LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15401/15 R.G. proposto da:
V.U., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giuseppina Negro, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Francesco D’Antino, in Roma, via Massini, n. 148;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in personà del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Molise n. 257/3/14 depositata in data 19 novembre 2014;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 13 ottobre 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.
RILEVATO
che:
1. V.U. propose appello avverso la sentenza n. 186/02/2012 emessa dalla C.T.P. di Isernia che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi dallo stesso contribuente proposti avverso gli avvisi di accertamento, relativi alle annualità d’imposta 2006 e 2007, con i quali l’Agenzia delle entrate aveva proceduto al recupero a tassazione, ai fini IRPEF, di maggior reddito di partecipazione scaturito all’esito di verifica fiscale effettuata nei confronti della Termoidraulica 3V s.r.l., società a ristretta base azionaria, di cui il contribuente era socio nella misura del 24 per cento.
In particolare, i giudici di prima istanza avevano rilevato che, essendo la notifica degli atti impositivi intervenuta in data 1 settembre 2011, il termine ultimo per proporre ricorso, anche tenendo conto della proroga dei termini determinata dalla proposizione della domanda di adesione, era spirato il 13 febbraio 2012, atteso che detto termine non aveva subito proroghe a causa delle abbondanti nevicate che avevano interessato il territorio nel mese di febbraio, poiché i giorni interessati dal decreto prefettizio di chiusura degli uffici pubblici, e quindi, di sospensione dei termini, erano il 6, 7, 10 e 11 febbraio.
2. Interposto appello dal contribuente, che reiterò tutte le difese ed eccezioni già esposte in primo grado, la Commissione tributaria regionale del Molise rigettò l’appello, confermando gli avvisi di accertamento impugnati. Osservato che trovava applicazione la proroga dei termini, invocata dal contribuente, in ragione del mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, poiché i termini di decadenza per il compimento di atti scadenti nei giorni indicati o nei cinque giorni successivi dovevano intendersi prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la C.T.R. motivò che per gli accertamenti a carico di soci conseguenti ad accertamento a carico di società a ristretta base azionaria operava la presunzione che il maggior reddito societario accertato fosse stato distribuito ai soci, salvo prova contraria, da parte del socio, che i maggiori ricavi fossero stati accantonati o reinvestiti dalla società.
3. V.U. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione d’appello, con sei motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza ex art. 156 c.p.c., per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo e lamenta che la C.T.R., pronunciandosi sulla tempestività dei ricorsi, dopo avere rilevato che trovava applicazione la proroga dei termini, aveva poi deciso nel merito la controversia, omettendo di specificare in dispositivo l’accoglimento del preliminare motivo di ricorso.
2. Con il secondo motivo, deducendo “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – omessa pronuncia” – il contribuente si duole che il giudice d’appello abbia omesso di esaminare le eccezioni, ritualmente introdotte in primo ed in secondo grado, concernenti i profili di legittimità dell’azione amministrativa, e, segnatamente, a) l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo; b) il comportamento contrario ai principi di imparzialità e collaborazione tenuto dall’Agenzia delle entrate che aveva impedito al socio di esercitare il proprio diritto di difesa; c) la palese duplicazione di ricavi e redditi in cui era incorsa l’Amministrazione finanziaria per avere incluso, tra i maggiori ricavi e redditi scaturenti dalle indagini bancarie, sia i redditi già dichiarati dalla società, sia i costi sostenuti per l’attività già confluiti nel reddito d’esercizio, sia operazioni che all’esame degli estratti conto non erano rilevanti, quali le spese di gestione dei conti, gli interessi attivi e passivi, le operazioni annotate nel conto castelletto destinato allo sconto fatture.
Evidenzia il ricorrente che con il ricorso introduttivo aveva dedotto l’illegittimità degli atti impositivi per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 2, n. 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in quanto l’utilizzazione dei dati bancari non era stata preceduta da preventivo contraddittorio con l’Amministrazione, facendo altresì presente che i verificatori non avevano mai restituito i documenti agli stessi consegnati dall’ex amministratore C.V., pur avendo quest’ultimo avanzato formale istanza in tal senso, impedendo in tal modo ai soci di esibire all’Agenzia delle entrate, all’incontro fissato all’esito dell’istanza di accertamento con adesione, tutta la documentazione contabile.
3. Con il terzo motivo, deducendo la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 45, e dell’art. 2697 c.c., in tema di distribuzione degli utili societari, il ricorrente denuncia che i giudici di appello hanno di fatto limitato il suo diritto di difesa, afferente anche all’esistenza stessa dell’utile presunto distribuito ed al suo ammontare. Sostiene, al riguardo, che la presunzione di distribuzione ai soci sulla base della ristretta base azionaria, di origine giurisprudenziale, interviene solo sul secondo presupposto, ossia sulla percezione dell’utile, consentendo agli uffici finanziari di omettere qualsiasi indagine sul punto e ribaltando l’onere della prova sul socio, ma che il contenuto del diritto di difesa con riguardo al primo presupposto non è assistito da alcuna presunzione. Ribadisce ancora il ricorrente che al socio, quale soggetto distinto dalla società di capitali previamente accertata, deve, quindi, essere riconosciuta la stessa pienezza di difesa riconosciuta al socio di società di persone, dato che in entrambi i casi il socio subisce le conseguenze dell’accertamento emesso in capo alla società.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, e dell’art. 53 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sottolineando che solo a seguito della notifica degli avvisi di accertamento aveva appreso dell’esistenza della verifica eseguita a carico della società in ordine ai conti correnti bancari e che l’altro socio, C.V., aveva richiesto alla Guardia di finanza la restituzione della documentazione contabile esibita in data ***** al fine di ricostruire le singole operazioni bancarie, senza ottenere riscontro.
5. Con il quinto motivo, censurando la decisione impugnata per violazione dell’obbligo del contraddittorio preventivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta che gli è stato negato il diritto al contraddittorio preventivo, che lo Statuto del contribuente assicura a qualsiasi cittadino nei cui confronti viene adottato un provvedimento individuale lesivo, facendo rilevare che la sua instaurazione gli avrebbe consentito di evitare l’attribuzione di redditi irragionevoli rispetto al proprio tenore di vita. Soggiunge che l’Amministrazione, dal suo canto, sulla base delle osservazioni del contribuente, avrebbe potuto agevolmente rendersi conto che erano confluiti nei maggiori redditi anche quelli già dichiarati dalla società e, comunque, accertare una pretesa impositiva secondo canoni di imparzialità ed efficienza, nel rispetto dei principi di buon andamento e collaborazione, nonché del principio di capacità contributiva.
6. Con il sesto motivo – rubricato: violazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente evidenzia che, durante il contraddittorio richiesto per l’accertamento con adesione, aveva prodotto documenti volti a giustificare parte delle operazioni annotate sui conti correnti della società, ma l’Ufficio finanziario aveva opposto la mancanza della contabilità che era, invece, stata consegnata alla Guardia di Finanza dal socio C.V., amministratore nei periodi d’imposta 2006-2008, e mai restituita. Ad avviso del contribuente, la mancanza di quei documenti, rimasti in possesso della Guardia di finanza nonostante la richiesta di restituzione avanzata, era stata addotta a giustificazione dall’Agenzia delle entrate per non esaminare i documenti prodotti dai soci, con evidente violazione del principio di collaborazione e buona fede.
7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale la difesa erariale censura la sentenza gravata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 498 del 1961, art. 1, convertito dalla L. n. 770 del 1961, nonché falsa applicazione del D.Lgs. n. 437 del 1948, art. 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere i giudici d’appello erroneamente respinto l’eccezione di tardività dei ricorsi introduttivi, considerato che il termine per ricorrere doveva intendersi già scaduto alla data di proposizione dei ricorsi di primo grado, avvenuta il 22 febbraio 2012, posto che l’avviso era stato notificato in data 1 settembre 2011 e che, pur tenendo conto della sospensione di 90 gg. conseguente all’istanza di adesione, il termine scadeva il 13 febbraio 2012. Ai fini della tempestività dei ricorsi, secondo la controricorrente, non vale richiamare i provvedimenti di chiusura straordinaria degli uffici pubblici adottati dal Prefetto di Isernia a causa di abbondanti nevicate verificatesi nei giorni 6 e 7 febbraio 2012, né quello di chiusura degli uffici giudiziari per i giorni 10 e 11 febbraio 2012, accompagnati da decreto ministeriale, pubblicato in data 8 marzo 2012, di proroga dei termini di decadenza D.Lgs. n. 427 del 1948, ex artt. 1 e 2, trattandosi di norma non conferente. Soggiunge la controricorrente che deve trovare piuttosto applicazione il D.L. n. 498 del 1961, convertito dalla L. n. 770 del 1961 – normativa specificamente disciplinante gli uffici finanziari in analoghe evenienze – per effetto della quale i termini di prescrizione e di decadenza, nonché quelli di adempimento di obbligazioni o formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’art. 3, ossia il decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell’agenzia fiscale accertata, sentito il Garante del contribuente, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento. Considerato che la notifica del ricorso alla C.T.P. non richiedeva l’intervento degli uffici giudiziari, potendo essere effettuato anche a mano o per posta (come avvenuto nella specie) e che il mancato funzionamento degli uffici postali era stato dichiarato solo per i giorni 6 e 7 febbraio 2012 (con atti del Direttore regionale), il termine non cadeva in giorno di mancato funzionamento e non era, quindi, soggetto ad alcuna proroga, per cui la notifica doveva ritenersi irrimediabilmente tardiva.
8. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d’ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest’ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell’attualità dell’interesse, sussistente unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass., sez. U, 6/03/2009, n. 5456).
In applicazione di tale principio, nel caso di specie, il ricorso incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate, totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, investendo una questione pregiudiziale di rito, ha natura di ricorso condizionato e non può essere esaminato con priorità, perché sull’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per tardiva proposizione, sollevata dall’Agenzia delle entrate e rilevabile d’ufficio (Cass., sez. 5, 31/03/2011, n. 7410; Cass., sez. 5, 19/08/2020, n. 17363), è intervenuta decisione da parte del giudice di merito. Ne deriva la necessità di assegnare priorità, nell’esame dei ricorsi, ai motivi del ricorso principale, dipendendo dalla riconosciuta fondatezza, o meno, di uno di essi la reviviscenza o meno dell’interesse dell’Agenzia delle entrate all’esame della questione pregiudiziale da essa posta.
9. Chiarito ciò, merita accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, risultando evidente dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata che i giudici regionali, soffermandosi esclusivamente a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in materia di presunzione di distribuzione degli utili in capo ai soci di società a ristretta base azionaria, hanno trascurato di pronunciarsi sulle diverse eccezioni sollevate dal contribuente e sull’oggetto del thema decidendum, nonostante il contribuente avesse mosso specifiche contestazioni avverso la ricostruzione del reddito societario operata dall’Ufficio finanziario.
10. La fondatezza di tale motivo del ricorso principale consente di procedere allo scrutinio del ricorso incidentale, che è fondato.
10.1. Come si inferisce dalla sentenza impugnata, i giudici di primo grado hanno rilevato d’ufficio l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi perché proposti fuori termine, ritenendo non applicabili gli effetti dei provvedimenti del Prefetto di Isernia e del Presidente della Corte di Appello di Campobasso che avevano disposto la chiusura degli uffici pubblici, con conseguente proroga dei termini di decadenza, D.Lgs. n. 437 del 1948, ex artt. 1 e 2, in conseguenza delle abbondanti nevicate che avevano colpito la Regione Molise nei giorni del 6 e 7 febbraio 2012.
In sede di appello l’Agenzia delle entrate, chiedendo la conferma della declaratoria di illegittimità dei ricorsi, al fine di contrastare la tempestività del ricorso opposta dal contribuente – il quale aveva eccepito che il Presidente della Corte di Appello, disponendo con decreto la chiusura degli uffici giudiziari nei giorni 10 e 11 del febbraio 2012, aveva anche stabilito che i termini di decadenza per il compimento di atti scadenti nei giorni indicati o nei cinque giorni successivi dovessero intendersi prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto del Ministero della Giustizia nella Gazzetta Ufficiale – ha invocato espressamente l’applicazione alla fattispecie in esame del D.L. n. 498 del 1961, disciplinante la proroga dei termini in caso di mancato o irregolare funzionamento, a causa di eventi eccezionali, degli uffici finanziari e, con il ricorso incidentale, la difesa erariale, oltre a ribadire l’operatività della proroga dei termini prevista dal citato D.L. n. 498 del 1961, come convertito dalla L. n. 770 del 1961, ha escluso al contempo che potesse assumere rilievo, nella specie, la proroga dei termini di decadenza disposta per gli atti giudiziari, ai sensi del D.Lgs. n. 437 del 1948, artt. 1 e 2.
10.2. Occorre, in primo luogo, rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dal contribuente e condiviso dalla C.T.R., nella fattispecie che ci occupa ai fini della tempestività dei ricorsi introduttivi non può essere presa in considerazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 437 del 1948, artt. 1 e 2, che precisa che, qualora gli uffici giudiziari non siano in grado di funzionare regolarmente per eventi di carattere eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che riconosce l’eccezionalità dell’evento ed indica il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari.
La norma in esame, come emerge dal chiaro contenuto letterale, attiene specificamente all’attività degli uffici giudiziari e non a quella degli uffici finanziari che e’, invece, disciplinata dalla normativa speciale di cui al D.L. n. 498 del 1961, convertito dalla L. n. 770 del 1961, e successive modifiche, introdotta per evenienze analoghe che abbiano interessato detti ultimi uffici.
10.3. Ai sensi del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 luglio 1961, n. 770, nel testo, applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante per effetto delle modifiche contenute nel D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, “qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’Erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’art. 3”.
Tale ultima norma (D.L. n. 770 del 1961, art. 3), lasciando fermo il potere di sospensione o differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore di contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 9, comma 2, stabilisce che “il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del competente ufficio di vertice dell’agenzia fiscale, sentito il Garante del contribuente, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento”.
10.4. Con la sentenza n. 56 del 2009 la Corte costituzionale, decidendo la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del D.L. 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 luglio 1961, n. 770, quale sostituito dalla L. 25 ottobre 1985, n. 592, art. 1, e del medesimo D.L. n. 498 del 1961, art. 3, quale sostituito dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 33, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., sollevata con ordinanza di questa Corte n. 1603 del 25 gennaio 2008, l’ha ritenuta infondata, confermando che: a) il decreto di proroga dei termini processuali opera a favore sia dell’Amministrazione finanziaria sia dei contribuenti, il che consente di escludere la violazione del diritto di difesa del contribuente; b) il decreto di proroga dei termini costituisce un atto amministrativo meramente ricognitivo delle circostanze di fatto al verificarsi delle quali la legge ricollega la proroga. Tali circostanze sono, dunque, valutate dall’Amministrazione nel rispetto del canone di imparzialità sancito dall’art. 97 Cost., comma 1, sicché deve escludersi la violazione del principio della parità delle parti nel processo; c) il decreto di proroga è soggetto a controllo giurisdizionale da parte del giudice adito, potendo essere annullato o disapplicato ove ne venga accertata l’invalidità; ciò in relazione ad ogni possibile vizio dell’atto e con il solo limite dell’impossibilità di riesame e di censura delle valutazioni di merito compiute da un organo della P.A. (sulla disapplicazione del decreto Cass., sez. 5, 25/01/2008, n. 1609; Cass., sez. 5, 4/05/2007, n. 10271), con conseguente esclusione della violazione del principio del contraddittorio.
La Consulta, con specifico riferimento alla presunta violazione del diritto di difesa del contribuente, ha precisato che l’illegittimità del D.L. n. 498 del 1961, art. 1, nella versione modificata dalla L. n. 592 del 1985, art. 1, non può ricavarsi dalla comparazione di questa con la più restrittiva normativa attualmente in vigore, secondo cui la proroga dei termini può essere disposta solo per eventi di carattere eccezionale che non siano “riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria” (D.L. n. 498 del 1961, art. 1, quale modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 10, comma 1, lett. a)). Tale nuova previsione e’, infatti, soltanto espressiva dell’intento del legislatore di limitare il potere di protrarre i termini all’ipotesi in cui si verifichino eventi che, oltre ad essere di carattere eccezionale (come quelli previsti dalla legislazione precedente), siano anche non imputabili alla disorganizzazione degli uffici.
Inoltre, con riguardo alla presunta violazione del principio della ragionevole durata del processo, ha pure spiegato che: “…il principio della ragionevole durata del processo va contemperato, alla luce del richiamo al connotato di ragionevolezza che compare nel testo del parametro, con il complesso delle altre garanzie costituzionali rilevanti nel processo medesimo e, in particolare, …. possono arrecare un vulnus a tale principio solamente quelle norme che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza (ex plurimis, ordinanze n. 67 del 2007 e n. 419 del 2006). Nella specie, invece, tale logica esigenza si rinviene, come già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 177 del 1992, nell’interesse dell’amministrazione finanziaria, costituzionalmente tutelato, al regolare accertamento e riscossione delle imposte (art. 53 Cost.)”.
10.5. Sulla questione della proroga dei termini si è in più occasioni pronunciata anche questa Corte (Cass., sez. 5, 15/05/2006, n. 11137; Cass., sez. 5, 21/12/2009, n. 26856; Cass., sez. 5, 20/08/2010, n. 18808; Cass., sez. 5, 13/03/2013, n. 6269), affermando che “il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, come intuibile, costituisce anomalia che non interessa soltanto l’ufficio che ne è colpito, ma anche i contribuenti necessitati ad avere rapporti con lo stesso”, per cui la proroga dei termini scadenti nel periodo anomalo, disposta dal legislatore, esplica i suoi effetti sia a favore dell’ufficio che del contribuente, e durante tale periodo, e sino alla sua scadenza, non si verificano decadenze, prescrizioni o ritardi per nessuna delle parti; con la ulteriore precisazione che, proprio in forza di siffatto orientamento “bilaterale” della norma, la Corte costituzionale (sentenza n. 177 del 15 aprile 1992) ha dichiarato priva di fondamento la questione di legittimità costituzionale della stessa in relazione all’art. 3 Cost., comma 1.
Nello stesso senso si muove anche la sentenza di questa Corte n. 1287 del 2004, con la quale si è ulteriormente specificato che, data l’ampiezza del dettato legislativo, tla proroga dei termini in conseguenza del mancato funzionamento degli Uffici finanziari deve intendersi riferita a tutti i termini, siano essi sostanziali o anche processuali (in senso conforme, Cass., sez. 5, 5/08/2004, n. 15073; Cass., sez. 5, 21/12/2009, n. 26856).
11. Premesso ciò in linea generale, questo Collegio non può esimersi dall’osservare che, sebbene la normativa speciale di cui al D.L. n. 498 del 1961, operi anche con riguardo ai termini processuali di cui si discute in questa sede, la proroga dei termini da essa prevista non può comunque essere applicata perché i decreti del Direttore Generale dell’Agenzia delle entrate nn. 1428 e 1429 del 2012, adottati a causa delle abbondanti nevicate e richiamati dalla difesa erariale, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi della L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361, accertano, il primo, il mancato funzionamento degli uffici giudiziari per i giorni 6 e 7 febbraio e, il secondo, per il giorno 10 febbraio 2012.
Poiché la proroga opera, ai sensi del D.L. n. 498 del 1961, artt. 1 e 2, solo in relazione ai termini di decadenza scadenti nei giorni di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, indicati nei decreti adottati dal Direttore generale dell’Agenzia delle entrate, la notifica dei ricorsi di primo grado effettuata dall’odierno contribuente soltanto in data 22 febbraio 2012 risulta tardiva, essendo pacifico che il termine scadeva il 13 febbraio 2012, giorno per il quale non è stata accertato alcun malfunzionamento degli uffici finanziari.
Il regolare funzionamento degli uffici finanziari nel giorno 13 febbraio 2012 rende, altresì, evidente che neppure poteva essere formulata dal contribuente istanza di rimessione in termini per errore scusabile (art. 153 c.p.c.), essendo stata disposta la chiusura degli uffici pubblici, e, quindi, anche degli uffici postali della provincia, solo per i giorni 6 e 7 febbraio, come emerge dai decreti del Direttore regionale del Molise sopra richiamati.
Ne deriva che i ricorsi introduttivi del contribuente sono inammissibili, perché proposti fuori termine.
10. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale e, per l’effetto, va accolto il ricorso incidentale, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., poiché il processo non poteva essere proseguito.
L’esito alterno della lite giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese relative alle fasi del giudizio di merito, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono i criteri della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
accoglie il secondo motivo del ricorso principale e, per l’effetto, accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dei ricorsi originari del contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito.
Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021