Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.4861 del 23/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVIERI Stefano – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 1198 dell’anno 2018, proposto da:

V.D., (C.F.: *****) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato Lara Petracci, (C.F.: PRT LRA 69C61 D542F);

– ricorrente –

nei confronti di:

F.G., (C.F.: *****) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli avvocati Marco Boari, (C.F.: BRO MRC 49H03 E783Y e Angelo Gattafoni, (C.F.: GTT NGL 43L01 C770A);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Macerata n. 1035/2017, pubblicata in data 10 ottobre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 26 ottobre 2020 dal consigliere Dott. Augusto Tatangelo.

FATTI DI CAUSA

V.F. (al quale nel corso del giudizio è succeduta l’erede V.D.) ha agito in giudizio (nel 1972) nei confronti di F.G. per ottenere il rilascio di un immobile sito in Morrovalle, di cui si assume proprietario, in via principale per la scadenza del termine del comodato dello stesso o, in subordine, per la mancanza di un titolo a fondamento della sua occupazione.

Entrambe le domande sono state rigettate dal Pretore di Civitanova Marche (con sentenza del 1984).

Il Tribunale di Macerata, dopo aver sospeso il giudizio di appello ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (in attesa della definizione dell’opposizione di terzo promossa dal F., ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1, avverso la sentenza che aveva dichiarato l’usucapione dell’immobile per cui è causa in favore del V.), ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre V.D., sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso il F..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mistri Corrado, ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del terzo motivo del ricorso, nonchè il rigetto dei primi due motivi dello stesso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione di principi e norme di diritto ed in particolare dell’art. 2697 c.c., art. 1158 c.c., art. 2909 c.c. con riferimento agli effetti c. d. riflessi delle sentenze di usucapione nei confronti dei terzi e dell’efficacia erga omnes delle medesime sentenze”.

Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 – Violazione e falsa applicazione di legge dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 948 c.c.”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 934 c.c. in relazione all’art. 1158 c.c.”.

I tre motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono fondati.

La ricorrente sostiene che la sentenza che aveva accertato l’usucapione dell’immobile in favore del suo dante causa sarebbe opponibile al F., avendo questi esperito infruttuosamente l’opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1, avverso la stessa, ed essendo stato addirittura sospeso il presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., proprio in attesa della definizione di tale opposizione. Non poteva quindi dirsi mancare la prova della proprietà del bene rivendicato, considerando tale sentenza inopponibile al convenuto, come statuito dal tribunale nella decisione impugnata.

Va premesso, in diritto, che la sentenza che accerta e dichiara l’usucapione (e che venga debitamente trascritta) ha per sua natura effetti ordinariamente rivolti a tutti i consociati, tenuti al rispetto del diritto di proprietà, effetti che quindi tendenzialmente si riflettono erga omnes, trattandosi di un accertamento relativo all’acquisto a titolo originario di un diritto reale immobiliare.

Naturalmente, gli effetti (riflessi) del giudicato non vincolano i terzi che non hanno partecipato al relativo giudizio, i quali possono quindi liberamente contestare il relativo accertamento.

Si ritiene generalmente utilizzabile a tal fine lo strumento processuale dell’opposizione di terzo (opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell’art. 404 c.p.c., ovvero, nel caso in cui i terzi stessi assumano sussistente dolo o collusione in loro danno, quella revocatoria ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 2).

L’opposizione di terzo è considerato peraltro un rimedio facoltativo. Esso può cioè essere proposto dall’interessato per ottenere una decisione che privi definitivamente la sentenza che lo pregiudica di ogni effetto nei suoi confronti, ma la sua mancata proposizione non gli impedisce di contestare quell’efficacia anche in via meramente incidentale, in un autonomo giudizio, sul semplice presupposto di non essere stato parte del processo all’esito del quale è stata emessa la sentenza che intende mettere in discussione.

Diversa è però l’ipotesi in cui l’opposizione di terzo sia stata effettivamente proposta da chi pretende di non essere soggetto agli effetti (riflessi) del giudicato ma sia stata rigettata con sentenza definitiva.

Non può infatti dubitarsi che gli effetti del giudicato vincolino il terzo che abbia infruttuosamente esperito l’opposizione di terzo avverso la sentenza che lo pregiudica (in tal caso, anzi, gli effetti del giudicato diventano addirittura diretti e non semplicemente riflessi, come se il terzo avesse partecipato ab origine al giudizio; in ogni caso, in siffatta ipotesi, la sentenza gli è certamente opponibile, che è quanto rileva nella presente fattispecie).

Deve altresì considerarsi che, nel caso di specie, lo stesso giudice di appello aveva già ritenuto che l’esito dell’opposizione di terzo proposta ai sensi dell’art. 404 c.p.c. dal F. avverso la sentenza che aveva accertato l’avvenuta usucapione dell’immobile per cui è causa in favore del V. fosse rilevante, e anzi decisivo, nella presente controversia, tanto da avere sospeso il giudizio di secondo grado ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio promosso ai sensi dell’art. 404 c.p.c., senza che il provvedimento di sospensione fosse contestato (per quanto emerge dagli atti).

Una volta passata in giudicato la sentenza che ha respinto l’opposizione di terzo del F., e una volta riassunto il presente giudizio, dunque, la sentenza dichiarativa dell’usucapione in favore del V. è certamente da ritenere pienamente opponibile al F..

Di conseguenza, tale sentenza non doveva semplicemente essere valutata quale elemento di prova a sostegno della rivendica e della pretesa usucapione allegata dal V., ma doveva addirittura essere intesa come giudicato pienamente opponibile al F..

Il F. avrebbe invero avuto anche la possibilità di non proporre l’opposizione di terzo e limitarsi a contestare nel presente giudizio l’opponibilità in suo danno degli effetti del giudicato intervenuto nel giudizio cui non aveva partecipato.

Avendo però scelto di proporre l’opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell’art. 404 c.p.c., comma 1, ed essendo stata tale opposizione definitivamente respinta, non poteva più contestare gli effetti di quella sentenza e del relativo giudicato, onde essa era sufficiente, anche da sola, a sostenere la domanda di accertamento della proprietà dell’immobile controverso in capo al V..

In base alle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda di revindica e la condanna del F. al rilascio dell’immobile.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, e, decidendo nel merito, è accolta la domanda della ricorrente V., ed il controricorrente F. è condannato al rilascio immediato dell’immobile per cui è causa.

Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo giusti motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione della peculiarità delle questioni processuali affrontate e dell’alterno andamento dei vari giudizi di merito intercorsi tra le parti.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda della ricorrente V., condannando il controricorrente F. al rilascio immediato dell’immobile per cui è causa;

– dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472