Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4484 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28903/2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 9, presso lo studio dell’avvocato Lorenti Pier Luigi, rappresentata e difesa dagli avvocati Basilavecchia Massimo, Cerceo Giulio, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326, presso lo studio dell’avvocato Scognamiglio Renato, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Scognamiglio Claudio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 474/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 10/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/01/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 474/2016, depositata in data 10/5/2016, – in controversia promossa, con citazione del maggio 2007, da C.A., nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena spa (incorporante per fusione la Banca 121 spa), al fine sentire dichiarare nulli o risolti per inadempimento dell’intermediario i singoli contratti di negoziazione di titoli ***** conclusi dall’attrice il 25/1/2002, l’11/272002 ed il 18/2/2002, con condanna della banca a rimborsare all’attrice le somme addebitate per l’esecuzione degli ordini ed al risarcimento dei danni, – ha riformato la decisione di primo grado, che aveva accolto le domande attrici, dichiarando risolti i contratti di acquisto dei titoli *****, stante l’accertato inadempimento della banca, per non avere fornito alla cliente, anche tramite il servizio “home banking” (quanto ai titoli *****), con cui erano state effettuate le operazioni, un’informativa specifica sull’inadeguatezza delle operazioni “per dimensione”, condannando la stessa convenuta a corrispondere alla C. quanto addebitatole per l’esecuzione delle suddette operazioni e l’investitrice, giusta riconvenzionale della banca, alla restituzione dei titoli e delle cedole riscosse.

In particolare, i giudici d’appello, accogliendo, in parte, il gravame principale della banca (rilevando, sul terzo motivo, che lo stesso era ammissibile, attenendo alla legittimità della qualificazione giuridica della domanda, attribuita dal giudice, fermi restando i fatti dedotti a sostegno della stessa), hanno respinto le domande attoree, sostenendo che: a) era pacifico che la banca intermediaria aveva consegnato alla cliente il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari; b) erano inammissibili le richieste istruttorie orali, articolate dalla banca e reiterate in appello, oltre che perchè l’informazione dovuta all’investitrice doveva essere data per iscritto, anche per genericità del mero richiamo alle istanze formulate in primo grado; c) alla luce sia del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21, sia degli artt. 28 e 29 Regol. Consob n. 11522/1998, sia dell’orientamento espresso dal giudice di legittimità (Cass. SU 26724/2007), l’obbligo di informazione dell’intermediario segue il contratto-quadro e precede il contratto di acquisto dei titoli, cosicchè il suo inadempimento era idoneo a determinare la risoluzione del solo contratto quadro, mentre determinava, rispetto agli ordini di acquisto, al più, una responsabilità precontrattuale, non causa di risoluzione contrattuale; d) di conseguenza, doveva essere respinta la domanda dell’attrice di nullità, in quanto a violazioni comportamentali dell’intermediario non conseguiva l’invalidità del negozio, o di risoluzione, espressamente, dei singoli contratti di acquisto dei titoli, in quanto ricollegata ad inadempimento anteriore, e non successivo, alla stipula delle singole operazioni di investimento; e) neppure si poteva riqualificare la domanda stessa come richiesta di risarcimento in via autonoma, rispetto alla domanda relativa alla pronuncia risolutoria, atteso che, a fronte della decisione di primo grado (che aveva “ancorato” la domanda di risarcimento quale profilo accessorio della domanda di risoluzione contrattuale), l’appellata avrebbe dovuto proporre appello incidentale.

Avverso la suddetta pronuncia, C.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 7-12/12/2016, affidato a cinque motivi, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena (che resiste con controricorso). Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, artt. 342,346 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato la domanda attrice sulla base di un profilo estraneo ai motivi di appello (la qualificazione di responsabilità precontrattuale per inadempimento degli obblighi di informazione rispetto ai singoli ordini di acquisto dei titoli), avendo la banca appellante esclusivamente eccepito l’inammissibilità della domanda di risoluzione formulata perchè relativa ai singoli ordini di acquisto di titoli, non aventi valenza di contratti di negoziazione autonomi ma di meri atti attuativi del rapporto gestorio, costituito con il contratto-quadro; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, art. 101 c.p.c. comma 2, perchè la Corte d’appello avrebbe adottato una “decisione a sorpresa”, su questione sollevata d’ufficio, senza adeguato contraddittorio tra le parti; 3) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, art. 1337 c.c., D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 21 e delle delibere CONSOB attuative, per avere la Corte d’appello individuato un’area coperta da responsabilità precontrattuale, pur in una fase esecutiva del contratto-quadro e rispetto ad obblighi informativi già definiti in quella sede, laddove la domanda attorea di risoluzione doveva essere necessariamente intesa come riferita al solo contratto-quadro; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, artt. 100,112 e 346 c.p.c., per avere la Corte d’appello affermato che era impossibile qualificare la domanda risarcitoria come richiesta autonoma (a prescindere dalla domanda di risoluzione dei singoli ordini di acquisto dei titoli), per mancata proposizione dell’appello incidentale da parte dell’attrice, la quale, invece, vittoriosa in primo grado, non poteva impugnare alcun capo della sentenza di primo grado; 5) con il quinto motivo, in via subordinata, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, art. 112 c.p.c., sotto altro profilo, e degli artt. 167 e 345 c.p.c., per avere la Corte d’appello respinto un motivo di gravame inammissibile, in quanto derivante da eccezione nuova, non dedotta in primo grado.

2. La prima, la seconda e la quinta censura, implicanti vizi procedurali in relazione all’interpretazione data dalla Corte d’appello al motivo di gravame sollevato dalla banca appellante, sono infondate.

Invero, il tema di indagine posto dal motivo di appello di Banca MPS era quello della inammissibilità di una domanda e di una pronuncia di risoluzione delle singole operazioni di investimento, atti meramente esecutivi del rapporto gestorio costituito con il contratto-quadro di intermediazione finanziaria.

La Corte di merito ha accolto l’appello, per quanto di ragione, ritenendo che la violazione degli obblighi di informazione da parte dell’intermediario (in punto di istruzioni fornite al cliente), condotta che necessariamente segue la stipula del contratto-quadro e precede le operazioni di acquisto degli strumenti finanziari, costituisca inadempimento del contratto-quadro e fonte di sua risoluzione (nella specie non domandata dall’attrice) ovvero fonte di responsabilità precontrattuale e di risarcimento danni in relazione ai contratti di acquisto di titoli, con conseguente rigetto, oltre che della domanda di nullità, anche della domanda attrice di risoluzione dei cinque contratti di acquisto di titoli e della connessa domanda risarcitoria.

Alcun vizio di ultrapetizione risulta quindi posto in essere dalla Corte d’appello, atteso che, come chiarito da questa Corte (Cass. 12471/2001), “il vizio di extrapetizione ricorre soltanto quando il giudice abbia pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio, attribuendo ad una di esse un bene della vita non richiesto (o diverso da quello domandato), mentre spetta al giudice di merito il compito di definire e qualificare, entro detti limiti, la domanda proposta dalla parte”, cosicchè “tale compito appartiene non soltanto al giudice di primo grado, ma anche a quello d’appello, che resta a sua volta libero di attribuire al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data in prime cure con riferimento all’individuazione della “causa petendi”, dovendosi riconoscere a detto giudice il potere – dovere di definire l’esatta natura del rapporto dedotto in giudizio onde precisarne il contenuto e gli effetti in relazione alle norme applicabili, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste della parti e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame” (conf. Cass. 15383/2010; cfr. anche Cass. 12785/2019).

Il giudice d’appello poteva quindi qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, non introducendo nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasciando inalterati il “petitum” e la “causa petendi” ed esercitando tale potere-dovere nell’ambito delle questioni, riproposte con il gravame (la risolubilità o meno dei singoli contratti di acquisto di strumenti finanziari), rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituiva la necessaria premessa logico-giuridica.

Non vi è stata attribuzione o negazione di un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, ma individuazione della natura dell’azione e della ritenuta mancanza degli elementi caratterizzanti la pretesa risolutoria, nell’ambito degli stessi elementi fattuali su cui non doveva essere previamente instaurato il contraddittorio tra le parti.

3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono fondati, per quanto di ragione.

3.1. Le Sezioni Unite con la sentenza n. 26724/2007 hanno chiarito, in materia di intermediazione finanziaria e di responsabilità dell’intermediario, che unicamente la violazione di norme imperative inderogabili, concernenti la validità del contratto, è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, la quale può essere fonte di responsabilità, cosicchè “la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base alla L. n. 1 del 1991, art. 6) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. “contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418 c.c., comma 1, la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso”.

Quanto alla domanda di risoluzione contrattuale, si è inizialmente ritenuto (Cass. 8462/2014) che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni, che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario, possa dar luogo “a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto “contratto quadro”)” mentre è fonte di responsabilità contrattuale, ed, eventualmente, possa condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardassero le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro”.

E’ stato successivamente affermato (Cass. 8394/2016) che “le operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi esecutivi del contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, ricorrendone i presupposti, indipendentemente dalla risoluzione di quest’ultimo, con conseguente diritto alla restituzione dell’importo pagato ed all’eventuale risarcimento dei danni subiti, senza che la risoluzione del singolo contratto esecutivo integri una risoluzione parziale del contratto quadro” (conf. Cass. 16820/2016, distinguendosi la risoluzione dell’intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca, a seconda se l’inadempimento degli obblighi d’informazione posti a carico degli intermediari finanziari sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”).

Questa Corte ha, da ultimo, ribadito (Cass. 12937/2017) che, in materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest’ultimo, ma anche dei singoli ordini di investimento – aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi – quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza, essendosi poi specificato che gli obblighi informativi dell’intermediario “sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d’informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi)” (Cass. 20617/2017) e riaffermato che i singoli investimenti in valori mobiliari integrano contratti autonomi esecutivi del contratto-quadro originariamente stipulato dall’investitore con l’intermediario (in termini, Cass. 29111/2017; Cass. 3261/2018; Cass. 18122/2020, ove si è ribadita la natura negoziale degli ordini perchè rappresentanti “un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione – per il tramite dell’intermediario – dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro”).

3.2. Nel presente ricorso per cassazione, tuttavia, la ricorrente non denuncia l’erroneità della decisione impugnata, in punto di ritenuta non risolubilità dei singoli contratti di acquisto di titoli perchè, rispetto ad essi, la violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario si porrebbe, secondo un certo indirizzo interpretativo condiviso dalla Corte territoriale, come fonte di risarcimento danni da responsabilità precontrattuale.

La ricorrente giunge, anzi, a sostenere di avere inteso chiedere, in realtà, la risoluzione del contratto-quadro, per responsabilità contrattuale, non dei singoli contratti di acquisto. La controricorrente ha eccepito, al riguardo, in controricorso, la novità della domanda.

Ora tale prospettazione risulta, in effetti, inammissibile per novità, emergendo, dalle stesse conclusioni dell’atto di citazione, ritrascritte in ricorso per cassazione, e dalla sentenza impugnata che la C. aveva chiesto dichiararsi la nullità o, in subordine, la risoluzione dei singoli contratti-ordine, posti in essere tra il gennaio 2002 ed il febbraio 2003, per violazione degli obblighi informativi dell’intermediario Banca 121 spa, a mezzo di promotore finanziario, oltre la condanna della convenuta al risarcimento danni, conseguenti all’inadempimento dedotto.

3.3. E’ fondata tuttavia la doglianza in ordine alla statuizione di inammissibilità di una pronuncia risarcitoria, in difetto di appello incidentale da parte dell’appellata.

Invero, il Tribunale di Pescara aveva accolto le domande attrici, dichiarando risolti per inadempimento dell’intermediario i contratti di negoziazione dei titoli ***** posti in essere dall’attrice, con condanna della banca a rimborsarle le somme addebitatele per l’esecuzione di quei contratti, oltre interessi legali dal giorno delle singole valute di addebito, e l’attrice a retrocedere i titoli nonchè gli importi corrispondenti alle cedole riscosse.

Ora, è stato più volte chiarito da questa Corte a Sezioni Unte (Cass. 12067/2007) che la parte vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale, per far valere le domande e le eccezioni non accolte, e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta parzialmente soccombente in relazione ad una domanda od eccezione, di cui intende ottenere l’accoglimento, ha l’onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (conf. Cass. 9889/2016).

Da ultimo (Cass. SU 7940/2019) si è ribadito che “nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche, le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell’autoresponsabilità e dell’affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è necessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), a riproporre ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, trattandosi di fatti rientranti già nel “thema probandum” e nel “thema decidendum” del giudizio di primo grado”.

Ora, l’appellata C., vittoriosa sulle domande di risoluzione e restituzione delle somme versate nelle operazioni di investimento, poteva limitarsi a riproporre tutte le domande formulate (anche quella di risarcimento danni conseguenti alla violazione degli obblighi informativi, in via autonoma), senza necessità di proporre appello incidentale.

Devesi rilevare che il risarcimento danni era stato chiesto dall’attrice ai sensi dell’art. 1453 c.c., norma che contempla, nei contratti con prestazioni corrispettive, per chi agisca in giudizio a fronte dell’inadempimento di uno dei contraenti alle sue obbligazioni, la possibilità di chiedere “l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

Invero, da ultimo, questa Corte ha ribadito che la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perchè l’art. 1453 c.c., facendo salvo “in ogni caso” il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (Cass. 11348/2020; conf. a Cass. 23820/2010).

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del terzo e del quarto motivo, nei sensi di cui in motivazione, respinti gli altri, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, respinti gli altri, cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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