LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23146-2019 proposto da:
V.C.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI MUNAFO’;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, MINISTERO DEL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, *****, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, *****, MINISTERO DELLA SALUTE, *****, in persona de rispettivi Ministri pro tempore, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, in persona del Rettore pro tempore, PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO G. MARTINO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1001/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 15/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA ESPOSITO.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Messina confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento dei danni per mancato adeguamento del compenso alla disciplina comunitaria fatto valere da V.C.F., medico specializzatosi negli anni accademici compresi tra il 1989/90 e il 1994, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli studi di *****;
rilevava la Corte territoriale che il diritto azionato rientrava nell’area della responsabilità contrattuale ed era soggetto al termine di prescrizione decennale e che detto termine era iniziato a decorrere dal 27/10/1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11, che aveva riconosciuto il diritto a una borsa di studio soltanto in favore dei destinatari di sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, dovendosi da tale norma desumere che lo Stato non avrebbe più emanato ulteriori atti di adempimento della normativa Europea, talchè alla data della notifica del ricorso di primo grado, depositato l’11/10/2013, il diritto era irrimediabilmente prescritto;
avverso la sentenza propone ricorso per cassazione V.C.F. sulla base di unico motivo;
resistono le amministrazioni con controricorso;
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti – unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
CHE:
parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 ss. c.c., art. 2946 ss. c.c., e art. 2948 ss. c.c., ex art. dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che erroneamente era stata accolta l’eccezione di prescrizione, facendo decorrere il termine dall’entrata in vigore della L. 19 ottobre 1999, n. 370, poichè la prescrizione non inizia a decorrere finchè perdura l’inadempimento dello Stato Italiano nel recepire la direttiva Europea sul tema e la L. n. 370 del 1999, era entrata in vigore solo nel 2007, a seguito del D.P.C.M. 7 marzo 2007, atto di adempimento definitivo della Dir. n. 76 del 1982, giorno dal quale poteva essere fatto valere il diritto, cominciando a decorrere il termine di prescrizione;
la censura è inammissibile perchè la decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte (da ultimo Cass. n. 16452 del 19/06/2019), che il ricorso non offre motivi idonei a rivedere (art. 360 bis c.p.c.);
in particolare, è stato affermato che in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le Dir. n. 75/362/CEE e Dir. n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi), sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione “ex lege” dello Stato, di natura indennitaria;
tale responsabilità – dovendosi considerare il comportamento omissivo dello Stato come antigiuridico anche sul piano dell’ordinamento interno e dovendosi ricondurre ogni obbligazione nell’ambito della ripartizione di cui all’art. 1173 c.c. – va inquadrata nella figura della responsabilità “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente, sicchè il diritto al risarcimento del relativo danno è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10813 del 17/05/2011, e molte successive conformi, tra le quali Cass. 17066 del 10/07/2013, Cass. n. 6606 del 20/03/2014);
a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle Dir. n. 75/362/CEE e Dir. n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991; la lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo, con la conseguenza che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea; nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (ex plurimis Cass. n. 10813 del 17/05/2011);
il ricorso, sulla base degli argomenti che precedono, i quali esprimono l’orientamento consolidato di questa Corte, va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1;
le spese seguono la soccombenza;
in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 10 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021