Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4600 del 19/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15137-2019 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresèntata e difesa dall’avvocato ARMANDO FALLICA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 121/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 05/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa PONTERIO CARLA.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 121 pubblicata il 5.4.19 la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento dell’appello dell’Inps e in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di D.A. volta alla declaratoria di illegittimità della pretesa restitutoria dell’INPS sul presupposto dell’indebita erogazione dell’indennità di accompagnamento per il periodo 1.6.2009-31.5.2012;

2. la Corte territoriale ha premesso come fosse pacifico tra le parti che la D. non avesse titolo per beneficiare dell’indennità di accompagnamento nell’intero periodo sopra indicato in quanto la competente Commissione medica, con verbale comunicato alla predetta, aveva riconosciuto l’inabilità al 100% ma non i requisiti necessari per l’indennità di accompagnamento;

3. avverso tale sentenza D.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso D.A. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto della controversia; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., del D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988;

6. premessa la natura assistenziale dell’indebito in oggetto, la ricorrente ha rilevato come i giudici di appello avessero omesso di esaminare il fatto pacifico per cui l’erogazione dell’indennità di accompagnamento era imputabile all’errato decreto prefettizio n. 231822 dell’8.3.2011, comunicato all’INPS e alla D.;

7. la denuncia di violazione di legge è argomentata sul rilievo della applicabilità alla fattispecie in esame (non delle disposizioni che regolano l’indebito per insussistenza dei requisiti sanitari o reddituali bensì) delle disposizioni sull’indebito assistenziale per mancanza in via generale dei requisiti di legge (D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, conv. dalla L. n. 29 del 1977; del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, conv. dalla L. n. 291 del 1988) che, in deroga all’art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei erogati a decorrere dalla data del provvedimento che ha accertato l’indebito;

8. l’INPS ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per confusione e difetto di specificità dei motivi, formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

9. l’eccezione preliminare dell’INPS non può essere accolta atteso che il ricorso in esame consente di individuare le statuizioni della sentenza oggetto di censura e i motivi per cui si chiede la cassazione;

10. il ricorso non può trovare accoglimento;

11. questa Corte ha precisato che il regime dell’indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell’art. 2033 c.c., in ragione dell'”affidamento dei pensionati nell’irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede” in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia” (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua “alla luce dell’art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l’erogazione (…) non sia (…) addebitabile” al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431);

12. in materia di indebito assistenziale, questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223 del 2020; n. 26036 del 2019; n. 28771 del 2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372 del 2019), a questioni di altra natura (come ad es. l’esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell’indennità di accompagnamento (Cass. 5059 del 2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge;

13. le disposizioni sull’indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza, in via generale, dei requisiti di legge (escludendosi, quindi, le norme che regolano espressamente la sorte dell’indebito per difetto del requisito sanitario o di quello reddituale) vanno individuate nel D.L. n. 850 del 1976, art. 3-ter, convertito in L. n. 29 del 1977, secondo cui “Gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore.., degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”, nonchè nel D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988, che recita: “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”;

14. si tratta, dunque, di norme speciali rispetto all’art. 2033 c.c. (v. Cass. n. 19638 del 2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n. 17216 del 2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l’indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte;

15. nel caso in esame, la disciplina invocata da parte ricorrente non può trovare applicazione in quanto si è di fronte ad una ipotesi di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore nel decreto prefettizio, peraltro noto alla stessa richiedente a cui era stato tempestivamente comunicato il verbale negativo sul punto della Commissione medica;

16. in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l’ordinaria disciplina dell’indebito civile;

17. in tal senso si è espressa questa Corte (Cass. n. 5059 del 2018) a proposito, ad esempio, dell’indebito relativo alla indennità di accompagnamento corrisposta a chi si è accertato essere stato nel relativo periodo ricoverato in istituto di cura a carico dell’erario, in ragione della insussistenza ab origine della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, rappresentata dal mancato ricovero carico dell’erario;

18. parimenti, si è ritenuta applicabile la disciplina di cui all’art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo in caso di insussistenza della condizione di erogabilità della prestazione consistente nella mancata percezione di altro trattamento incompatibile secondo il dettato legislativo (cfr. Cass. n. 15759 del 2019);

19. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

20. le spese di lite sono regolate secondo il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

21. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17;

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2021

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