con il bene sul quale (o nel quale) vengono eseguite le opere, poiché l’iniziativa consistente nel disporre l’esecuzione di talune opere sul proprio bene non rappresenta null’altro che l’esercizio di un potere giuridico o di fatto su di esso; se, dunque, rispetto all’appaltatore, il titolare di tale potere è un committente, rispetto ai terzi è un custode: l’autonomia dell’appaltatore rimane un fatto di natura tecnica esclusivamente endocontrattuale, e in relazione agli illeciti extracontrattuali si riverbera sull’art. 2055 c.c., a prescindere dai casi in cui l’appalto sia ab origine concepito alla stregua di un mero schermo, o che comunque, nella fase esecutiva, si sia radicalmente “svuotato”, ossia a prescindere dai casi in cui il soggetto che realizza l’opera sia un mero nudus minister;

da qui l’affermazione del principio di diritto ai sensi del quale, nei confronti dei terzi danneggiati dall’esecuzione di opere effettuate in forza di in contratto di appalto, il committente è sempre gravato della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la quale non può venir meno per la consegna dell’immobile all’appaltatore ai fini dell’esecuzione delle opere stesse, bensì trova un limite esclusivamente nel ricorso del caso fortuito; il che naturalmente non esclude ulteriori responsabilità ex art. 2043 c.c. del committente e/o dell’appaltatore;

il caso fortuito, poi, non può essere applicato con una modalità peculiare e riduttiva, così da reintrodurre, per altra via, un’abusiva “contrattualizzazione” della fattispecie: esso non può automaticamente coincidere con l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente, non potendosi sminuire il concetto di imprevedibilità/inevitabilità che costituisce la sostanza del caso fortuito previsto dall’art. 2051 c.c. come limite della responsabilità oggettiva in riconfigurata;

l’imprevedibilità/inevitabilità, pertanto, non dev’essere degradata a una vuota fictio, bensì afferire a una condotta dell’appaltatore non percepibile in toto dal committente che, adempiendo così rettamente al suo obbligo di custodia, abbia seguito l’esecuzione del contratto con un continuo e adeguato controllo, eventualmente tramite un esperto direttore dei lavori;

ciò posto, una volta che il giudice di merito abbia escluso che il fatto dell’appaltatore abbia assunto quei caratteri di eccezionalità, imprevedibilità e autonoma incidenza causale rispetto all’evento dannoso, tali da integrare il caso fortuito, la contestazione del committente che non discuta i principi di diritto sopra richiamati, deve ritenersi confinata a una mera rilettura nel merito dei fatti di causa;

nel caso di specie, l’odierna società ricorrente ha inteso contestare il riconoscimento della propria responsabilità per i danni provocati a terzi dalla cosa custodita invocando, in modo solo generico, l’avvenuta attestazione dell’inadempimento della società appaltatrice nell’esecuzione dell’opera alla stessa affidata, senza tuttavia prospettare in alcun modo l’eventuale incidenza causale, autonoma ed esclusiva, di tale inadempimento nella produzione dei danni subiti dai terzi (ossia tale, in ipotesi, da escludere ogni connessione eziologica tra detti danni e l’esercizio dei poteri di controllo da parte del custode), con la conseguente qualificabilità dell’odierna censura alla stregua di una mera rilettura nel merito dei fatti di causa;

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 113 e 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 1218, 1176, 1655 e il 1667 c.c., nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente, e in ogni caso perplessa e contraddittoria, in relazione al rigetto della domanda di garanzia impropria avanzata dalla Abita s.r.l. nei confronti della Z. s.a.s.;

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 106 e 113 c.p.c., degli artt. 1218, 1176, 1655 e 1667 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente disatteso la domanda di garanzia impropria avanzata dall’odierno ricorrente nei confronti della Z. s.a.s, trascurando di trarre le coerenti conseguenze, sul piano della domanda di manleva, dall’accertato inadempimento della Z. s.a.s. rispetto agli obblighi contrattuali assunti nei confronti della Abita s.r.l.;

entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione – sono infondati;

al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;

secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, infatti, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353 – 01);

ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, avendo la corte d’appello specificato come l’inadempimento contrattuale della Z. s.a.s. (consistito nel non aver assolto all’obbligo ex fide bona di sigillatura del montante dei serramenti sul punto da cui ebbero a originarsi le infiltrazioni) ebbe un ruolo solo parziale nella produzione del danno di cui la Abita s.r.l. rivendica la manleva, dovendo attribuirsi a quest’ultima società, la responsabilità della cattiva posa in opera, in proprio, dei montanti dei serramenti, con la conseguente riduzione al 40% della misura della manleva, proprio in ragione della corresponsabilità della committente, in proprio, nella produzione del danno provocato ai terzi;

l’iter argomentativo compendiato dal giudice a quo sulla base di tali premesse è pertanto valso a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla società ricorrente;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., dell’art. 111 Cost., degli artt. 2051, 2043, 1176, 1218, 1655 e 1677, nonché per vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte d’appello erroneamente trascurato l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio ai fini dell’accertamento della causa dei danni oggetto di giudizio e della responsabilità dell’appaltatrice Z. s.a.s. nella relativa produzione;

il motivo è inammissibile;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753 – 01);

varrà sul punto ribadire come il ricorso per cassazione conferisca al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

nel caso di specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, dall’esame delle evidenze processuali disponibili, fosse rimasta esclusa l’acquisizione di alcuna prova idonea ad attestare il carattere esclusivo della responsabilità della società appaltatrice nella produzione dei danni subiti dai terzi, attesa la significativa rilevanza assunta al riguardo dalla cattiva posa in opera, in proprio (da parte dell’appaltatrice), dei montanti dei serramenti;

si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla società ricorrente;

con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 99,106 e 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 4, artt. 163 e 164 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuta non dedotta, nell’originaria domanda proposta in sede di manleva, anche l’invocazione della garanzia della ditta appaltatrice per i danni subiti (non solo dalla Imoco s.p.a., ma anche) da C.G., M. e C., in contrasto con quanto espressamente emerso dagli atti di causa;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della doglianza in esame, la società ricorrente abbia censurato, non già una pretesa omessa pronuncia su una domanda assunta come ritualmente proposta nel corso del giudizio, bensì il modo con cui il giudice d’appello ha interpretato l’originaria domanda di manleva, risolvendo, dunque, detta censura nella contestazione dell’interpretazione, da parte del giudice di merito, della domanda così come proposta;

ferme tali premesse, varrà osservare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto giudiziale (Sez. 2, Sentenza n. 4205 del 21/02/2014, Rv. 629624 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01);

peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015, Rv. 637476 – 01);

nella specie, la società ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità;

con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 2952 e 2943 c.c., nonché degli artt. 163-bis e 164 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte d’appello erroneamente respinto il motivo di gravame avanzato dalla Abita s.r.l. in ordine alla reclamata decadenza della Zurich Insurance Public Limited Company dalla sollevazione dell’eccezione di prescrizione del diritto dell’assicurata al conseguimento dell’indennità rivendicata, dovendo ritenersi che la compagnia chiamata in causa, difendendosi nel merito all’atto di costituirsi in giudizio al fine di far rilevare la nullità della propria citazione, avesse consumato il proprio potere di sollevare ulteriori eccezioni di merito, quale quella di prescrizione, nella specie avanzata, per la prima volta, solo successivamente alla rinnovazione dell’atto di chiamata in causa;

con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 113 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e degli artt. 2952 e 2943 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale respinto il motivo di gravame avanzato dalla Abita s.r.l. in ordine all’accoglimento, da parte del giudice di primo grado, dell’eccezione di prescrizione avanzata dalla Zurich Insurance Public Limited Company, senza tener conto del contenuto della documentazione stragiudiziale intercorsa tra le parti del contratto di assicurazione, dalla quale, pur senza il ricorso all’uso di formule sacramentali, doveva ritenersi agevolmente rinvenibile la volontà della società assicurata di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione;

entrambi i motivi sono inammissibili per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

al riguardo, osserva il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposizione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non possa limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);

siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;

e’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);

nella violazione di tali principi deve ritenersi incorsa la società ricorrente con la proposizione dei motivi d’impugnazione in esame, atteso che la stessa, nel dolersi che la corte d’appello avrebbe erroneamente respinto il motivo di gravame avanzato dalla Abita s.r.l. in ordine alla reclamata decadenza della Zurich Insurance Public Limited Company dalla sollevazione dell’eccezione di prescrizione del diritto dell’assicurata al conseguimento dell’indennità rivendicata (per avere la stessa consumato il proprio potere di sollevare ulteriori eccezioni di merito, dopo essersi difesa anche nel merito all’atto di costituirsi in giudizio al fine di far rilevare la nullità della propria citazione), e nel dolersi altresì che il giudice d’appello avrebbe erroneamente omesso di tener conto del contenuto della documentazione stragiudiziale intercorsa tra le parti del contratto di assicurazione (al fine di riscontrare l’effettiva avvenuta interruzione della prescrizione del diritto al conseguimento dell’indennità assicurativa), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e completa indicazione circa gli atti e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detti errori, con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza dei motivi d’impugnazione proposti;

con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale omesso la considerazione del fatto storico decisivo consistente nell’accertamento del dies a quo del termine annuale della prescrizione della domanda di indennizzo rivendicato dalla Abita s.r.l. anche in relazione alla domanda di manleva riferita ai danni reclamati dalla Imoco s.p.a., essendosi il giudice d’appello viceversa limitato ad affrontare la questione della tempestività della denuncia di sinistro (intesa ad interrompere il decorso della prescrizione) solo con riferimento alla domanda di manleva relativo al danno patito da C.G., M. e C.;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come la corte territoriale, nell’individuare il dies a quo del termine prescrizionale annuale per la denuncia alla compagnia assicuratrice della richiesta risarcitoria da parte della Imoco s.p.a. (quale danneggiata), ha espressamente sottolineato la mancata comunicazione, da parte della società assicurata, dell’avvenuta instaurazione, da parte della Imoco s.p.a., del procedimento per accertamento tecnico preventivo destinato alla verifica della causa dei danni lamentati: si tratta di una giustificazione della decisione sulla decorrenza della prescrizione (anche in relazione alla domanda riferita ai danni reclamati dalla Imoco s.p.a.) che vale a escludere il ricorso dell’omissione contestata in questa sede (e che, peraltro, non risulta neppure specificamente censurata dalla società odierna ricorrente), con il conseguente rilievo dell’evidente infondatezza della doglianza in esame;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere, infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna parte controricorrente, in complessivi Euro 4.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2021

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