LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 23817/2016 proposto da:
G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sardegna, n. 38, presso lo studio dell’avvocato Antonio Michele Caporale, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Giovanni Frau, per procura speciale estesa in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Nuova Pansac s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via B. Tortolini, n. 34, presso lo studio dell’avvocato Nicolò Paoletti, che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Franco Stivanello Gussoni, per procura speciale estesa in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 10000/2016 del Tribunale di Milano, pubblicata il 9 settembre 2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal consigliere Dott. Marco Vannucci.
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto emesso il 9 settembre 2016 a definizione di procedimento di opposizione al passivo della Nuova Pansac s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria (dichiarato esecutivo il 10 dicembre 2013) promosso da G.F., il Tribunale di Milano:
a) ammise G. al passivo della procedura per credito di Euro 30.625, collocato in chirografo, a titolo di compenso a lui dovuto per l’incarico di presidente del collegio dei liquidatori della Nuova Pansac s.p.a. in liquidazione nel periodo compreso fra il 13 dicembre 2010 e il 26 marzo 2011;
b) rigettò la domanda dello stesso G. di ammissione al passivo di crediti, da collocare col privilegio di cui all’art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 2), rispettivamente pari a Euro 3.256.000 (compensi non pagati per l’incarico di amministratore delegato della Nuova Pansac s.p.a. fino alla cessazione pattuita dell’incarico, asseritamente dovuti in ragione della revoca senza giusta causa dall’incarico medesimo) e a Euro 4.000.000 (costituente la penale prevista dall’art. 3.4 della scrittura privata del 25 marzo 2010 per il caso di revoca senza giusta causa dall’incarico di componente il consiglio di amministrazione di tale società avvenuta il 13 dicembre 2010).
1. 1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale decreto, nella parte dedicata al rigetto della seconda domanda, è nel senso che: con scrittura del 25 marzo 2010 venne pattuito che G. sarebbe stato nominato amministratore delegato di Nuova Pansec per tre anni con l’incarico di risanare la società e che lo stesso avrebbe ricevuto compenso in tale atto indicato e che, per il caso della anticipata revoca dall’incarico gestorio senza giusta causa, le conseguenze economiche sarebbero state quelle indicate nell’art. 3.4 della stessa scrittura; con deliberazione del 31 marzo 2010 il consiglio di amministrazione. di Nuova Pansec nominò G. all’incarico di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato della società, così ratificando il contenuto di detta scrittura privata il cui testo venne interamente riprodotto in calce alla delibera; tale nomina, con le relative conseguenze economiche, venne confermata dall’assemblea della società con deliberazione assunta il 29 giugno 2010, richiamante, per relationem, il contenuto della scrittura privata sopra indicata; nel periodo in cui rimase in carica (dal 31 marzo al 13 dicembre 2010) G. percepì compenso pari a Euro 519.126,47, come pattuito in detta scrittura privata; la cessazione dell’incarico gestorio conferito a tale persona prima della scadenza del triennio dalla nomina fu conseguenza del “piano industriale e finanziario e dell’accordo di ristrutturazione L.Fall., ex art. 182 bis, predisposti proprio dal medesimo G. in esecuzione dell’incarico di risanamento della società a lui conferito”; è provato che tale persona propose e curò l’intera procedura di risanamento e, quale rappresentante legale della società, prestò consenso all’accordo di ristrutturazione dei debiti della persona giuridica; la cessazione, anticipata, dell’incarico gestorio della società medesima fu dunque conseguenza dell’esecuzione del piano dell’accordo di ristrutturazione, prevedenti la liquidazione della società e la nomina dello stesso G. all’incarico di liquidatore e tale evento era “incompatibile con il contenuto della predetta scrittura privata laddove la stessa prevedeva la durata triennale della carica sociale nella Nuova Pansac s.p.a. conferita al G.”; la cessazione anticipata dell’incarico di amministratore della società, conseguenza diretta dell’esecuzione del piano e dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, sono “fatti sopravvenuti – ai quali il G. ha prestato acquiescenza – che non hanno consentito il rispetto degli impegni che erano stati assunti con la sua nomina da parte dell’assemblea”.
2. Per la cassazione di tale decreto, nella parte relativa al rigetto della sopra indicata domanda, G. propose ricorso contenente quattro motivi di impugnazione.
3. La Nuova Pansac s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria resiste con controricorso.
4. Ciascuna parte ha anche depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che il decreto impugnato, nella parte in cui afferma che egli avrebbe fatto acquiescenza all’inadempimento della società alle obbligazioni derivanti dalla sopra scrittura privata, si pone in violazione degli artt. 1176,1218,1223,1382 e 1453 c.c., con particolare riferimento al concetto di acquiescenza all’inadempimento per come enucleato dalla giurisprudenza di legittimità; avendo invero egli, in cinque occasioni (nel ricorso specificamente menzionate), espresso con chiarezza la propria volontà di far valere i propri diritti da tale scrittura derivati in presenza di revoca, senza giusta causa, dall’incarico di amministratore della società derivata dall’approvazione del piano aziendale e dell’accordo di ristrutturazione e dalla delibera dispositiva della liquidazione della società medesima.
2. Con il secondo motivo, al primo strettamente collegato, il ricorrente censura, ancora una volta, l’affermazione contenuta nel decreto, secondo cui egli avrebbe fatto acquiescenza all’inadempimento alle obbligazioni derivanti dalla sopra scrittura privata, affermando che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare fatti, decisivi per il giudizio, non avendo in alcun modo preso in considerazione i comportamenti, da esso ricorrente tenuti, nelle cinque occasioni nel ricorso indicate, per come risultanti dai documenti acquisiti al procedimento.
3. La medesima affermazione del decreto impugnato, sopra riportata, viene dal ricorrente anche censurata (terzo motivo) sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 2380-bis (relativo ai poteri di gestione dell’impresa di cui è titolare la società per azioni) e 2384 c.c. (relativo al potere di rappresentanza esterna della società per azioni), in quanto le attività da lui poste in essere in esecuzione dell’incarico gestorio ricevuto (predisposizione del piano industriale e dell’accordo di ristrutturazione poi approvati dal consiglio di amministrazione della società e successiva sottoscrizione dell’accordo in quanto titolare del potere di rappresentanza sostanziale della società) sono imputabili alla sola società.
4. Infine il ricorrente deduce (quarto motivo) che il decreto è caratterizzato da violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,1256,1453 e 1463 c.c., nonché da omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, nella parte in cui ritiene, erroneamente, sussistente una causa sopravvenuta di impossibilità della prestazione della società, senza considerare il fatto, pacifico, della consapevolezza dell’inadempimento da parte della società medesima, dal momento che la revoca (implicita) di esso ricorrente dall’incarico di componente il consiglio di amministrazione della società derivò dalla volontà dell’assemblea di quest’ultima di iniziare la liquidazione in attuazione dell’accordo di ristrutturazione omologato.
5. I motivi, da trattare unitariamente in ragione della loro stretta connessione e in quanto involgenti la medesima questione di diritto, sono infondati.
E’ in primo luogo da evidenziare che la, quanto mai chiara, motivazione fondante il rigetto della domanda di ammissione al passivo avanzata dal ricorrente si fonda esclusivamente sulla, affermata, oggettiva incompatibilità con l’incarico gestorio a lui affidato dall’assemblea della società (che fece proprio il contenuto della scrittura privata nel decreto menzionata) del fatto sopravvenuto, alla cui verificazione il ricorrente prestò la propria opera, costituito dallo scioglimento della società (con conseguente nomina dello stesso ricorrente quale componente il collegio di liquidatori di tale persona giuridica) che fu conseguenza diretta dell’approvazione del piano industriale e finanziario e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti della società (poi omologato dal Tribunale) che vennero predisposti dal ricorrente e da lui approvati quale componente il consiglio di amministrazione della Nuova Pansac.
A tale esplicita ragione della decisione è dunque estraneo ogni riferimento a comportamenti del ricorrente evidenziante una sua volontà di rinuncia, da tali comportamenti implicata, al diritto da lui fatto valere con la domanda di ammissione al passivo per i crediti di cui in questa sede si discute: l’inciso “ai quali il G. ha prestato acquiescenza”, riferito a detti fatti sopravvenuti, costituisce invero considerazione priva di specifica rilevanza giuridica; con conseguente inammissibilità delle censure sul punto rivolte dal ricorrente al decreto impugnato (in questo senso, cfr., per tutte, in motivazione, Cass. S.U., n. 21110 del 2012; nella giurisprudenza successiva, cfr. comunque per tutte, in senso conforme, Cass., n. 8755 del 2018).
Nessun contrasto con i precetti di cui agli artt. 2380-bis e 2384 c.c. (in tema, rispettivamente di poteri gestori e di rappresentanza esterna delle società per azioni) è poi rinvenibile nella motivazione del decreto impugnato. nella parte in cui in essa si afferma che quei fatti oggettivi, incompatibili con la prosecuzione del rapporto gestorio fra società e ricorrente, si verificarono quale conseguenza diretta dell’opera in concreto svolta dal ricorrente che, nell’interesse della società, predispose il piano industriale e finanziario e il successivo testo dell’accordo di ristrutturazione (contemplante anche la liquidazione della società) e concorse alla loro approvazione da parte del consiglio di amministrazione della società.
Il decreto, in altre parole, non afferma la riferibilità esclusiva di tali atti alla persona del ricorrente, e non alla società, bensì che le scelte, rispettive, del consiglio di amministrazione e, successivamente, dell’assemblea di Nova Pansac operarono su documenti che, quale componente il consiglio di amministrazione con delega alla gestione, egli predispose, successivamente sottoponendone il contenuto all’approvazione di tali organi sociali.
E’ poi incontroverso fra le parti, oltre che accertato dal Tribunale, che, per effetto del recepimento dei contenuti dell’accordo recato dalla scrittura privata negli atti menzionata da parte della deliberazione assembleare di nomina del ricorrente agli incarichi di componente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato di Nova Pansac, l’oggetto specifico di tale incarico, di durata triennale, era quello della ristrutturazione e riorganizzazione della società “finalizzate al risanamento e al rilancio della stessa” (lett. c) delle premesse della scrittura privata, il cui testo è nel ricorso riprodotto).
Il contenuto di tale incarico costituisce specificazione dell’attività che il ricorrente avrebbe dovuto compiere, nel triennio successivo alla sua nomina, quale componente il collegio degli amministratori e amministratore delegato in funzione della gestione della società per la prosecuzione della sua attività di impresa, essenzialmente finalizzata al conseguimento di utili quale risultato di tale attività.
Al verificarsi, però, di una delle cause di scioglimento della società previste dall’art. 2484 c.c., commi 1 e 2, l’attività di impresa svolta dalla società è solo finalizzata alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale in funzione esclusiva della sua liquidazione; non più, dunque, in funzione del conseguimento di utili.
La deliberazione assembleare di scioglimento della società – costituente conseguenza dell’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei propri debiti -, determinò invero, dopo la relativa iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2484 c.c., comma 3), l’inizio del procedimento di liquidazione del patrimonio sociale della società e i relativi amministratori conservarono “il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale” (art. 2486 c.c., comma 1).
L’incarico gestorio degli amministratori cessò dopo l’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di nomina dei liquidatori (art. 2487-bis c.c., commi 1 e 3), pur conservando essi il potere di gestione finalizzato alla conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale che cessò, quando consegnarono ai liquidatori (il ricorrente era fra questi) i documenti e il rendiconto di gestione indicati dall’art. 2487-bis c.c., comma 3 espressamente richiamato dal comma 1 del precedente art. 2486.
La cessazione dell’incarico gestorio in precedenza conferito dall’assemblea della società agli amministratori da lei nominata è dunque una conseguenza legale dell’inizio del procedimento di liquidazione che deve essere intrapreso al verificarsi dei fatti indicati nell’art. 2484 c.c., commi 1 e 2.
Per quanto qui interessa, la deliberazione dell’assemblea dispositiva dello scioglimento della società è solo uno di tali fatti (art. 2484 c.c., comma 1, n. 6)).
Nel caso di specie, però, tale fatto, riferibile alla società, si verificò anche in conseguenza dell’opera in concreto prestata dal ricorrente nell’esecuzione dell’incarico gestorio a lui conferito dall’assemblea.
La limitazione, dapprima, del contenuto del rapporto gestorio quanto agli obblighi dallo stesso derivanti per la società e il ricorrente e la cessazione, dappoi, del medesimo rapporto derivarono dall’applicazione della disciplina legale della liquidazione delle società di capitali conseguente alla deliberazione assembleare dispositiva dello scioglimento della società.
E’ questo un fatto, sopravvenuto all’inizio del rapporto, che determinò, oggettivamente, l’inutilizzabilità da parte della società della prestazione tipica dell’amministratore per effetto della irrealizzabilità della finalità costituente la causa concreta del rapporto gestorio, pacificamente di natura organica e non assimilabile a contratto d’opera intellettuale (art. 2222 c.c.) in quanto l’attività che svolge l’amministratore si identifica sostanzialmente con quella, d’impresa, della società (giurisprudenza costante; in questo senso, cfr., fra le altre: Cass. n. 2759 del 2016; Cass., n. 22046 del 2014; Cass. n. 4769 del 2014; Cass. n. 9911 del. 2007; Cass., n. 13805 del 2004): id est, lo svolgimento di attività di gestione dell’attività d’impresa della società in funzione della sua prosecuzione finalizzata al conseguimento di utili (per tale ordine di concetti in riferimento alla delimitazione della impossibilità della prestazione nei contratti a prestazioni corrispettive, cfr., fra le altre: Cass., n. 8766 del 2019; Cass., n. 8877 del 2015; Cass., n. 2081 del 2014).
Tale fatto sopravvenuto, determinante, come detto, irrealizzabilità della finalità costituente la causa concreta del rapporto gestorio trova, nel caso di specie, il suo antecedente logico, e giuridicamente rilevante, nell’attività svolta dal ricorrente di predisposizione degli atti sopra richiamati (poi approvati da consiglio di amministrazione e assemblea della società), con la conseguenza che tale irrealizzabilità è anche imputabile all’odierno ricorrente.
In conclusione il ricorso è da rigettare.
6. In conseguenza del rigetto del ricorso il ricorrente deve essere condannato a rimborsare alla parte vittoriosa le spese da questa anticipate nel giudizio di legittimità nella misura liquidata in dispositivo.
Stante il tenore della presente pronuncia, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto; spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (in questo senso, cfr., per tutte: Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese processuali da costei anticipate nel giudizio di legittimità, liquidate in Euro. 200 per esborsi e in Euro. 28.000 per compenso di avvocato, oltre spese forfetarie pari al 15% di tale compenso, I.V.A. e c.p.A. come per legge.
Dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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