LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 2243-2016 proposto da:
CHIESA DI SANTO STEFANO, PARROCCHIA MADONNA DEL CARMINE, IN PERSONA DEL LORO PARROCO RAPPRESENTANTE P.T., DON Q.S. ANCHE IN PROPRIO, elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MARIA JONE CIABATTINI, rappresentati e difesi dall’avvocato FABIO BROGLIA;
– ricorrenti –
contro
L.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato ELIO LUDINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE BUFFA, LAURA BUFFA;
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 1074/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2020 dal consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per parziale inammissibilità, in subordine il rigetto dei motivi V, VII e VIII del ricorso per resto il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato SCOTTO CIABATTINI, con delega scritta che si riporta agli atti depositati.
CONSIDERATO in FATTO
La Parrocchia Madonna del Carmine e Chiesa di Santo Stefano correnti in ***** in persona del Parroco Don Q.S., nonchè quest’ultimo anche in proprio ricorrono a questa Corte per la cassazione della sentenza n. 1074/2015 della Corte di Appello di Genova.
Quest’ultima, in parziale accoglimento dell’appello innanzi ad essa interposto dalle medesime parti oggi ricorrenti ed in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Chiavari n. 373/2008, riduceva, nella sostanza, l’entità della somma (determinata in Euro 18.057,0) dovuta a titolo di danno non patrimoniale dalle parti appellanti – odierne ricorrenti in favore dell’appellata odierna intimata.
Con la decisione del Tribunale di prima istanza era stata accolta la domanda della odierna controricorrente L.F. volta all’accertamento della non tollerabilità delle immissioni sonore dovute al suono delle campane nell’abitazione della stessa provenienti dall’adiacente campanile delle chiese parrocchiali.
Il Tribunale, nell’occasione, condannava la Parrocchia alla riduzione delle emissioni sonore nei limiti di tollerabilità indicati in sentenza, accogliendo – altresì – la domanda di risarcimento per danno determinata nell’entità di Euro 60.019,37, di poi – come innanzi specificato – ridotta in appello dalla Corte genovese, che pronunciava all’esito del Gravame delle odierne parti ricorrenti fondato su sei motivi. Il ricorso è basato su nove motivi ed è resistito con controricorso della parte intimata.
Parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
RITENUTO in DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di omessa esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Parti ricorrenti si riferiscono al dedotto “risalente mutismo” delle campane; prospettano, inoltre, la ricorrenza di una asserita confessione della L., confermata dal CTU, ed, in sostanza, il fatto che il suono non tollerabile delle campane sarebbe provenuto da altra Chiesa.
La censura svolta col motivo qui in esame (collegabile, come si dirà di seguito, col connesso ottavo motivo) non è ammissibile.
Con il presente motivo viene, infatti, riproposta una completa rilettura, in punto di fatto, delle risultanze istruttorie processuali.
Tali risultanze sono già state oggetto di doppia conforme valutazione svolta nella sede propria del giudizio di merito. Inoltre il motivo in esame è del tutto inammissibile per altra e dirimente ragione.
Anche a voler ammettere che il suono percepito era altro e che l’intervenuto addotto “mutismo” delle campane faceva venir meno le doglianze per cui è controversia si verterebbe, nella fattispecie e per come argomentato in ricorso, in una ipotesi di errore revocatorio dovuto (secondo prospettazione di parte ricorrente) alla circostanza che la Corte del merito avrebbe inteso male l’esatta percezione del suono non tollerabile.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La censura è svolta attraverso l’elencazione di tutta una serie di varie norme asseritamente violate.
Tuttavia la censura oggi svolta è carente in quanto non dice nè specifica quando e dove, nel corso del giudizio di merito, vi sia già stata contestazione delle varie violazioni oggi invocate, nè da quale documento o atto si estrinsechi il pregresso svolgimento della medesima censura.
Il motivo è quindi inammissibile per un duplice ordine di motivi ovvero perchè carente sotto il profilo dell’adempimento dell’onere di autosufficienza e perchè la censura, nel suo complesso, non risulta già svolta.
Al riguardo, devono richiamarsi noti e condivisi principi che questa Corte ha già avuto modo di affermare e secondo i quali “in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la “specifica” indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso esige che sia specificata in quale sede processuale il documento risulti prodotto” (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547); ed, ancora, “i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili d’ufficio.” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 30 marzo 2007, n. 7981 ed, ancora e più di recente, Sez. 6 – 1, Ord., 9 luglio 2013, n. 17041).
3.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione o falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento al punto 9 all. b del D.M. 16 marzo 1998 ed all’art. 844 c.c..
Il motivo è del tutto incentrato sulla questione (già oggetto di congrua doppia e conforme valutazione in fatto dei Giudici del merito) dell’accertamento della tollerabilità delle immissioni sonore.
Tale congruo accertamento è stato, più specificamente, svolto attraverso l’espletamento di ben due consulenze tecniche di ufficio, le cui conclusioni hanno formato oggetto di propria valutazione ad opera della Corte del merito che ha parzialmente disatteso le valutazioni tecniche.
Trattasi di valutazione di carattere strettamente meritale e come tale non più riesaminabile in sede di giudizio di legittimità.
Il motivo è, quindi, inammissibile.
4.- Con il quarto motivo di ricorso si deduce, ancora, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.M. 16 marzo 1998.
Il motivo inerisce, analogamente al precedente, alla questione dell’accertamento della tollerabilità delle immissioni sonore.
5.- Entrambi i suesposti terzo e quarto motivo possono trattarsi congiuntamente attesa la loro connessione.
Essi non possono essere ritenuti ammissibili in quanto relativi a valutazione, in fatto, di elementi ed accertamenti di natura tecnica.
La verifica della tolleranza delle immissioni sonore costituisce, difatti, attività valutativa fattuale propria delle attribuzioni del Giudice del merito (e, fra l’altro, svolta – nella concreta fattispecie- attraverso l’ausilio di apposita consulenza tecnica).
Le svolte censure attengono, quindi, a profili del tutto meritali non più riproponibili innanzi a questa Corte.
E, tanto, a maggior ragione in considerazione della valutazione correttamente espletata, in punto, da Giudici del merito conformemente ai noti criteri dettati per la concreta valutazione ex art. 844 c.c. diretta a stabilire se i rumori denunciati restino compresi o meno nei limiti della norma (Cass. civ. Sent. n. ri 3714/2014, 25019/2013 e 9434/20012).
6.- Con il quinto motivo viene dedotto il mancato esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Tale fatto dovrebbe rinvenirsi, secondo le parti ricorrenti, nella omessa valutazione del nesso di causalità fra le precise malattie evidenziate dall’attrice ed il suono delle campane. La questione su cui si incentra il motivo in esame veniva, in effetti, già posta con appositi motivi di appello.
A su tale questione (e sull’esame del connesso motivo, che – ove omesso – avrebbe dato luogo alla diversa censurabilità sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 4) vi è stato inoppugnabilmente la valutazione della Corte distrettuale. Quest’ultima ha definito come “riconducibile causalmente” all’immissione sonora una parte della cronicizzazione delle patologie evidenziate dall’attrice.
In particolare la Corte ha, in effetti, computato (e, quindi, valutato non omesso di valutare il fatto) l’intervenuta cronicizzazione. Quest’ultima è stata ritenuta connessa solo in modo parziale all’effetto delle immissioni sonore (con dimidiazione al 50% per effetto di concomitanti patologie pregresse della L.).
Il motivo è, quindi, infondato e va respinto.
7.- Con il sesto motivo del ricorso viene svolta questione relativa alla violazione dell’art. 2 del Concordato Stato-Chiesa Cattolica del 18.2.1984 e di norme costituzionali (artt. 7 e 19 Cost.).
Il motivo non può essere accolto.
La questione della rilevanza e dell’estensione della disciplina di cui alla L. n. 121 del 1985, art. 2 è stata già affrontata da questa Corte proprio con riguardo alla problematica delle immissioni e, quindi, delle limitazioni legali alla proprietà nei rapporti di vicinato.
Il condiviso e già enunciato principio è quello per cui “qualora sia in discussione la legittimità da parte della Chiesa e degli enti ecclesiastici dell’uso “iure privatorum” di beni soggetti, ex art. 831 c.c.. alle norme del codice civile – in quanto non diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano – la Chiesa e le sue istituzioni sono tenute all’osservanza, al pari degli altri soggetti giuridici, delle norme di relazione e quindi alle limitazioni del diritto di proprietà, fra le quali rientrano quelle previste dall’art. 844 c.c. essendo esse inidonee a dare luogo a quelle compressioni della libertà religiosa e delle connesse alte finalità che la norma concordataria di cui alla L. n. 121 del 1985, art. 2 in ottemperanza al dettato costituzionale, ha inteso tutelare, non avendo lo Stato rinunciato alla tutela di beni giuridici primari garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32), quali il diritto di proprietà e quello alla salute. (Nella specie, è stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall’art. 844 c.c. alle immissioni sonore provocate dalle attività sportive praticate nel “campo giochi” di una parrocchia)” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 31 gennaio 2006, n. 2166).
Il motivo è. quindi, infondato e va respinto.
8.- Con il settimo motivo parti ricorrenti deducono l’omessa valutazione di un fatto decisivo ovvero “la data di inizio del mandato parrocchiale di Don Q.”.
Il motivo non è fondato e va respinto.
A pagina otto della gravata decisione è, infatti, espressamente valutato il fatto che “il parroco che ha preceduto Don Q. era deceduto nel *****” con conseguente affermazione (proprio in ragione della decorrenza del suddetto mandato parrocchiale) della parziale responsabilità di Don Q.S..
9.- Con l’ottavo motivo del ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa valutazione di un fatto decisivo ovvero che “le campane della ***** da oltre un decennio non suonavano più”.
Il motivo, invero e come già detto analogo al precedente primo motivo, non è ammissibile.
Nella fattispecie, ove pure sussistente l’invocata circostanza, si verterebbe (come già dapprima rilevato) in tema di errore revocatorio.
Inoltre non risulta, nè la parte ne dà adeguata e specifica allegazione al riguardo, che la questione fattuale oggi esposta sia già stata prospettata in sede di giudizio di appello.
10.- Con il nono ed ultimo motivo si lamenta la violazione, ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 2043 e 2697 c.c..
Il motivo è inammissibile in quanto nuovo.
Deve, al riguardo, richiamarsi il noto principio già enunciato ed innanzi citato sub 2..
11.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.
12.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.
13.- Sussistono i presupposti per il versamento, ad opera delle parti ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
PQM
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera delle parti ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021
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