Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.4667 del 22/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17578/2015 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ACERO 2-A, presso lo studio dell’avvocato GINO BAZZANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO PULIATTI;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA “*****”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO MEDA 35, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MICHELI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1560/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/01/2015 R.G.N. 3111/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GINO BAZZANI per delega Avvocato ANTONIO PULIATTI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1560/2014, depositata il 27 gennaio 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda proposta nei confronti della ASL Roma ***** da F.P., titolare di incarico a tempo indeterminato di “continuità assistenziale” (già guardia medica), domanda diretta a conseguire – previo accertamento della violazione dell’Accordo collettivo nazionale 20/1/2005 e dell’Accordo integrativo della Regione Lazio 14/3/2006 – il riconoscimento del diritto ad un aumento del compenso orario nella misura del 50% in relazione al mancato rispetto, da parte dell’Azienda, del rapporto ottimale medico/residenti e alle maggiori prestazioni che ne erano derivate.

2. La Corte ha ritenuto che l’aumento richiesto non potesse trovare fondamento nella clausola dell’art. 36 dell’Accordo integrativo regionale concernente il fabbisogno di medici nelle zone disagiate, il presupposto dell’incremento rinvenendosi, in tale fattispecie, in una caratteristica oggettiva della zona e, in particolare, nella difficoltà di raggiungerla, che era situazione non suscettibile di applicazione al caso dello sfavorevole rapporto numerico fra popolazione e addetti alla guardia medica; ha inoltre rilevato la sostanziale assenza di prova circa una più intensa attività del medico in rapporto al numero dei residenti nella zona di competenza, posto che lo scostamento dal rapporto ottimale non poteva di per sè costituire indizio concludente del raddoppio, in concreto, delle sue prestazioni; ha poi osservato che l’impegno, previsto nell’art. 36 dell’Accordo regionale, a individuare modalità anche incentivanti in caso di non raggiunta completezza delle piante organiche non poteva sopperire al difetto di tale prova, dato il carattere generale della previsione e l’assenza, comprensibile data la sede contrattuale, di indicazioni di sorta sulle ricadute concrete della incompletezza degli organici.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Dott. F.P., con quattro motivi, cui ha resistito con controricorso l’Azienda Unità Sanitaria Roma “*****”.

4. Il ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata: (1.1.) violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici (artt. 1362,1363,1365,1366,1367 c.c.) per avere la Corte di appello erroneamente escluso la possibilità di estendere, alla fattispecie dedotta in giudizio, la norma dettata per le “aree disagiate” dall’art. 36 Accordo Integrativo della Regione Lazio 26 marzo 2006, anche tenuto conto delle previsioni in materia di cui all’art. 64 Accordo Collettivo Nazionale 20 gennaio 2005; (1.2.) violazione e falsa applicazione dell’art. 1359 c.c. e dell’art. 2932 c.c., posto che l’Amministrazione era rimasta del tutto e colpevolmente inerte di fronte all’obbligo, stabilito dall’art. 36 dell’Accordo Integrativo, di definire, nei dodici mesi successivi alla sua approvazione, modalità anche incentivanti per sopperire alle sofferenze di organico, così violando l’obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione e legittimando l’emissione di una pronuncia che producesse gli effetti del contratto non concluso; (1.3.) violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., l’inadempimento dell’obbligo, di cui all’art. 36 cit., da valutarsi anche secondo i parametri di correttezza e buona fede, dando luogo a responsabilità contrattuale della P.A.; (1.4.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e degli artt. 1226 e 2056 c.c., posto che il lavoratore, ove l’obbligo dell’Amministrazione di pervenire alla stipula di un successivo accordo per la quantificazione dei compensi dovuti per le prestazioni usuranti, non fosse suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., avrebbe comunque diritto al risarcimento danni, e cioè al ristoro delle utilità perdute per tutto il periodo del protrarsi dell’inadempimento, determinabili anche in via equitativa; (1.5.) violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c., non avendo la Corte di appello, a differenza del giudice di primo grado, ritenuto – in applicazione di tale norma e stante la carenza di un accordo raggiunto nei dodici mesi successivi all’approvazione dell’Accordo Integrativo – di determinare il corrispettivo “in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 Cost., in relazione alla natura usurante di un’attività medica richiesta con una frequenza doppia rispetto all’ordinario e caratterizzata da una più numerosa e differenziata casistica di patologie.

3. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, nonchè per vizio di motivazione, non avendo il giudice di appello posto a fondamento della propria decisione, e quindi avendo anche omesso di esaminare, il fatto notorio, per il quale l’intensità e lo sforzo di erogazione della prestazione resa dal medico (o da un lavoratore che, più in generale, presti un qualsiasi servizio a beneficio di una popolazione indistinta), sono correlati alla densità abitativa dei residenti in una determinata zona.

4. Con il quarto il ricorrente deduce ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 6, la nullità della sentenza impugnata in quanto affetta da una radicale anomalia motivazionale, avendo, in maniera del tutto illogica, affermato l’invarianza della gravosità della prestazione a fronte di un rapporto medico/pazienti doppio rispetto a quello contrattualmente previsto, senza considerare il profilo anche qualitativo di tale maggiore gravosità e il fatto notorio.

5. Ciò posto, risulta prioritario l’esame del terzo e del quarto motivo di ricorso, con i quali viene censurata la sentenza di appello nella parte in cui la Corte ha ritenuto l’assenza di prova relativamente alla prestazione di una più intensa e gravosa attività per effetto dello sfavorevole rapporto medico/assistiti.

6. Al riguardo la Corte di appello ha rilevato che “lo scostamento dal rapporto ottimale” non può “di per sè costituire indizio concludente del raddoppio, in concreto, delle prestazioni”, precisando, quindi, come “l’impegno contenuto nell’art. 36 dell’Accordo integrativo a individuare modalità incentivanti in caso di non raggiunta completezza delle piante organiche” non possa “sopperire a tale prova, dato il carattere generale della previsione e l’assenza, comprensibile data la sede contrattuale, di indicazioni di sorta sulle ricadute concrete della incompletezza degli organici”.

7. Su tali premesse la sentenza impugnata si sottrae, in primo luogo, alla critica espressa con il quarto motivo, poichè “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Sez. U. n. 22232/2016; conforme Cass. n. 13977/2019); mentre, nel caso di specie, il giudice di merito ha ben chiarito su quali basi poggiasse il proprio convincimento, richiamando, con l’espressione in concreto, l’indispensabilità di un insieme di elementi che conferissero determinatezza, nella realtà dei fatti e delle situazioni, alla dedotta (in astratto) maggiore gravosità della prestazione, oltre schemi preconcetti e aprioristici, e, sotto altro profilo, valutando l’inidoneità dell’art. 36 dell’Accordo Integrativo Regionale, là dove prevede l’impegno a individuare modalità incentivanti in caso di sofferenze di organico, a fornire la prova richiesta.

8. Parimenti infondato risulta il terzo motivo.

8.1. In proposito si deve anzitutto ribadire il principio, secondo il quale “Il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, e non anche elementi valutativi che implicano cognizioni particolari ovvero nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, attiene all’esercizio di un potere discrezionale; pertanto la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2, può configurarsi solo quando il giudice ne abbia fatto positivamente uso e non anche ove non abbia ritenuto necessario avvalersene, venendo in tal caso la censura ad incidere su una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità” (Cass. n. 7726/2019).

8.2. Con riferimento alla nozione di fatto notorio e ai limiti stringenti della sua portata applicativa, è stato, d’altra parte, affermato che “Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che tra le nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni specifiche di natura tecnica e quegli elementi valutativi che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati estimativi” (Cass. n. 33154/2019); e inoltre affermato che “Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati nè controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Ne consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati, nonchè quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poichè questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie” (Cass. n. 6299/2014).

9. L’accertamento compiuto dalla Corte di merito, di cui sopra (n. 5 e n. 6), ha carattere fondamentale, per l’idoneità a sorreggere in via autonoma la decisione di rigetto della domanda, e, siccome non oggetto di una critica adeguata, consente di ritenere assorbite le ulteriori censure svolte dal ricorrente: dovendosi comunque rilevare come il secondo motivo sia infondato, poichè “Il principio della retribuzione sufficiente di cui all’art. 36 Cost., riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non può essere invocato in tema di compenso per prestazioni lavorative autonome, ancorchè rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell’ambito di un rapporto di collaborazione” (Cass. n. 5807/2004; conformi, fra le altre: Cass. n. 16059/2003; n. 13941/2000); dovendosi rilevare, inoltre, come attraverso le censure sub 1.2., 1.3. e 1.4. siano poste questioni e temi di indagine nuovi, non compresi nel giudizio di appello, e pertanto non prospettabili per la prima volta nella sede di legittimità (Cass. 907/2018, fra le molte conformi) e, quanto alla censura sub 1.5., come essa, pur denunciando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, non individui le affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contrasto con la norma richiamata, rifluendo sostanzialmente nelle già esaminate (e infondate) critiche di ordine motivazionale.

10. Consegue da quanto sopra che il ricorso deve essere respinto.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 3.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2021

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