Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4486 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16800/2017 proposto da:

C.G., P.R., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana, presso lo studio dell’avvocato Menichelli Marco, rappresentati e difesi dall’avvocato Patanè Rosario, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Credito Siciliano S.p.a., e per esso quale procuratrice Cerved Credit Management S.p.a. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Balduina n. 7, presso lo studio dell’avvocato Trovato Concetta, rappresentata e difesa dagli avvocati Messina Gaetano, Testa Giuseppe, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2429/2016 del TRIBUNALE di CATANIA depositata il 28/04/2016 e l’ordinanza n. rg. 2016/803 della CORTE di APPELLO di CATANIA, pubblicata il 20/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/01/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale ordinario di Catania, con sentenza n. 2429/2016, depositata in data 28/4/2016, notificata il 29/4/2016, ha respinto l’opposizione promossa da C.G. e P.R. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale Sezione distaccata di Acireale, con il quale era stato ingiunto agli stessi, quali fideiussori della ***** srl (dichiarata fallita nel 2011; il P. era stato anche amministratore della società fino al 2005, divenendone successivamente direttore tecnico, mentre il C. era subentrato al primo quale amministratore e successivamente liquidatore della società) di pagare al Credito siciliano spa la somma complessiva di Euro 99.624,02, a titolo di saldo passivo del conto corrente n. *****, assistito da apertura di credito, intestato alla società dal 2006.

In particolare, i giudici di merito hanno sostenuto che non poteva operare l’art. 1957 c.c., stante l’espressa deroga pattuita nelle lettere fideiussorie, legittima trattandosi di norma derogabile, e che gli opponenti fideiussori, ai fini della loro liberazione ex art. 1956 c.c., avendo rivestito la qualità di amministratori della società, erano a conoscenza della situazione finanziaria in cui versava la società e non avevano dimostrato che il creditore, senza la loro autorizzazione, avesse fatto credito alla stessa, pur essendo consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche sin dl 2009; nel merito del saldo a debito del conto corrente, le condizioni economiche erano state espressamente pattuite e, quanto all’eccepita nullità delle pattuizioni, gli interessi anatocistici erano stati applicati, in contratto concluso successivamente al luglio 2000, con condizione di reciprocità, mentre del tutto generica era l’eccezione relativa al superamento del tasso-soglia nell’interesse ultralegale pattuito ed applicato ed infondata quella relativa alla mancata pattuizione delle condizioni regolanti l’apertura di credito ed il conto anticipi, che refluivano nel conto corrente (stante il riferimento per relationem alle condizioni generali del contratto di conto corrente e non essendo stai specificamente contestati gli importi anticipati in relazione al conto anticipi, documentati dagli estratti conto); la questione, poi, relativa alla prosecuzione di un precedente rapporto (per effetto dell’annotamento di un giroconto di Euro 865,59, del 22/9/2006), le cui condizioni contrattuali erano ignote ai fideiussori, era rimasta priva di prova e comunque era irrilevante, considerato il credito complessivamente vantato dalla banca (ammontante a quasi Euro 100.000,00).

L’appello avverso la suddetta decisione veniva dichiarato inammissibile, per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, dalla Corte d’appello di Catania, con ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., emessa in data 20/4/2017.

Avverso la sentenza del Tribunale di Catania, C.G. e P.R. propongono ricorso per cassazione, notificato il 19/6/2017, affidato a quattro motivi, nei confronti del Credito Siciliano spa (che resiste con controricorso, notificato 17-18/7/2017). Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti lamentano: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1956 e 1957 c.c., in punto di liberazione dei fideiussori per avere la banca, nonostante l’andamento negativo del rapporto con la debitrice principale, manifestatosi già nel 2009, continuato a concederle credito, nonchè per avere la stessa agito oltre il decorso del termine di legge semestrale, dovendosi la deroga all’art. 1957 c.c., pattuita ritenersi illegittima, perchè contraria a buona fede; 2) con il secondo motivo, sia la nullità del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla questione relativa alla girocontazione di somme provenienti da altro conto ed al fatto che i fideiussori non conoscevano l’andamento del rapporto il cui saldo finale era stato giro-contato; 3) con il terzo motivo, sia la nullità del procedimento, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del principio dell’onere della prova e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, artt. 1842 c.c. e segg. e artt. 1852 c.c. e segg., nonchè dell’art. 1341 c.c., in relazione all’erronea interpretazione dei contratti bancari stipulati dal debitore garantito (dovendosi ritenere l’apertura di credito in conto corrente, stipulata peraltro solo nel 2009, essendo stato concesso nel periodo anteriore un fido di fatto, priva di pattuizioni contrattuali specifiche, fatta eccezione per la commissione sul fido accordato) ed ai vizi relativi all’andamento del rapporto (anche in relazione al giroconto iniziale da altro conto, n. *****, sul conto n. *****, oggetto di causa), nonchè alla mancata ammissione di consulenza tecnica bancaria, da ritenersi non esplorativa; 4) con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in punto di regolamento delle spese processuali, da porsi a carico della banca opposta, che dovrebbe risultare soccombente nel giudizio.

2. La prima censura è inammissibile.

In ordine alla deroga al disposto dell’art. 1957 c.c., in punto di termine per escutere la garanzia fideiussoria, questa Corte ha precisato (Cass. 8839/2007) che “in relazione al contratto di fideiussione, la decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l’adempimento dell’obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c., comma 1, può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore e non opera, in particolare, ove le parti abbiano previsto che la fideiussione si estingua solo all’estinguersi del debito garantito” e ha statuito (Cass. 2263/2006) che “una volta scaduta l’obbligazione principale, ai fini della determinazione della tempestività della escussione della relativa garanzia, le norme dell’art. 1957 c.c., possiedono carattere generale e derogabile, atteso che le parti possono derogare a tali previsioni fissando, come nella specie, un termine convenzionale esplicito per tale escussione decorso il quale la garanzia perderà la sua efficacia, la valutazione del carattere decadenziale di tale termine essendo peraltro insindacabile in sede di giudizio di legittimità”.

In relazione poi alla liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c., questa Corte da ultimo (Cass. 4112/2016) ha chiarito che “in tema di liberazione del fideiussione, l’autorizzazione di cui all’art. 1956 c.c. non è configurabile come accordo “a latere” del contratto bancario cui la garanzia accede, sicchè non richiede la forma scritta “ad substantiam” e può essere ritenuta implicitamente e tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, laddove emerga perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito”.

Nella specie, il Tribunale ha sostanzialmente considerato irrilevante la mancata richiesta della suddetta autorizzazione da parte della banca, atteso che la conoscenza delle condizioni economiche doveva ritenersi comune a debitore e fideiussore, ovvero presunta in ragione della qualità rivestita dai garanti all’interno della società debitrice principale.

Quanto dedotto dal ricorrente non configura violazioni di diritto sostanziale presenti nella decisione impugnata, cosicchè il riferimento alle norme civili (artt. 1956 e 1957 c.c.) risulta palesemente inconferente, giacchè quel che viene in discussione è unicamente il modo in cui il Tribunale, cui competeva farlo, ha valutato le risultanze documentali acquisite agli atti. Si è trattato, dunque, di una valutazione di merito, come tale di stretta competenza della corte territoriale, che il riferimento alla documentazione prodotta rende adeguatamente motivata.

3. La seconda censura, quanto all’omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., è infondata, essendosi il Tribunale comunque pronunciato sull’eccezione, in relazione agli effetti sul rapporto oggetto di lite del saldo di altro conto ivi girocontato, ritenendola del tutto carente di prova e comunque ininfluente sul rapporto di dare-avere azionato.

Quanto poi alla denuncia riferita all’art. 360 c.p.c., n. 5 (da scrutinare in base al testo di tale disposizione risultante delle modifiche recate dal D.L. n. 83 del 2012, poichè la sentenza impugnata risulta depositata in data successiva all’11 settembre 2012) si rileva che nel mezzo di ricorso non si indicano fatti storici (della cui deduzione nel giudizio di merito venga dato conto nel rispetto del canone dell’autosufficienza del ricorso per cassazione) il cui esame, omesso nella sentenza gravata, avrebbe portato ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa, ma ci si limita a criticare l’apprezzamento delle risultanze processuali operato dal giudice di merito, contrapponendo a tale apprezzamento quello ritenuto più corretto dalla parte e sviluppando argomenti di mero fatto che non possono essere scrutinati in sede di legittimità.

4. Il terzo motivo è inammissibile.

Quanto alle condizioni economiche contrattuali disciplinanti l’apertura di credito, il Tribunale ha ritenuto che, dall’esame della documentazione, emergesse comunque il rinvio espresso per relationem al contratto di conto corrente di corrispondenza. La doglianza, sul punto, oltre che carente di autosufficienza, è del tutto generica.

In ordine alla contestazione sull’entità del saldo finale del conto corrente, nel quale non si sarebbe tenuto conto dell’andamento di altro conto relativo alla linea di credito concessa per anticipazioni su documenti, vero che, nel contratto di conto corrente, l’approvazione anche tacita dell’estratto conto, ai sensi dell’art. 1832 c.c., comma 1, preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell’estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell’inclusione o dell’eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 30000/2018), ma, nella specie, la doglianza sull’illegittimità dell’operazione contabile di giroconto risulta del tutto generica.

Quanto alla mancata ammissione di consulenza tecnica contabile, di recente questa Corte (Cass. 30218/2017; Cass. 10373/2019) ha ribadito che “la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”.

5. La quarta censura è assorbita (essendo stata formulata sul presupposto dell’accoglimento delle pregresse doglianze).

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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