LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4792-2019 proposto da:
FALLIMENTO ***** SRL, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. GIACOMO PORRO 18, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ROSI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO DI BATTISTA;
– ricorrente –
contro
E.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE DEI PARIOLI 76, presso lo studio dell’avvocato SEVERINO D’AMORE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIO PANEBIANCO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. R.G. 2060/2017 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 04/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.
RILEVATO
Che:
1. il giudice delegato al fallimento della ***** s.r.l. ammetteva al passivo della procedura, con il privilegio previsto dall’art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 1, il credito vantato dal Dott. E.P.F., già dipendente della compagine in bonis con qualifica di responsabile di raggruppamento e mansioni di responsabile dell’unità operativa di chirurgia spinale, per la limitata somma di Euro 115.000 oltre interessi;
2. il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’ E., disponeva l’ammissione al passivo della procedura, per l’importo di Euro 651.586,8, anche del credito vantato dal medico per il premio contrattualmente previsto quale elemento integrativo della retribuzione, da calcolarsi in misura pari al 30% delle remunerazioni lorde che la Casa di Cura aveva conseguito con diretto riferimento alle prestazioni chirurgiche rese dal dipendente;
3. per la cassazione di tale decreto ha proposto ricorso il fallimento della ***** s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso E.P.F..
CONSIDERATO
Che:
4. il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697, 2735, 1362, 1363 e 1366 c.c., e della L. Fall., art. 99: il Tribunale, in tesi di parte ricorrente, avrebbe erroneamente ammesso al passivo della procedura il credito vantato dal Dott. E. malgrado questi non avesse assolto l’onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto, essendo a ciò inidoneo il report prodotto dall’opponente, sia perchè il documento non era stato sottoscritto dalla Casa di Cura, sia perchè lo stesso non dimostrava l’esatto ammontare delle somme effettivamente incassate dalla società poi fallita, sia perchè una simile dichiarazione non poteva rivestire valore di confessione stragiudiziale opponibile alla curatela;
5. il motivo è inammissibile;
la censura infatti risulta inficiata dalla genericità del suo contenuto, in quanto il ricorrente si è limitato a dolersi del fatto che il Tribunale abbia ritenuto che l’opponente avesse assolto l’onere probatorio che su di lui incombeva producendo un report predisposto dalla società in bonis;
il ricorrente, tuttavia, non ha trascritto il contenuto del documento asseritamente posto a base della decisione, nè ha fatto un sintetico ma completo resoconto del suo contenuto, limitandosi a spiegare dove lo stesso si rinvenirebbe;
il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con la conseguente inammissibilità del motivo di ricorso presentato (in merito all’autosufficienza del ricorso ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano (Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass. 5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013);
6. il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 191,194,196,198,112,115 e 116 c.p.c., dell’art 2697 c.c., e della L. Fall., art. 99: il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non si potesse tener conto della Delib. n. 280 del 2014 della giunta regionale della Regione Marche, poichè il documento non era stato prodotto agli atti ma trasmesso al C.T.U. in uno con le osservazioni alla bozza della relazione peritale;
al contrario, trattandosi di documento pubblicamente consultabile, concernente fatti e situazioni formanti oggetto dell’accertamento del C.T.U., necessario al fine di espletare convenientemente l’incarico affidato e formare il convincimento del giudice e indispensabile per l’accertamento di una situazione di comune interesse, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che lo stesso fosse acquisibile da parte del consulente tecnico d’ufficio;
7. con il terzo motivo il ricorrente si duole, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti, costituito dal fatto che le somme effettivamente corrisposte dalla Regione Marche, stando alla Delib. prodotta al C.T.U., erano state inferiori a quelle prese a base per il calcolo del premio;
8. i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del comune riferimento al medesimo documento, sono l’uno infondato, l’altro inammissibile;
8.1 il consulente tecnico d’ufficio, in virtù del principio dispositivo e dell’operare nel processo civile di preclusioni assertive ed istruttorie (costituite nel caso di specie dall’onere del resistente di costituirsi nel termine previsto dalla L. Fall., art. 99, comma 6, depositando, a mente del successivo capoverso, una memoria contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio nonchè l’indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti), nello svolgimento delle proprie attività non può – nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti – acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte e nemmeno procurarsi, dalle parti o dai terzi, documenti che forniscano tale prova (Cass. 31886/2019);
il problema quindi investiva le modalità con cui si domandava che il documento venisse acquisito agli atti del giudizio, a prescindere dalla sua natura pubblica, che non influiva sui termini della questione; sul punto la decisione del Tribunale non si presta a censure, poichè non è dato alla parte del giudizio di opposizione a stato passivo di superare le preclusioni conseguenti alle decadenze previste dalla L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4, e comma 7, attraverso la produzione in sede peritale di documenti non tempestivamente depositati ed il cui contenuto, per di più, non corrisponda alle eccezioni di merito sollevate all’interno degli atti introduttivi e vada a integrare le stesse;
8.2 ne discende l’inammissibilità dell’ultimo mezzo, dato che lo stesso fa riferimento a un fatto storico non tempestivamente dedotto nell’ambito del giudizio di merito e, quindi, di nessun rilievo ai fini del decidere;
9. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021
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