Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.4489 del 19/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5632/2018 proposto da:

T.D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Valeri n. 1, presso lo studio dell’avvocato Germani Mauro, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Biscarini Enrico, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Interporto Marche S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio dell’avvocato Stella Richter Paolo, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Comune di Jesi, Regione Marche, R.G., S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 513/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 08/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/01/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 513/2013, depositata l’8/8/2013, – in controversia promossa dall’Architetto T.D.G., nei confronti della Interporto Marche spa, del Comune di Jesi, della Regione Marche, dell’Ing. R.G. e dell’Ing. S.M. per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti all’illecita utilizzazione, nell’ambito del completamento del primo lotto di lavori (a seguito di fallimento di una prima società incaricata, la *****), avvenuta nelle forme del plagio, contraffazione ed usurpazione autorale, del “progetto generale architettonico dell’Interporto nel Comune di *****” dallo stesso attore ideato e redatto, – ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, del 2009, che aveva (respinte le domande avanzate dall’attore nei confronti del Comune, della Regione Marche e degli altri professionisti) accolto, per quanto di ragione, la domanda dell’attore, condannando la società Interporto Marche ad inserire “nella cartellonistica il nome dell’architetto T.D.G. come progettista dell’Interporto Marche in luogo dell’Ing. R.G.” (dovendosi ritenere che il progetto R. fosse un completamento del progetto del T., con conseguente illegittima pretermissione del nome di quest’ultimo nella cartellonistica di cantiere) ed a risarcire all’attore un danno morale di Euro 1.000.000,00, in moneta attuale, essendosi ritenuto che il T. non fosse invece legittimato ad agire a tutela del diritto patrimoniale di sfruttamento dell’opera, trasferito alla fallita società *****.

I giudici d’appello hanno: a) accolto il gravame della Interporto Marche spa, la quale con unico motivo si doleva della statuizione di condanna a proprio carico, deducendo che il contenuto del cartello di cantiere era disciplinato da regolamento edilizio comunale ed era previsto solo l’inserimento del nominativo del progettista, vale a dire dell’autore del progetto esecutivo (nella specie, in relazione al primo stralcio del primo lotto funzionale dell’opera, l’Ing. R., quale indicato nella Delib. n. 127 del 1997, comunale, e del direttore dei lavori), respingendo la domanda dell’Arch. T. “diretta ad ottenere la condanna della spa Interporto al risarcimento del danno conseguente al mancato inserimento del proprio nome nel cartello di cantiere, nonchè l’inserimento del suo nome nel cartello medesimo”; b) respinto l’appello incidentale del T. (in punto di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale).

In particolare, la Corte d’appello ha rilevato che era infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame principale di Interporto Marche (per non essere stato contestato il capo della decisione di primo grado con il quale si sarebbe affermata la paternità del progetto generale in capo al T.), in quanto “la questione relativa la paternità dell’opera è estranea quindi alla verifica della condotta illecita della spa Interporto, secondo la prospettazione contenuta nell’atto di appello”, avendo inteso l’appellante dimostrare la legittimità del proprio comportamento, posto in essere sulla base di Delibere del consiglio comunale di Jesi che avevano autorizzato la realizzazione delle opere edili, indicando l’Ing. R. come autore del progetto esecutivo. Peraltro, osservava la Corte, l’inserzione del nome del progettista nel cartello di cantiere aveva esclusivamente il fine di consentire a terzi di individuare i soggetti responsabili dell’opera in caso di lesioni di diritti di soggetti estranei.

Passando poi all’esame dell’appello incidentale dell’Arch. T., la Corte distrettuale ha osservato, anzitutto, che l’attore non aveva proposto in primo grado una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., avanzata solo in appello; la Corte di merito ha quindi respinto il primo motivo di impugnazione, concernente il profilo della lesione del diritto di sfruttamento economico dell’opera dell’ingegno, rilevando che: a) non era provato che la ***** avesse commissionato al T. il progetto dell’opera, in quanto il contratto in essere tra le parti del 1987 concerneva solo il conferimento dalla prima al secondo del coordinamento generale dell’opera e lo svolgimento delle attività relative all’esecuzione del progetto Interporto Marche, che già quindi all’epoca esisteva; 2) neppure era noto chi avesse dato il progetto in questione alla Interporto ed a che titolo; 3) era emerso, dalla CTU espletata in primo grado, che il Comune di Jesi, con Delib. del 1989, aveva approvato una variante del Piano regolatore generale sulla base degli elaborati progettuali forniti dal T. (il quale non aveva mosso alcuna doglianza al riguardo), che così era divenuto una sorta di “scheda di piano”, “assimilabile ad un progetto di lottizzazione, adottato dal Comune di Jesi, sicchè tutti i progetti successivi dei singoli lotti dovevano necessariamente rifarsi al progetto urbanistico per allineamenti, volumi, altezze, eccetera”; 4) di conseguenza, la progettazione esecutiva riguardante la realizzazione dell’opera, redatta dall’Ing. R., da un lato, necessariamente doveva essere conforme alle previsioni dettagliate dello strumento urbanistico adottato dal Comune, “sulla base delle indicazioni contenute del progetto T.” e doveva quindi definirsi “un legittimo completamento” di questo e, dall’altro lato, la progettazione generale realizzata dal T. del primo stralcio del primo lotto, come accertato anche dal CTU, non era suscettibile di esecuzione e che solo con “il completamento degli elaborati da parte dell’Ing. R. fu possibile ottenere un progetto effettivamente eseguibile”; 5) ai fini dell’azione ex art. 2041 c.c., sarebbe stato necessario conoscere il compenso dallo stesso percepito dal suo (ignoto) committente.

La Corte d’appello ha quindi respinto il secondo motivo di gravame incidentale, in punto di violazione dell’art. 2575 c.c. e degli artt. 1 e 2 L.A., rilevando che: 1) l’opera progettuale del T. non presentava, come risultante dalla CTU, alcuna originalità nè stilistica nè strutturale, non potendo essere considerata tutelabile l’idea in sè di “realizzare un’articolata struttura destinata al collegamento tra la viabilità ferroviaria, stradale, portuale, aerea, in modo da favorire la circolazione razionale delle merci”, struttura diffusa da anni sul territorio nazionale e internazionale; 2) di conseguenza, non poteva ritenersi integrato il dedotto plagio, in quanto difettava la stessa esistenza di un’opera dell’ingegno, sotto il profilo della compiutezza espressiva e della novità, tutelabile.

Avverso la suddetta pronuncia, notificata il 4/9/2013, l’Arch. T.D.G. propone ricorso per cassazione, notificato il 915/2/2018, affidato a due motivi, nei confronti della Interporto Marche spa (che resiste con controricorso notificato il 26-29/3/2018) e dell’Ing. S.M., Ing. R.G., Comune di Jesi e Regione Marche, che non svolgono difese. La controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, nonchè l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello principale di Interporto Marche, per mancata valutazione delle prove addotte in istruttoria e della documentazione prodotta; con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, nonchè l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al rigetto dell’appello incidentale.

2. La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso per cassazione, producendo (all. C) copia della sentenza impugnata con relata di notifica apposta in calce (del 4/9/2013), rilevando che la proposta revocazione avverso la medesima sentenza della Corte d’appello non valesse a sospendere automaticamente i termini per proporre ricorso per cassazione, in difetto di specifica istanza ex art. 398 c.p.c., comma 3. In ogni caso, in sede di inibitoria, chiesta dal T., la Corte d’appello di Ancona, con ordinanza del 29/10-12/11-2013, ha respinto l’istanza, senza adottare alcuna decisione sulla questione afferente alla sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione.

A detta deduzione ed allegazione, il ricorrente non ha replicato, non avendo depositato memoria.

3. Il ricorso è improcedibile, per mancato deposito della copia della sentenza impugnata nel termine di cui all’art. 369 c.p.c..

Nella specie, la sentenza della Corte d’appello di Ancona qui impugnata, n. 513/2913, risulta, al contrario di quanto dedotto nell’intestazione del ricorso per cassazione, essere stata notificata al T. il 4/9/2013 (vedasi all. C) atti controricorrente), come eccepito dalla Interporto Marche.

Ora, “nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il cosiddetto termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza” e “qualora, o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine d’impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello della eventuale inammissibilità”. (Cass. S.U. 9005/2009; Cass. 7469/2014; Cass. 1295/2018).

Il ricorrente non ha depositato copia della sentenza impugnata correlata da relata di notifica.

4. Il ricorso è comunque altresì inammissibile per tardività, essendo stato notificato, a fronte di sentenza impugnata del 2013, già impugnata per revocazione, solo nel 2018.

In generale, la notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello equivale alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, cosicchè la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine lungo dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello breve dalla notificazione della citazione per revocazione, e la proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione (Cass. 1196/2006; Cass. 14267/2007; Cass. 7261/2013; Cass. 22220/2019).

Nella specie, peraltro, la sentenza della Corte d’appello risulta essere stata notificata nel settembre 20013.

Il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, può sospendere il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4. Tale effetto sospensivo si produce, tuttavia, “soltanto a seguito del provvedimento del giudice, e non della semplice richiesta della parte (che peraltro può essere contenuta anche in atto distinto dalla citazione per revocazione), e ciò non contrasta, manifestamente, con il diritto di difesa, la cui garanzia costituzionale si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall’ordinamento processuale, salva l’esigenza della effettività della tutela del medesimo diritto, che nella specie appare pienamente rispettata, atteso che la parte dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere il provvedimento del giudice sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere” (Cass. 12703/2007; Cass. 12701/2014; Cass. 18913/2020).

Le Sezioni Unite (Cass. 21874/2019) hanno poi precisato che “l’art. 398 c.p.c., comma 4, secondo inciso, deve interpretarsi nel senso che l’accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell’istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l’effetto sospensivo (come, del resto, l’eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione, se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell’istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice”.

La proposizione dell’istanza di revocazione avverso la sentenza impugnabile in cassazione in pendenza del relativo termine comporta, ex art. 398 c.p.c., comma 4, la sospensione (e non l’interruzione) di quest’ultimo fino al momento della comunicazione della sentenza sulla revocazione, sicchè il ricorso per cassazione può ritenersi tempestivo solo se, dalla data di quella comunicazione (che spetta al ricorrente dimostrare), non sia decorsa la parte residua del termine sospeso (Cass. 3680/2016).

Nella specie, il ricorrente ha atteso addirittura che si pronunciasse la Corte d’appello sulla chiesta revocazione della sentenza n. 513/2013, quando il termine breve per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello notificatagli (di 60 gg.) era pacificamente scaduto, in difetto di sospensiva disposta dal giudice a quo della revocazione.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato improcedibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 7.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472