LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16664/2019 R.G. proposto da:
Società Svizzera di assicurazione contro la grandine soc. coop. –
Sede Secondaria Italiana, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Gemma, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via di Villa Patrizi, n. 13;
– ricorrente –
contro
C.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Zanardo e dall’Avv. Maria Del Grosso, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Postumia, n. 3;
– controricorrente –
e contro
Assiteam S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Giampietro Bozzola e dall’Avv. Maria Antonietta D’Intino, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Pisanelli, n. 2;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, n. 5175/2018 depositata il 26 novembre 2018;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 1 dicembre 2021 dal Consigliere Iannello Emilio;
udito l’Avvocato Domenico Vetere, per delega;
udita l’Avvocata Lina Musumarra, per delega;
udito l’Avvocato Luca Zanardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Battista Nardecchia Giovanni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. C.D. adì nel 2013, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., il Tribunale di Milano, per la condanna della Società Svizzera di Assicurazione contro la grandine soc. coop., sede secondaria italiana (d’ora in poi “Svizzera” o “AGS” o “Svizzera Assicurazioni” o “Compagnia”), al pagamento dell’indennizzo di Euro 11.365,48, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, per i danni subiti a seguito della perdita del raccolto a causa di grandine e siccità.
Dedusse che:
– per tali danni era coperto, oltre che dalle polizze collettive anche dalle polizze individuali integrative, a valori più alti e con franchigie più basse, contraddistinte dai numeri 2704, 2705, 2706, 4148, 4150, 4152, stipulate, nell’anno 2012, prima del sinistro, tramite l’intermediario Assiteam S.r.l.;
– la compagnia aveva liquidato esclusivamente l’indennizzo dovuto per le agevolate contestando l’esistenza delle polizze integrative;
– l’istante non era in possesso dei contratti integrativi (c.d. polizze SARGA), a lui mai consegnati, ma la prova del loro perfezionamento doveva ricavarsi dalla documentazione prodotta.
Disposto il mutamento di rito ed esteso il contraddittorio nei confronti di Assiteam, chiamata in causa dalla convenuta, il tribunale adito, con sentenza n. 13740/2016 del 15 dicembre 2016, rigettò la domanda, ritenendo mancare la prova della conclusione dei contratti integrativi e, ancor prima, una valida proposta contrattuale.
2. Interposto gravame dal soccombente, la Corte d’appello di Milano ordinò all’appellata, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., l’esibizione in giudizio dei certificati relativi alle sei polizze in questione; tale ordine ebbe parziale riscontro con il deposito di tre soli certificati (nn. 4148, 4150, 4152).
La Corte ha quindi pronunciato sentenza (n. 5175/2018 del 26 novembre 2018) con la quale, in riforma di tale decisione, ha accolto la domanda e condannato la compagnia appellata al pagamento in favore di C.D. dell’indennizzo di Euro 11.365,48 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal novembre 2012 alla data della sentenza ed oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data della domanda al saldo. Ha rigettato invece la domanda di garanzia riproposta dalla appellata nei confronti di Assiteam, regolando le spese del doppio grado secondo soccombenza.
Questi i passaggi salienti della motivazione:
1. i certificati delle polizze integrative nn. 4152, 4148 e 4150 depositati da Svizzera in riscontro all’ordine di esibizione consentono di ritenere acquisita la prova della conclusione dei contratti; tuttavia – essendo dibattuti sia il valore probatorio di detti documenti, stampati il 5/9/2012 e recanti la dicitura “annullato”, sia le conseguenze della mancata produzione dei certificati nn. 2704, 2705, 2706 – è preliminare l’esame degli altri motivi che sul tema sono proposti;
2. in relazione ad essi deve anzitutto ritenersi sussistere prova di una valida proposta contrattuale, essendo irrilevante la mancata conformità del modulo utilizzato da Assiteam alla documentazione di rito prevista dalle assunzioni nel ramo Grandine e Avversità Atmosferiche; il modulo ha inoltre tutti i requisiti per potere integrare gli estremi della proposta di assicurazione; in esso sono indicate le generalità del proponente, la tipologia del rischio assicurato (grandine, vento, eccesso di pioggia, gelo, brina, siccità) e dei prodotti da assicurare (mais granella e soia), l’ubicazione e l’estensione delle coltivazioni, il prezzo assicurato (Euro 26,00 per quintale per il mais coltivato a Meduno, Euro 25,00 a quintale per il mais di Travesio ed Euro 40,00 al quintale per la soia), nonché la riduzione di franchigia nel caso di grandine più vento;
3. come risulta dalle “procedure di assunzione 2001”, secondo le indicazioni impartite da Svizzera (il riferimento è al testo di una e-mail prodotta da Assiteam come allegato n. 2 alla propria comparsa), anche la garanzia relativa alle polizze integrative doveva decorrere dalla notifica della proposta; si cita in tal senso l’affermazione contenuta nella mail secondo cui “… In questo modo si creerà in automatico un vero e proprio contratto che si aggiungerà all’agevolato e integrativo di Consorzio…” e si osserva che è ben vero che il testo della mail prosegue richiedendo la firma del contratto da parte dell’assicurato, ma tale adempimento non influisce sul perfezionamento del contratto; ed infatti che la garanzia dovesse decorrere dalla notifica, cioè dalla data della trasmissione telematica della proposta alla compagnia di assicurazione, è previsto esplicitamente all’art. 10 delle condizioni generali in materia di decorrenza e cessazione della garanzia, erroneamente rubricato come art. 5 nella proposta sottoscritta dal C., mentre la successiva trasmissione del certificato assicurativo è prevista non ai fini del perfezionamento del contratto assicurativo ma in ossequio all’art. 1888 c.c., comma 2;
4. la prova della notifica, peraltro non contestata dall’appellata, è stata poi fornita da Assiteam, la quale ha prodotto gli attestati di notifica trasmessi alla società di assicurazione (doc. 17) relativi alle polizze assicurative agevolate e integrative intestate a C.D., nonché l’avvenuta ricezione di tale comunicazione da parte di Svizzera Assicurazioni, con la conseguente attivazione della garanzia e perfezionamento del contratto (doc. 19);
5. la prova della conclusione delle sei polizze assicurative può trarsi, oltre che dai certificati depositati nel giudizio di secondo grado:
a) dal tabulato datato 6/12/2012, redatto e timbrato dall’appellata e da quest’ultima sottoscritto nella prima pagina (doc. 19 Assiteam) al quale va attribuita efficacia di scrittura privata ex art. 2702 c.c., poiché predisposto e sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene fatto valere; in esso la compagnia assicurativa appellata elenca nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate emesse dall’intermediario Assiteam, indicando in 2184 i contratti trasmessi in direzione ed in Euro 208.677,92 i premi incassati; tra questi contratti, alle pagine 14 e 38, si rinvengono le polizze non agevolate integrative di prezzo con assicurato C.D.; è la stessa appellata ad attribuire loro i numeri di contratto 2704, 2705, 2706, 4148, 4150 e 4152, lo stato di “emesso” e a dare atto dell’avvenuto incasso del premio (rimarca la corte che la circostanza che Svizzera Assicurazioni nei tabulati prodotti sub doc. 19 Assiteam riconosca l’emissione delle polizze, attribuendo loro un numero identificativo, fornisce la prova sia del perfezionamento dell’accordo sia della emissione e della trasmissione della polizza);
b) dal verbale di ispezione datato 17 ottobre 2012 redatto da funzionari della Società Svizzera Assicurazioni (doc. 10 Assiteam) nel quale gli ispettori, nel dare conto dell’esito di alcuni controlli a campione sugli incassi dei contratti non agevolati da contribuzione pubblica, menzionano espressamente l’assicurato C.D. e i contratti emessi dall’Agenzia dal n. 2704 al n. 2706 e nn. 3290, 3291, 4148, 4150, 4152;
c) dalle stampe delle schermate del server di parte appellata (docc. 14-19 C.) contenenti tutti gli elementi essenziali dei sei contratti, ivi compresi il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia (10/5/2012); tali produzioni rappresentano riproduzioni informatiche che, se come in questo caso non contestate, ai sensi dell’art. 2712 c.c., fanno piena prova in ordine alla provenienza e contenuto;
6. il pagamento del premio è ampiamente documentato e il suo incasso sono esplicitamente riconosciuti dalla intermediaria Assiteam (doc. 10-bis Assiteam) e da Svizzera nei tabulati predisposti il 6/11/2012 (doc. 19 Assiteam) a seguito della materiale consegna degli originali dei certificati;
7. al riguardo, prova scritta che l’accordo prevedesse, in deroga all’art. 1901 c.c., comma 1, il pagamento del premio in un momento temporale successivo al perfezionamento dell’accordo stesso (in conformità ad una prassi del settore, avallata da Svizzera con una circolare che non distingue a tal fine tra polizze agevolate e non), è costituita dalla comunicazione datata 10/7/2012, inviata da Assiteam all’assicurato, con la quale viene richiesto il pagamento del premio entro il 31 agosto 2012 (doc. 2 Appellante);
8. l’accordo derogatorio deve inoltre ritenersi ratificato dall’appellata, essendo provato che del pagamento del premio da parte di C., a mani dell’intermediario, abbia beneficiato Svizzera Assicurazioni (prova rappresentata dalla missiva di Svizzera del 19 ottobre 2012 (doc 14 Assiteam) con la quale l’appellata chiede ad Assiteam il pagamento di tutti i premi incassati relativi alle polizze integrative, in essi compresi anche quelli pagati dal C.); a quella data la compagnia era pienamente consapevole che i primi erano stati pagati dopo i sinistri; l’ispezione presso Assiteam è infatti del 17 ottobre 2012 (doc. 10 Assiteam) e in quella circostanza gli ispettori effettuarono un controllo a campione e verificarono il pagamento dei premi da parte dell’assicurato C.; la richiesta di Svizzera, inoltrata all’intermediario, di versamento del premio percepito dall’assicurato è condotta che presuppone la consapevolezza in capo all’appellata dell’esistenza di un contratto assicurativo ed altresì la volontà di darvi esecuzione; essa dunque deve essere interpretata quale formale ratifica dell’operato dell’intermediario;
9. i subordinati profili di nullità del contratto per mancanza di causa sono confutati dal rilievo che, per il caso di mancato o tardivo pagamento del premio assicurativo, la legge prevede non già la nullità del contratto bensì la facoltà per l’assicuratore di sospendere la garanzia; riguardo ad essa occorre però considerare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l’accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo (a fortiori se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un’ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 c.c. (Cass. Sez. 3, n. 13344 del 19/07/2004)”;
10. prova documentale per eccellenza della conclusione dei contratti è comunque data dai certificati prodotti; poiché il contratto assicurativo si è perfezionato, non già all’atto della stampa e sottoscrizione della polizza, ma con la comunicazione informatica della proposta contrattuale alla compagnia assicurativa, contrariamente a quanto deduce l’appellata, il fatto che i certificati siano stati stampati e sottoscritti successivamente al verificarsi del sinistro non ha rilievo; detti certificati, stampati il 5/9/2012, indicano come data di notifica il 10/5/2012 e recano la sottoscrizione, per la società assicurativa, dell’intermediario; la circostanza che il certificato riporta la medesima data di notifica indicata negli attestati e nei tabulati di provenienza di Svizzera prova l’attivazione della garanzia e il perfezionamento dell’accordo a quella data e non posteriormente all’avverarsi del sinistro, come eccepito da parte appellata;
11. quanto ai certificati non prodotti, la trasmissione anche dei contratti cui essi afferiscono alla compagnia assicurativa risulta dal tabulato datato 6/11/2012 riepilogativo dei contratti stipulati da Assiteam (si tratta dello stesso tabulato di cui si parla a pag. 22 della sentenza (v. supra p. 2, cpv. v, lett. a) prodotto da Assiteam come doc. 19, la diversità della data (6/11/2012 anziché 6/12/2012) è da ritenersi imputabile a mero errore materiale, n.d.r.) ed inclusivo anche dei contratti non pervenuti alla compagnia (quantificati in 774) e definiti “mancanti” (doc. 19 Assiteam); in tale elenco viene riportata come data di pervenuto il 15/10/2012: è quindi la stessa impresa assicuratrice a riconoscere l’avvenuta ricezione dei contratti; conseguentemente, in ragione della presenza di prove concorrenti in ordine alla esistenza di detti certificati, il mancato deposito seguito all’ordine di esibizione è interpretato come ammissione del fatto ai sensi dell’art. 116 c.p.c.;
12. l’appello incidentale è infondato atteso che “l’operato dell’intermediario è stato ratificato dalla compagnia con l’accettazione del pagamento del premio; in base all’art. 1711 c.c., comma 1, pertanto, le conseguenze derivanti dall’assunzione dei vincoli contrattuali rimangono a carico di Svizzera Assicurazioni”.
3. Avverso tale decisione la Società Svizzera di assicurazione propone ricorso per cassazione affidato a tredici motivi, cui resistono entrambi gli intimati, depositando controricorsi.
In data 2 novembre 2021 la ricorrente ha depositato istanza di discussione orale D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, ex art. 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
Il 10 novembre 2021 il P.M. ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
La ricorrente ed entrambe le controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “assenza di una completa proposta assicurativa suscettibile (ove accettata) di dar luogo ad un contratto assicurativo; omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione degli artt. 1321,1325,1326,1346,1418,1882 e 1887 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Lamenta che la corte d’appello ha erroneamente ritenuto completa una proposta assicurativa carente di elementi costituitivi principali e secondari quali, ad esempio, il premio ed i massimali – franchigie.
2. Con il secondo deduce “nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (travisamento delle risultanze processuali)”.
Rileva che l’informazione probatoria utilizzata nella sentenza impugnata, tratta dal documento n. 17 di Assiteam (la presunta notifica della proposta contrattuale), è inesistente o comunque diversa ed inconciliabile con quella contenuta nel documento stesso.
Osserva infatti che “appare ictu oculi evidente che sul documento n. 17 di Assiteam… non figura né un rapporto di invio dall’intermediario ad AGS, né tantomeno un rapporto di consegna”, non essendo dato neppure comprendere la modalità con cui lo stesso sarebbe stato portato all’attenzione di AGS, se via fax o per posta elettronica certificata.
Rileva ancora delle incongruenze con riferimento alla indicazione numerica dei contratti.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento alla “ulteriore documentazione esaminata dal giudice d’appello in funzione probatoria dell’accordo vincolante, violazione del divieto di praesumptio de praesumpto di cui all’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Lamenta che la corte di merito ha violato il divieto di doppia presunzione, facendo discendere l’accertamento del fatto ignoto (il contratto) da mere presunzioni.
Rileva che: i documenti menzionati in sentenza (tabulato Assiteam del 6/12/2012; verbale di ispezione del 17/10/2012) non provano i contratti perché non provano in modo certo e diretto la notifica, ma la presumono; in particolare, il termine “emesso” non sta a significare, come ritenuto in sentenza, che la proposta sia stata notificata, al qual fine lo stesso tabulato usa, in altra parte, la diversa locuzione “notificato completo”; in altra sentenza la stessa corte d’appello aveva ritenuto gli stessi documenti atti interni tra compagnia e intermediario, privi di efficacia esterna.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, “ancora sulla residua documentazione indiziaria: violazione degli artt. 1888,2725 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Afferma che in ogni caso, in assenza della prova del fatto storico della notifica, la residua documentazione esaminata è priva di pregio giuridico, consistendo in meri indizi insufficienti a provare la stipula e, risultando, peraltro inammissibili per il combinato disposto degli artt. 1888,2725 e 2729 c.c..
Rileva che, con riferimento all’analogo caso del contratto di agenzia per il quale è prevista la forma scritta ad probationem (art. 1742 c.c., comma 2), la Cassazione ha escluso che lo stesso possa essere provato per testi o per presunzioni.
5. Con il quinto motivo deduce “inesistenza di un accordo vincolante anteriore al sinistro e nullità dei certificati esibiti in giudizio perché sottoscritti dopo il sinistro; violazione dell’art. 1895 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Sostiene che, all’opposto di quanto affermato in sentenza, in assenza di prova di un pregresso accordo vincolante, i certificati esibiti in giudizio, risultando sottoscritti successivamente ai sinistri, sono nulli.
6. Con il sesto motivo la ricorrente deduce “irrilevanza ai fini della stipula contrattuale del pagamento di somme; violazione degli artt. 1887,1888 e 1895 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Afferma che, in assenza di prova di un pregresso accordo vincolante, anche il pagamento eseguito dal C., peraltro successivamente al sinistro, non ha efficacia ai fini della stipula.
7. Con il settimo motivo denuncia “violazione degli artt. 1895 e 1901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in ogni caso omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Lamenta che erroneamente la corte territoriale ha ritenuto non operante la sospensione della garanzia ex art. 1901 c.c., pur in presenza di un pagamento eseguito successivamente al sinistro.
Rileva che infondatamente la prova scritta del patto in deroga all’art. 1901 c.c. è desunta da un documento non firmato, riconducibile all’ex agente privo di potere di rappresentanza, in cui non vi è una rinuncia espressa alla sospensione della garanzia ed al cui interno si afferma che la notifica della proposta aveva riguardato solo le polizze collettive.
Osserva che il documento che avrebbe dovuto confermare la prassi generalizzata del patto in deroga all’art. 1901 c.c., confermava, semmai, il contrario, atteso che era comunque sempre previsto il pagamento del 20% per premio per l’attivazione della garanzia.
8. Con l’ottavo motivo deduce “nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); motivazione meramente apparente e/o perplessa; contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”.
Rileva che la sentenza trae convincimento della conferma di un generalizzato patto in deroga all’art. 1901 c.c., dalla seguente affermazione contenuta nella menzionata missiva di Assiteam: “L’incasso delle polizze non agevolate dovrà essere tassativamente effettuato dall’agenzia con un versamento del premio di almeno il 20% al fine di attivare la garanzia prestata. Il saldo del premio complessivo deve avvenire entro il 15 novembre”.
Osserva che tale affermazione, semmai, smentisce l’ipotizzata prassi.
9. Con il nono motivo la ricorrente denuncia “violazione degli artt. 1399,1711,1188 e 1901 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto ratificato l’operato del falsus procurator, Assiteam, con riferimento al presunto patto in deroga all’art. 1901 c.c., in assenza di una specifica manifestazione in tal senso da parte dell’assicuratore.
Tale – sostiene – non può essere considerata la richiesta di riversamento bancario di tutte le somme bonificate ad Assiteam da parte dei singoli agricoltori (e non del solo Cravatto), attenendo, invece, detta richiesta, all’esigenza di AGS di promuovere l’istruttoria per la verifica della legittimità e validità delle migliaia di posizioni assicurative riscontrate nei tabulati di Assiteam a seguito dell’ispezione del 17/10/2012.
Infatti, la richiesta di riversamento bancario ad Assiteam è stata effettuata due giorni dopo l’ispezione, a conferma che la compagnia non poteva ancora aver esaminato nessuna posizione e non aveva consapevolezza di nulla (si cita Cass. 01/07/2002, n. 9554).
10. Con il decimo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Rileva che la sentenza ha tratto la presunta conferma della uniformità di disciplina tra polizze collettive ed individuali (in particolare con riferimento al perfezionamento contrattuale a seguito di semplice notifica della proposta) dal contenuto di una mail inviata da una dipendente di AGS ad Assiteam.
Osserva che, oltre al fatto che la mittente della mail non aveva la legale rappresentanza della Compagnia e non poteva vincolarla né nei confronti del destinatario della missiva, Assiteam, né tantomeno nei confronti dei terzi, tale mail è stata prodotta in giudizio da Assiteam e non dall’attore C.D..
Sostiene che ciò impedisce di ritenere che l’attore ne fosse a conoscenza e, quindi, che fosse a conoscenza che, con il semplice (presunto) inoltro della (incompleta) proposta, si sarebbe vincolato a pagare un premio di cui non conosceva l’ammontare, atteso che nella proposta tale elemento costitutivo era assente.
11. Con l’undecimo motivo la ricorrente deduce “inapplicabilità alla fattispecie de qua della speciale normativa prevista per la contrattazione agevolata; violazione dell’art. 1326 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Afferma che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto applicabile alle polizze individuali la disciplina prevista per le polizze collettive, atteso che solo per queste ultime era previsto il perfezionamento del contratto e la decorrenza della garanzia a seguito di semplice notifica della proposta contrattuale e solo per queste era previsto che il pagamento del premio potesse avvenire anche dopo i sinistri.
Osserva che la ratio di tale differente regolamentazione risiede nel fatto che il contraente di queste polizze collettive è il Consorzio di difesa (organismo pubblico vigilato dal Ministero competente e delle Regioni), che si fa garante del pagamento del premio. Esso poi si rivale sugli agricoltori, suoi soci, potendo riscuotere le somme anche a mezzo ruolo coattivo affidato ai concessionari della riscossione.
12. Con il dodicesimo motivo la ricorrente denuncia, “sulla illegittima inversione dell’onere probatorio, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Rileva che, spettando al C., in quanto attore, dimostrare l’applicabilità, alle polizze individuali azionate, della disciplina prevista per la contrattazione collettiva, AGS non aveva alcun onere probatorio al riguardo, potendosi limitare ad allegare un fatto impeditivo a tale applicazione, discendente dalla diversità ontologica fra i due tipi di contratto.
13. Con il tredicesimo motivo la ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la riproposta domanda di garanzia nei confronti dell’intermediaria Assiteam.
Deduce al riguardo “violazione dell’art. 1711 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
Lamenta che erroneamente la corte d’appello ha ritenuto che l’agente non avesse superato i limiti del mandato.
Deduce che: da una parte, non vi è stata alcuna ratifica del suo operato da parte di AGS; dall’altra, era contrattualmente previsto che l’agente dovesse astenersi dall’assumere impegni scritti o verbali che impegnassero l’impresa preponente verso terzi senza una preventiva autorizzazione scritta e firmata dal legale rappresentante.
14. Il peso della complessa motivazione si concentra essenzialmente nel rilievo che, ai fini della prova della conclusione delle polizze de quibus e della decorrenza della copertura assicurativa, la corte territoriale assegna – oltre e indipendentemente dai certificati solo in parte esibiti – alla documentazione acquisita nel giudizio di primo grado, ossia:
a) al tabulato datato 6/12/2012, redatto e timbrato dall’appellata e da quest’ultima sottoscritto nella prima pagina (doc. 19 Assiteam), nel quale la compagnia assicurativa: elenca nel dettaglio i contratti assicurativi per polizze non agevolate emesse dall’intermediario Assiteam, tra essi comprendendo le polizze non agevolate integrative di prezzo con assicurato C.D.; ad essi attribuisce lo stato di “emesso” e dà atto dell’avvenuto incasso del premio;
b) al verbale di ispezione datato 17 ottobre 2012 redatto da funzionari della Società Svizzera Assicurazioni (doc. 10 Assiteam), che menziona espressamente l’assicurato C.D. e i contratti emessi dall’Agenzia dal n. 2704 al n. 2706 e nn. 3290, 3291, 4148, 4150, 4152;
c) alle stampe delle schermate del server di parte appellata (docc. 14-19 C.) contenenti tutti gli elementi essenziali dei sei contratti, ivi compresi il numero definitivo di polizza e la data di decorrenza della garanzia (10/5/2012).
Tale parte della motivazione (leggibile alle pagg. 21 – 23 della sentenza) è attinta esclusivamente dai motivi terzo e quarto di ricorso.
Questi però si appalesano inammissibili, per aspecificità, non cogliendone l’effettivo contenuto giustificativo e muovendo dunque contro di essa censure incongruenti.
La Corte di merito invero attribuisce a tali elementi non già -come sembra postulare la ricorrente, che su tale lettura poi poggia la propria argomentazione censoria – valore di prova indiziaria ex art. 2729 c.c., bensì di prova scritta idonea di per sé a dimostrare direttamente l’esistenza del contratto di assicurazione e la sua decorrenza.
In particolare: al primo documento (tabulato del 6/12/2012), attribuisce efficacia di scrittura privata ex art. 2702 c.c., poiché predisposto e sottoscritto dalla parte nei cui confronti viene fatto valere; al terzo (stampe delle schermate del server di parte appellata), valore di riproduzione informatica idonea a far piena prova, in quanto non contestata ai sensi dell’art. 2712 c.c., in ordine alla provenienza e contenuto.
Tale ragionamento probatorio, oltre a non essere pertinentemente contrastato, appare comunque corretto in iure, ex art. 1888 c.c., in quanto conforme alla costante interpretazione di questa Corte secondo cui, ai fini della prova del contratto, possono rilevare anche documenti diversi dalla polizza, se da essi è possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo, essendo vietato soltanto che la prova documentale possa essere sostituita o integrata da quella orale, fuori dell’ipotesi eccezionale di cui all’art. 2724 c.c., n. 3 (v. Cass. 28/09/2012, n. 16541; 03/02/1999, n. 919; 12/05/1993, n. 5416; 18/04/1975, n. 1486; 17/05/1972, n. 1501).
Può aggiungersi che, con il terzo motivo, la ricorrente non individua il fatto che sarebbe stato desunto presuntivamente ed avrebbe sorretto un’ulteriore presunzione.
Meramente oppositivo – ed estraneo, pertanto, ad alcuno dei vizi cassatori – si appalesa poi il rilievo secondo cui il termine “emesso” non sta a significare, come ritenuto in sentenza, che la proposta sia stata notificata. Trattasi di valutazione prettamente di merito, relativa al significato ed agli elementi di giudizio ricavabili dal contenuto del documento, come tale insindacabile in sede di legittimità, non apparendo in sé palesemente incongrua o arbitraria.
15. Dovendo dunque ritenersi sufficientemente e autonomamente sorretta, la decisione, dalla predetta parte della motivazione, rimane assorbito l’esame dei motivi primo, secondo, e poi dal quinto al dodicesimo in quanto afferenti a questioni superate dai detti rilievi ovvero ad altri argomenti impiegati in sentenza in funzione meramente confermativa o rafforzativa della decisione medesima, nella parte relativa al rapporto tra assicurato e assicuratore.
Valgano, in particolare, al riguardo le seguenti considerazioni.
15.1. Il primo motivo di ricorso pone questione (quella della completezza della proposta contrattuale, con particolare riferimento all’indicazione del premio) che trova risposta in sentenza non solo nella parte cui esso si riferisce (ossia nella pag. 17, trascritta per ampio stralcio in ricorso a pag. 30) ma anche in uno dei documenti indicati come fonte documentale della prova della conclusione del contratto, vale a dire il tabulato del 6/12/2012 che – si dice in sentenza – indica tra l’altro i premi incassati dall’assicuratore, anche con riferimento alle polizze in questione, sul presupposto dunque che tra le parti detto premio fosse stato precisamente concordato.
In tal senso il motivo risulta anche capzioso, là dove contrappone la motivazione del primo giudice a quella della corte territoriale riportandola in maniera monca. Infatti, come emerge dallo stesso ricorso, al passo della motivazione del tribunale che si riporta nell’illustrazione del motivo, seguiva un’argomentazione esplicativa, la quale spiegava la valutazione sul doc. n. 9 e, dunque, anche il rilievo della carenza di indicazione del premio pattuito con un lungo discorso che attribuiva rilievo ad una serie di elementi aliunde.
Sicché, il rilievo che nella proposta non fosse indicato il premio risulta di per sé ininfluente.
In altre parole, la mancata indicazione del premio considerata dal primo giudice appare manifestamente fatta sulla base della svalutazione del richiamo delle condizioni generali in quanto fatto con riferimento a condizioni asseritamente diverse da quelle prodotte dalla parte assicurata. Ne consegue che, avendo la corte territoriale ampiamente motivato l’erroneità dell’avviso in tal senso espresso dal primo giudice (dalle ultime tre righe della pag. 17), si comprende come e perché, nel valutare la proposta non si sia soffermata sulla mancanza di indicazione del prezzo. Lo ha fatto, evidentemente nel presupposto che il richiamo alle condizioni generali implicasse anche l’indicazione del prezzo.
15.2. Il secondo motivo oltre ad essere assorbito per le ragioni predette, risulta comunque inammissibile per aspecificità, omettendo di confrontarsi, oltre che con il compendio probatorio indicato (di per sé implicante l’invio, la ricezione e l’accettazione della proposta) anche con l’esplicita affermazione contenuta in sentenza secondo cui la notifica della proposta non era contestata dalla compagnia.
15.3. Il quinto motivo rimane assorbito ed è comunque anch’esso inammissibile.
15.3.1. Non si vede perché il fatto che il certificato di polizza è stato consegnato successivamente al sinistro ne debba comportare la nullità; avendo funzione di prova e non costitutiva del contratto, il detto dato temporale non dimostra affatto che anche il contratto sia stato concluso posteriormente al sinistro assicurato.
La prova poi della conclusione del contratto anteriore al sinistro, se non ricavabile dal certificato medesimo (del quale peraltro la ricorrente omette di specificare il contenuto e di localizzarne la reperibilità nel fascicolo, in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6), si ricava comunque dalla detta documentazione, donde, anche sotto detto profilo, l’inammissibilità della doglianza poiché improntata ad una impostazione atomistica delle censure incongruente rispetto al complesso degli argomenti spesi in sentenza.
15.3.2. Ne’ giova alla ricorrente evocare la nozione di “travisamento di prova”.
Al riguardo varrà osservare che tale ipotesi e’, in astratto, bensì presente nella giurisprudenza di questa Corte, che la identifica però nell’errore di “percezione” della “informazione probatoria” (ricadente sul contenuto oggettivo della prova: demonstratum; denunciabile quale error in procedendo, per violazione dell’art. 115 c.p.c.: v., ex aliis Cass. 12/04/2017, n. 9356). In tal senso bisogna dunque tener fermo che “travisamento delle prove” è nozione distinta da quella di “valutazione delle prove”.
Per la sua definizione può farsi riferimento alla giurisprudenza sull’art. 606 c.p.p., lett. e), la quale ha chiarito che il travisamento della prova non tocca il livello della valutazione, ma si arresta alla fase antecedente dell’errata percezione di quanto riportato dall’atto istruttorio.
E’ errore sul significante, che si traduce nell’utilizzo di un elemento di prova inesistente (o incontestabilmente diverso da quella reale), e non sul significato della prova. Manifestandosi anche le prove in enunciati linguistici, il travisamento concerne il misconoscimento dei dati linguistici, e dunque il livello percettivo che precede la valutazione. Quest’ultima interviene in una fase successiva, quando, delimitato il campo semantico, si aprono le diverse opzioni valutative.
Proprio nella consapevolezza di tale distinzione questa Corte ascrive a travisamento di prove (error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c.) solo la postulazione in sentenza di informazioni probatorie che possano considerarsi obiettivamente e contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati o che, addirittura, risultino inesistenti e dunque sostanzialmente “inventate” dal giudice (v. Cass. 25/05/1995, n. 10749; cui adde Cass. n. 9356 del 2017, cit.; 21/01/2020, n. 1163; 07/01/2021, n. 49; v. anche Cass. 05/11/2018, n. 28174).
Il criterio da utilizzare per l’individuazione di un siffatto errore è quello stesso dettato dall’art. 395 c.p.c., n. 4, per la definizione di errore di fatto percettivo (deve cioè trattarsi di una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile ex actis o, come è stato detto, del travisamento di un “dato probatorio non equivoco e insuscettibile di essere interpretato in modi diversi ed alternativi” ed inoltre “decisivo”: v. Cass. n. 10749 del 1995, cit.), distinguendosi da questo solo perché inerente, come nella specie, ad un fatto controverso e dibattuto in giudizio (v. in tal senso Cass. n. 9356 del 2017).
Orbene, nella specie – a prescindere dalla dubbia persuasività di tale orientamento (al quale si può obiettare che quel che si indica come criterio distintivo dalla revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, ossia il riguardare l’errore percettivo un fatto controverso e dibattuto in giudizio, dovrebbe in realtà proprio rappresentare la ragione della sua esclusione tra i vizi suscettibili di rimedio impugnatorio) – appare comunque evidente che le critiche si muovono sul piano completamente diverso della valutazione (e non della percezione) del contenuto dei menzionati attestati, sull’assunto che la loro intestazione non dimostri la notifica e si risolvono pertanto anch’esse nella inammissibile sollecitazione di un riesame delle risultanze istruttorie.
15.3.3. Inoltre, proprio la pag. 20 della sentenza, evocata a pag. 34 del ricorso, contiene sul punto anche motivazione di non contestazione, sicché il motivo è ulteriormente inammissibile in quanto impugna una sola delle due rationes decidendi autonome enunciate.
Gli artt. 115 e 116 non sono dunque evocati nel modo in cui le Sezioni Unite di questa Corte l’hanno detto deducibile: si rinvia, per evitare ripetizioni, alla lettura dei principi di diritto enunciati al riguardo da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, atteso che l’illustrazione della censura si articola proprio nel senso che la sentenza ha detto estraneo alla corretta deduzione della violazione dei paradigmi di cui a dette norme (v. anche Cass. Sez. U. n. 16598 del 2016 (in motivazione) e Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020).
15.4. Lo stesso dicasi del sesto motivo, il quale peraltro sembra postulare un fondamento motivazionale che non si rinviene in sentenza: in essa, infatti, nel passaggio cui il motivo è riferito (pag. 24, a metà), si fa bensì riferimento al pagamento del premio ma non al fine di attribuirgli valore di prova della conclusione del contratto, ma piuttosto per dire provato l’adempimento dell’obbligo gravante sull’assicurato.
Il motivo pone comunque questione non di diritto, ma di fatto, relativa alla interpretazione e alla valutazione del rilievo probatorio attribuibile al documento ivi indicato, e ciò però fa in termini estranei al paradigma censorio evocato di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
15.5. Anche il settimo, l’ottavo e il nono motivo di ricorso (che pongono sotto vari profili la questione della validità della deroga, ritenuta in sentenza, alla regola della sospensione dell’assicurazione fino all’effettivo pagamento del premio (art. 1901 c.c., comma 1)) rimangono assorbiti dal rigetto del terzo e del quarto motivo.
La sentenza, infatti, trae dai documenti sopra menzionati, ragionevolmente, convincimento non solo della conclusione del contratto anteriore al sinistro, ma anche della “decorrenza della garanzia (10-5-2012)” (v. sentenza, pag. 23, riga 18) anteriore allo stesso; ciò, segnatamente, per indicazione traibile da fonte riferibile alla stessa compagnia, dal che non può non trarsi anche implicita conferma della accordata deroga alla regola predetta.
Può comunque ad abundantiam soggiungersi che:
– il settimo motivo deduce vizio di motivazione apparente, non certamente predicabile a fronte di un complesso apparato motivazionale non suscettibile di essere esaminato per singoli e separati settori o argomenti;
– l’ottavo motivo analogamente si sofferma su un singolo passaggio della motivazione (il rilievo cioè attribuito alla richiesta della compagnia di riversamento bancario dei premi incassati), la cui validità peraltro non può essere negata in presenza di indirizzo giurisprudenziale – cui il Collegio intende dare continuità – che, successivo e difforme da quello evocato in ricorso, afferma che “l’accettazione senza riserve del premio pagato in ritardo (a fortiori se addirittura dopo il verificarsi del sinistro), costituisce un’ipotesi di rinunzia tacita al rimedio della sospensione della garanzia assicurativa ex art. 1901 c.c.” (Cass. n. 13344 del 19/07/2004, citata in sentenza; v. anche, citate da detto precedente, Cass. 09/02/1987, n. 1372; 20/01/1981, n. 472);
– il nono motivo censura, peraltro con sollecitazione ad una valutazione della quaestio facti e non con denuncia di effettive violazione delle norme di diritto, nemmeno sotto il profilo della falsa applicazione, una motivazione aggiuntiva, quella sulla ratifica.
15.6. Rimangono infine certamente assorbiti i motivi decimo, undicesimo e dodicesimo di ricorso; la questione da essi affrontata in chiave critica sotto vari profili, della sufficienza ai fini della conclusione del contratto, del semplice invio telematico della proposta da parte dell’intermediario, oltre ad avere natura fattuale, rimane comunque superata dagli altri elementi considerati in sentenza dai quali la Corte, come detto, ricava prova implicita ma univoca dell’accettazione di quella proposta e dunque della conclusione del contratto e dell’avvio della copertura assicurativa sin dal 10 maggio 2012.
15.7. Inconferente si rivela, dunque, ai fini dello scrutinio della fattispecie in esame, il precedente di questa Corte (Cass. ord. n. 25920 del 15/10/2019) che, pronunciando in controversia analoga -in cui però l’unico elemento dedotto a fondamento dell’affermata esistenza della polizza assicurativa (anche in quel caso trattavasi di polizza integrativa individuale) era l’asserita conclusione del contratto per effetto della trasmissione, da parte dell’intermediaria alla compagnia, della proposta contrattuale – ha affermato l’infondatezza della pretesa indennitaria sul rilievo che “tale manifestazione di volontà non poteva mai autorizzare la corte di merito a ritenere ammissibile una simile procedura di conclusione dell’accordo”, non essendo “i modi di conclusione del contratto… derogabili dall’autonomia privata”.
Il compendio fattuale preso in considerazione in quella sede era dunque diverso da quello esaminato nella specie dalla corte d’appello, essendo rappresentato solo dal menzionato elemento (trasmissione per via telematica della proposta dall’agente ala compagnia); ciò viene in premessa rimarcato nell’ordinanza che pure ricorda come rimanga “vigente una regola per la quale la prova può essere fornita con mezzi diversi dalla polizza, ossia documenti utili a dimostrarne l’avvenuta conclusione”.
16. Il tredicesimo motivo è infine inammissibile.
Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie, esso impinge esclusivamente nella ricognizione fattuale della stessa, in astratto sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La censura contestualmente dedotta sotto tale profilo è poi inammissibile, muovendosi essa al di fuori del paradigma dettato dalla citata norma, come modificata dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Il nucleo centrale della motivazione sul punto spesa in sentenza -esservi stata la ratifica da parte della compagnia dell’operato dell’intermediaria – è invero attinta da una affermazione meramente oppositiva, priva di rilievo censorio, anche sul piano strettamente motivazionale.
Nel nuovo regime, infatti, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso (Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053; Cass. 22/09/2014, n. 19881).
Nel caso di specie tale specificazione manca, rivelandosi piuttosto la doglianza sul punto come detto meramente assertiva.
Essa invero omette di confrontarsi con le altre parti della vista motivazione – implicitamente richiamate anche da tale parte della sentenza – che, nel far leva su prove documentali attestanti la conclusione del contratto e l’avvio della decorrenza della garanzia, per ciò stesso comprovano al tempo stesso anche la ratifica dell’operato dell’intermediaria.
17. Lo scrutinio del ricorso deve pertanto condurre, in definitiva, ad una declaratoria di inammissibilità dello stesso, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, in favore di entrambi i controricorrenti, liquidate per ciascuno come da dispositivo.
18. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuno, in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa integralmente le spese processuali tra la ricorrente principale e quella incidentale nonché tra quest’ultima e la controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2021
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