LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24339/2019 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
ISVAUTO SRL, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. ROBERTO PIGNATONE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Prof. ULISSE COREA, Via di Villa Sacchetti, 9;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n. 3045/12/2019, depositata il 17 maggio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 novembre 2020 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.
RILEVATO
CHE:
Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente ISVAUTO SRL, avente ad oggetto la locazione di immobili con destinazione commerciale, ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’interpello per la disapplicazione delle disposizioni antielusive in materia di società di comodo per il periodo di imposta dell’esercizio 2014, deducendo la sussistenza di situazioni che avevano reso impossibile il conseguimento dei ricavi presunti.
La CTP di Palermo ha accolto il ricorso e la CTR della Sicilia, con sentenza in data 17 maggio 2019, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto preliminarmente il giudice di appello che il provvedimento di diniego di disapplicazione delle disposizioni auntielusive è atto impugnabile. Nel merito, il giudice di appello ha ritenuto sussistenti, alla luce della condizione del mercato, le situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi normalmente presunti, tenuto conto della modestia dello scostamento dei ricavi contabilizzati rispetto a quelli presunti (Euro 4.500,00) e della circostanza in fatto che alcuni immobili non erano stati locati.
Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; la società contribuente intimata resiste con controricorso.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto impugnabile la risposta resa dall’Ufficio in sede di interpello disapplicativo. Osserva il ricorrente che tale atto non contemplerebbe alcuna pretesa tributaria, nè fonderebbe preclusione alcuna per il contribuente.
1.2 – Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 pur avendo natura tassativa, non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, con i quali l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, dovendo intendersi la tassatività riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente indicati ma alle categorie a cui questi ultimi sono astrattamente riconducibili, ove producano gli stessi effetti giuridici (Cass., Sez. V, 30 gennaio 2020, n. 2144).
1.3 – Principio applicato specificamente nel caso del provvedimento di rigetto dell’istanza di interpello, avendo tale provvedimento natura e contenuto di diniego definitivo della disapplicazione di norme antielusive, quale applicazione estensiva e costituzionalmente orientata delle disposizioni in materia (Cass., 11 agosto 2020, n. 16884; Cass., Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 2062; Cass., Sez. VI, 11 dicembre 2019, n. 32425; Cass., Sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 23469; Cass., Sez. V, 5 ottobre 2012, n. 17010). Atto, peraltro, specificamente impugnabile in quanto il diniego di disapplicazione di norme antielusive non costituisce provvedimento meramente consultivo, bensì potenzialmente lesivo della sfera giuridica del contribuente, in quanto diretto a incidere sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi, in relazione alla quale l’istanza viene inoltrata.
1.4 – Il giudice di appello, nell’avere ritenuto il provvedimento di rigetto della disapplicazione della disciplina antielusiva di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis, comma 8, in relazione alle circostanze di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4-bis non si è sottratto alla corretta applicazione dei suindicati principi.
2.1 – Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, comma 4-bis e dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto sussistenti le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi. Deduce il ricorrente che la contribuente non avrebbe dato la prova di tali situazioni oggettive, dovendo tale prova basarsi sulla prova di situazioni oggettive e straordinarie, indipendenti dalla volontà del contribuente, circostanze che non sarebbero state dimostrate.
2.2 – Il secondo motivo è inammissibile.
Si osserva come l’allegazione, come nella specie, di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa – nella parte in cui la sentenza ha ritenuto provata l’esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, indipendenti dalla volontà del contribuente ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva – è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura non è consentita come violazione di legge ma sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).
2.3 – Il giudice di appello ha evidenziato, in relazione al mancato superamento del test di operatività, che lo scostamento dei ricavi contabilizzati rispetto ai ricavi presunti era del tutto modesto (Euro 4.500,00) ed era giustificato dalla mancata messa a reddito di alcuni immobili, nonostante gli stessi fossero stati offerti sul mercato – stante la documentazione contrattuale in atti – a causa del “contesto caratterizzato da notoria e grave crisi”. Valutazione compiuta dal giudice di merito che deve ritenersi, quanto all’apprezzamento e alla valutazione degli elementi di prova acquisiti, insindacabile in sede di legittimità.
3 – Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 6.000,00, oltre 15% rimborso spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2021