LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10042-2013 proposto da:
C.G. in proprio e quale legale rappresentante della D.E.C. S.a.s. di C.G. e R.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO ROMANELLI GRIMALDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 85/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 29/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camerà di consiglio del 13/11/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 85/18/12, depositata il 29 febbraio 2012, ha rigettato l’appello della D.E.C. sas di C.G. e R.D. e confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto l’originario ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento IVA relativo a IVA e IRAP dell’anno 2004;
2. avverso detta sentenza la D.E.C. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi;
3. l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 29, e dell’art. 102 c.p.c.;
2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, artt. 5, 6, 7,10, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, in ordine alla carenza di motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, nonchè, in relazione al medesimo punto, la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza di secondo grado;
3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, in ordine alla eccepita inesistenza della società di fatto, nonchè, in relazione al medesimo punto, la carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
4. con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in ordine all’accertamento della partecipazione della contribuente alla frode accertata;
5. con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 9,10 e 17, in ordine alla dedotta illegittimità del procedimento di irrogazione delle sanzioni, nonchè, in relazione al medesimo punto, la carenza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione;
6. il primo motivo è fondato e assorbente;
7. secondo il costante insegnamento di questa S.C., nel processo tributario il litisconsorzio necessario opera, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. 04/01/2005, n. 121); tra queste rientra l’ipotesi in cui sia compiuto un accertamento riguardante il reddito di una società di persone e, per imputazione, i redditi di partecipazione dei soci della società, ma gli atti impositivi o di riscossione siano impugnati soltanto da uno di tali soggetti, indipendentemente dal fatto che gli atti siano stati notificati a tutti tali soggetti o soltanto ad alcuni (Cass., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815 e successive, tra cui Cass. 14/12/2012, n. 23096, Cass. 25/06/2018, n. 16730);
8. il litisconsorzio necessario sussiste anche quando la situazione appena descritta riguardi i soci di una società di fatto (Cass. 03/10/2018, n. 24025);
9. nella specie, l’accertamento è stato fatto nei confronti della D.E.C. sul presupposto che la stessa fosse parte di una frode carosello e avesse operato acquisti da una ditta individuale – la Technology X di Ca.As. – che è stata ritenuta inesistente e creata al solo scopo di sfruttare il regime di agevolazione fiscale; secondo l’avviso di accertamento, e come emerge tanto dalla sentenza impugnata quanto dal controricorso, il coinvolgimento della D.E.C. nella frode sarebbe dimostrato, tra l’altro, dalla affermata esistenza di una società di fatto tra la stessa D.E.C., la Technology X di Ca.As. e un terzo soggetto, la Contact Tecnologie s.r.l.; il che ha portato a imputare a ciascuno di tali tre soci di fatto il 33% del reddito sociale complessivo;
10. dunque, l’odierna ricorrente risulta destinataria dell’accertamento sia come partecipante alla frode carosello e dunque ai fini del recupero nei suoi confronti della maggiore IVA dovuta, sia quale titolare di un maggior reddito imponibile e della conseguente maggior imposta dovuta (IRAP);
11. ne consegue la necessità di coinvolgere nel processo anche la società o almeno, trattandosi di una ipotizzata società di fatto, i soci della stessa, dalla cui ipotizzata sussistenza deriva l’imputazione del reddito a ciascuno di essi;
12. come più volte chiarito da questa S.C., “non è idonea ad impedire tale conseguenza la natura delle imposte oggetto di accertamento perchè, seppur sia vero che un problema di litisconsorzio non si pone per l’IVA, ad analoga conclusione non può pervenirsi quanto all’IRAP, che è imposta pure oggetto di accertamento, posto che con riferimento a tale tributo questa Corte ha affermato che, trattandosi di imposta assimilabile all’ILOR – in forza del suo carattere reale, della sua non deducibilità dalle imposte sui redditi e della sua proporzionalità (cfr. D.lgs. n. 446 Il Presidente del 1997, art. 17, comma 1, e art. 44) – ed essendo essa imputata per trasparenza ai soci, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, al pari delle imposte sui redditi, sussiste la necessità del litisconsorzio tra società e soci” (Cass. 03/10/2018, n. 24025, citata, Cass. 27/07/2016, n. 15566, sulla scia di Cass., Sez. U., 20/06/2012, n. 10145);
13. l’integrazione del contraddittorio resta necessaria nonostante il fatto – dedotto nel controricorso – che anche nei confronti degli altri due ipotizzati due soci di fatto, la Technology X di Ca.As. e la CONTACT TECNOLOGIE s.r.l., un giudizio si sia svolto e si sia concluso in senso irrevocabilmente favorevole all’Amministrazione, per mancata impugnazione delle sentenze di merito da parte dei contribuenti soccombenti;
14. va infatti ricordato che l’art. 1306 c.c., esclude che la sentenza favorevole al creditore, resa tra questi e uno dei coobbligati in solido, possa avere efficacia nei confronti degli altri non debitori;
15. è vero che, sempre secondo la ricostruzione operata da Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008, le sentenze passate in giudicato nei confronti dei coobbligati, pur non producendo gli effetti tipici del giudicato appunto per il divieto dell’art. 1306, possono essere comunque valutate dal giudice, al pari di ogni altro documento prodotto in giudizio, purchè tale valutazione sia assistita da adeguata motivazione (v. anche Cass. 18/05/2009, n. 11459); va tuttavia osservato che nella specie) menzionate dall’Agenzia, non sono state prodotte nel giudizio di cassazione dall’Agenzia stessa, la quale ne ha solo citato gli estremi, non consentendo al Collegio nemmeno di tentare una simile valutazione;
16. pertanto, spetterà eventualmente al giudice del rinvio compierla;
17. nè può dirsi, come fa invece l’Agenzia, che l’integrazione del contraddittorio non sia necessaria in quanto la D.E.C. avrebbe sollevato solo eccezioni personali, come ad es. la qualità di socio: la D.E.C. ha contestato la stessa esistenza della società di fatto, così mettendo in discussione il presupposto sulla cui base è stata accertato il suo maggior reddito da partecipazione (v. pag. 6 del ricorso);
18. in conclusione, il primo motivo merita accoglimento, con assorbimento degli altri;
19. constatato il difetto d’integrità del contraddittorio, la sentenza impugnata va dichiarata nulla e va disposto il rinvio al giudice di primo grado, ossia alla competente Commissione tributaria provinciale di Napoli in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14;
20. a quest’ultimo riguardo, va osservato che l’odierna ricorrente, oltre ad essere, secondo l’impostazione dell’Ufficio fatta propria dalla CTR, socia di una società di fatto, è a sua volta una società di persone, più precisamente una società in accomandita semplice, di cui non risulta siano stati chiamati in giudizio i soci in quanto tali;
21. il giudice del rinvio dovrà pertanto ordinare l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti dei soci della D.E.C. s.a.s. di C.G. e R.D. e c. o degli altri soggetti che comunque risultino parte del rapporto controverso;
22. infine, il giudice dovrà regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, in diversa composizione, perchè provveda a nuovo giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione nei confronti dei soci e dei soggetti che comunque risultino parte del rapporto controverso, regolando anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021