Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4232 del 17/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1543-2019 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato SETTIMIO DI SALVO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI, 6, presso lo studio dell’avvocato PAOLO D’AGOSTINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto 4138/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 30/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

RILEVATO

Che:

1. il giudice delegato al fallimento di ***** s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito vantato dall’Ing. M.G. per la complessiva somma di Euro 2.500.000 a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali (di consulenza, progettazione, coordinamento di altri professionisti, direzione lavori e commercializzazione) eseguite in attuazione di due diversi contratti di servizi (funzionali alla partecipazione delle committenti a gare di appalto relative al piano urbano parcheggi di ***** e alla realizzazione delle relative opere), dei quali uno era stato stipulato (in data 4 maggio 2004) con Napoli Box 2000 s.r.l., con successivo subentro della compagine poi fallita, l’altro era stato concluso (in data 18 aprile 2006) direttamente da ***** s.r.l.;

2. a seguito dell’opposizione proposta dal M. il Tribunale di Roma rilevava, in primo luogo, che non vi era prova della pretesa successione della società poi fallita nella posizione derivante dal contratto di servizi stipulato dal professionista con Napoli Box 2000 s.r.l., sicchè che il credito del professionista, quand’anche fosse stato accertato, non avrebbe potuto comunque essere riferito al fallimento di ***** s.r.l.;

il collegio di merito riteneva, poi, che il credito relativo ai corrispettivi dovuti per l’opera professionale prestata direttamente nei confronti di ***** s.r.l. fosse rimasto sfornito di prova, non emergendo dagli atti alcun elemento utile all’individuazione dell’attività effettivamente svolta dall’opponente e alla ricostruzione delle fasi di avanzamento delle opere appaltate dalla società, in relazione alle quali i corrispettivi avrebbero dovuto essere determinati;

3. per la cassazione del decreto con cui il Tribunale ha rigettato l’opposizione, depositato il 30 novembre 2018, ha proposto ricorso M.G. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di ***** s.r.l.;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

4.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2704 c.c., in relazione alla statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto priva di valore la relazione dell’attestatore resa nell’ambito della procedura di concordato: il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il contenuto dell’attestazione di cui alla L. Fall., art. 161, comma 3, e dei progetti depositati presso il Comune di Napoli, che dimostravano come gli incarichi professionali svolti dal ricorrente e consacrati in contratti privi di data certa andassero cronologicamente collocati in data anteriore al fallimento;

4.2 il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704 e 2724 c.c., ad opera della decisione impugnata laddove la stessa ha ritenuto che la data certa dei contratti stipulati dall’Ing. M. non fosse dimostrabile mediante il ricorso a prove testimoniali e presuntive: il Tribunale avrebbe erroneamente disatteso la richiesta di prova testimoniale presentata dall’opponente, ritenendo che la dimostrazione del contenuto dei contratti e della relativa data di stipulazione ai fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi ex art. 2704 c.c., non potesse essere data per testi, quando invece era possibile fornire in questo modo la prova del verificarsi di altri fatti il cui accadimento fosse utile ad attestare l’anteriorità dell’atto al fallimento; peraltro, dato che il conferimento di incarico professionale non doveva essere attestato per iscritto, era ben possibile dimostrare con testimoni sia il perfezionamento del contratto sia il suo contenuto, tenuto conto che i plurimi riscontri documentali integravano principi di prova scritta legittimanti il ricorso alla prova testimoniale ai sensi dell’art. 2724 c.c.;

5. i motivi, da trattarsi congiuntamente in ragione del vizio che li accomuna, sono inammissibili;

ambedue le doglianze infatti muovono critiche funzionati all’accertamento vuoi della data certa dei contratti professionali in epoca anteriore al fallimento, vuoi dell’avvenuto conferimento degli incarichi professionali e del loro contenuto;

ora è ben vero che il decreto impugnato ha confermato il provvedimento istruttorio che aveva ritenuto che “la prova del contenuto dei contratti e della relativa data di stipulazione, ai fini dell’opponibilità nei confronti dei terzi ex art. 2704 c.c., non può essere data per testi” (facendo utilizzo di una terminologia che sembra non tener conto che secondo la giurisprudenza di questa Corte il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, ad substantiam o ad probationem, poichè può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicchè il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso; Cass. 2319/2016, Cass. 3956/2018);

ciò nonostante, il rigetto dell’opposizione si fonda non sulla mancata dimostrazione dell’anteriorità dell’incarico professionale rispetto al fallimento, nè sull’omessa dimostrazione del conferimento dell’incarico e del relativo contenuto, ma su ragioni del tutto diverse, costituite dalla mancata dimostrazione della pretesa successione della compagine fallita nella posizione derivante dal contratto di servizi concluso con Napoli Box 2000 s.r.l., rispetto all’incarico professionale conferito il ***** (“con la conseguenza che il credito dall’odierno opponente invocato….., ove pure accertato, non potrebbe, in ogni caso, essere riferito all’opposto fallimento ***** s.r.l.”), e dall’omessa dimostrazione del credito derivante dal contratto di servizi stipulato direttamente con la fallita in data ***** (“non emergendo dagli atti alcun elemento utile all’individuazione dell’attività effettivamente svolta dall’opponente medesimo ed alla ricostruzione delle fasi di avanzamento delle opere dalla società stessa appaltate, in relazione alle quali detti corrispettivi, come contrattualmente convenuti per le diverse fasi dell’incarico professionale, in misura percentuale sul valore dei progetti e quindi delle opere realizzate, avrebbero dovuto essere determinati”);

le critiche in esame investono quindi un punto della motivazione che risulta ininfluente ai fini del decidere, dato che il rigetto dell’opposizione prescinde dall’accertamento del conferimento degli incarichi professionali e del loro contenuto e si pone in una diversa prospettiva, trovando giustificazione in un caso nella mancata dimostrazione della riferibilità del rapporto negoziale alla fallita, nell’altro nell’assenza di prova in merito agli elementi necessari alla dimostrazione dell’effettiva entità del credito vantato;

ambedue le critiche, prive di reale decisività, risultano quindi inammissibili;

6. il terzo motivo di ricorso assume, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2704,2230 e 2233 c.c., in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente non ammesso le prove testimoniali e gli ordini di esibizione relativi all’esistenza e allo svolgimento dell’incarico, malgrado la prova del negozio e della sua stipulazione in data anteriore al fallimento potesse essere fornita, prescindendo dal documento probatorio privo di data certa, con tutti gli altri mezzi consentiti; un corretto vaglio delle richieste istruttorie avrebbe poi comportato che, in mancanza di piena prova del compenso pattuito fra le parti, sarebbe stato necessario fare ricorso, a mente dell’art. 2233 c.c., alle tariffe professionali;

7. il motivo è inammissibile;

gli argomenti appena illustrati in merito alle prime due censure risultano utili anche al fine di ritenere non decisiva ogni questione attinente all’esistenza di ambedue gli incarichi e allo svolgimento di quello perfezionato con Napoli Box 2000 s.r.l.;

quanto allo svolgimento dell’incarico conferito direttamente dalla fallita la doglianza non incontra le ragioni del decreto impugnato, che ha condiviso la scelta di non ammettere la prova testimoniale richiesta in ragione non della sua inammissibilità in sè, ma della sua formulazione in termini del tutto generici;

allo stesso modo il decreto impugnato ha condiviso la scelta di non ammettere gli ordini di esibizione in ragione del loro “carattere esplorativo, siccome carente di ogni preventiva indicazione del contenuto di alcuno specifico documento concretamente concernente la posizione dell’opponente medesimo”;

simili argomenti non sono stati in alcun modo criticati all’interno della censura in esame (non potendosi a tal fine avere riguardo al contenuto della memoria da ultimo depositata, che costituisce uno strumento processuale destinato esclusivamente a illustrare e chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, ma non può essere utilizzato per sollevare questioni nuove, ovvero integrare o ampliare il contenuto dei motivi originati di ricorso; Cass. 24007/2017), la quale quindi si prospetta inammissibile anche in parte qua;

infatti l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo il motivo che non rispetti questo requisito; in riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass. 6496/2017, Cass. 17330/2015, Cass. 359/2005);

8. il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della decisione impugnata per assoluta carenza di una vera motivazione in relazione al rigetto degli ordini di esibizione rivolti al fallimento ***** e riguardanti le scritture contabili obbligatorie della società fallita;

9. con il quinto motivo il ricorrente si duole, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della violazione degli artt. 2697 e 2709 c.c., in relazione al mancato accoglimento dell’ordine di esibizione delle scritture contabili obbligatorie avanzato nei confronti della curatela, le quali, facendo prova contro l’imprenditore, sarebbero state idonee a dimostrare l’effettiva sussistenza del credito vantato dal M.;

10. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del comune riferimento al valore probatorio assunto dalle scritture contabili dell’imprenditore fallito, risultano il primo inammissibile, il secondo manifestamente infondato;

secondo la giurisprudenza di questa Corte al curatore fallimentare, che agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori, di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., delle scritture contabili regolarmente tenute, senza che tale inopponibilità, in sede di accertamento del passivo, resti preclusa ove non eccepita, trattandosi di eccezione in senso lato – e, dunque, rilevabile d’ufficio in caso di inerzia del curatore – poichè non si riconnette ad una azione necessaria dell’organo ma al regime dell’accertamento del passivo in sè, nel cui ambito il curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, si pone in posizione di terzietà rispetto all’imprenditore fallito (v. Cass. 14054/2015);

l’inopponibilità del documento di cui si chiedeva l’esibizione al curatore comporta l’inammissibilità del quarto motivo di ricorso, per mancanza di decisività della doglianza posta, e la manifesta infondatezza dell’ultimo motivo di ricorso;

11. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 12.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021

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