Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4548 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19274-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1183/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE ALFONSINA.

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento, ha ritenuto illegittima l’iscrizione d’ufficio di V.L. alla gestione separata da parte dell’Inps, al fine di conseguire il pagamento del debito contributivo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell’anno 2008;

la Corte territoriale, pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte con le sentenze n. 30344/2017 e n. 30345/2017 e successive del 2018, ha sostenuto che, trattandosi di uno strumento residuale, la gestione separata non riceve applicazione qualora la tutela previdenziale del libero professionista iscritto ad albi o elenchi di categoria è rimessa alla competenza gestionale esclusiva delle casse private di appartenenza;

la stessa Corte ha altresì ritenuto estinta per intervenuta prescrizione l’obbligazione contributiva, considerando quale termine a quo di decorrenza del termine la data di esigibilità del credito;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;

V.L. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26 e ss. e del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12, conv.to con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; nonchè in connessione con le predette disposizioni della L. 4 marzo 1958, n. 179, art. 3; della L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; dello Statuto INARCASSA – Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti approvato con D.I. 28 novembre 1995, artt. 7, 23 e 37 (comunicato del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20.12.1995, n. 1189700, in G.U., 20.12.1995, n. 296) applicabile ratione temporis”;

censura l’erronea interpretazione del quadro normativo di riferimento offerta dalla Corte territoriale, sostenendo che dalle norme richiamate in epigrafe avrebbe dovuto dedursi che l’odierno controricorrente era tenuto, comunque, ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c.; della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2), del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, così come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, conv. con modificazioni nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, così come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F), e art. 36 ter”;

contesta la decisione nel punto in cui ha ritenuto decorrere il dies a quo della prescrizione quinquennale dalla scadenza del pagamento dei contributi, e non invece dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, unica data dalla quale l’ente entra nella materiale possibilità di conoscere con certezza la sussistenza di un’obbligazione contributiva e l’ammontare della stessa;

denuncia, inoltre, la mancata applicazione della sospensione del termine di prescrizione quinquennale in attuazione dell’art. 2941 c.c., n. 8, per non avere, la Corte territoriale, tenuto conto che dagli elementi acquisiti al processo era risultata omessa la compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi da parte del V.;

la decisione sul punto concernente il valore di presunzione di occultamento da attribuirsi all’omessa compilazione, da parte del libero professionista, del quadro RR della dichiarazione dei redditi involge una questione interpretativa, che è stata già rimessa alla Quarta Sezione;

è necessario pertanto rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione della sezione ordinaria.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 10 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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