Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.4879 del 23/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1752-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. BAFILE 5 ST LEGALE NOVA, presso lo studio dell’avvocato SIMONA MARTINELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMELA CAVUOTO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 994/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 994 pubblicata il 25.6.18 la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di B.G., confermando la decisione di primo grado con cui era stata rigettata, per carenza del requisito sanitario, la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione o all’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984;

2. la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di nullità della consulenza medico legale svolta in primo grado rilevando come, a fronte del mancato invio alle parti della bozza di relazione peritale, il Tribunale aveva autorizzato la difesa del ricorrente al deposito di note e rinviato ad udienza successiva, nel corso della quale il c.t.u. aveva reso i chiarimenti richiesti ed esaminato la nuova documentazione allegata; ha considerato la sentenza di primo grado adeguatamente motivata mediante il recepimento delle conclusioni del c.t.u.;

3. ha poi osservato come il ricorrente in primo grado nulla aveva allegato e provato quanto al possesso del requisito contributivo, necessario per la prestazione richiesta, e che tale carenza aveva valore assorbente nella definizione della controversia, conseguendone il rigetto della domanda azionata in giudizio;

4. ha infine accertato la mancanza, negli atti del giudizio di primo grado, della dichiarazione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., e rilevato che tale dichiarazione, nel giudizio di appello, non era stata effettuata dalla parte personalmente bensì dal procuratore ed inoltre faceva esclusivo riferimento ai redditi dell’appellante e non anche ai redditi familiari;

5. avverso tale sentenza B.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

7. col primo motivo di ricorso B.G. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, omesso esame di un fatto decisivo del giudizio; violazione dell’art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c. e della L. n. 222 del 1984, art. 1;

8. ha premesso di avere, con l’atto di appello, censurato la c.t.u. svolta in primo grado laddove: aveva ignorato la “sindrome disventilatoria” risultante dalla documentazione medica prodotta; aveva diagnosticato una “cardiopatia ipertensiva senza complicanze” mentre tale cardiopatia era poi involuta in una “sclerosi aortica con flussi carotidei compromessi”, come risultante dall’esame strumentale allegato in atti; aveva diagnosticato note di artrosi senza impegno funzionale mentre egli risultava affetto da “osteoporosi diffusa con sofferenza discale L4 L5 S1, spondilodiscoartrosi lombare, parziale lesione del tendine…”; ha aggiunto di avere evidenziato le lacune della c.t.u. già nelle note depositate in primo grado;

9. ha criticato la sentenza d’appello per essersi limitata a recepire le conclusioni del c.t.u. con motivazione insufficiente, senza valutare il compendio probatorio offerto dal lavoratore e senza tener conto dei principi affermati sulla L. n. 222 del 1984, art. 1, quanto alla necessità di valutazione complessiva del quadro morboso dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini;

10. il motivo in esame è inammissibile, in quanto privo della necessaria trascrizione, sia pure per estratto, e produzione del ricorso in appello avverso la sentenza n. 842/14 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, attraverso il quale sarebbero state veicolate le censure alla c.t.u. svolta in primo grado ed oggi riproposte (è in atti il ricorso in appello avverso la sentenza n. 5663/13 del medesimo Tribunale, resa in altro procedimento);

11. col secondo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di valutare l’aggravamento allegato dall’assicurato ignorando la documentazione prodotta;

12. anche questo motivo è inammissibile per le ragioni già esposte, non avendo il ricorrente trascritto o allegato gli atti processuali su cui la censura di fonda;

13. nell’ambito del secondo motivo è eccepito il giudicato esterno formatosi dopo il deposito della sentenza impugnata e rappresentato dalla sentenza n. 5081 del 2018, emessa dalla Corte d’appello di Napoli nel separato procedimento instaurato dal B. per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971; la sentenza n. 5081/2018 ha accolto la domanda del B. e condannato l’INPS a corrispondere l’assegno di invalidità di cui alla L. n. 118 del 1971, a far data dal gennaio 2016; in tale procedimento, già definito, il c.t.u., Dott. M., sulla base della medesima documentazione prodotta dall’assicurato, ha riconosciuto al predetto un’invalidità del 79% per “coronaropatia conseguente alla ipertensione…broncopatia cronica con deficit ventilatorio restrittivi di grado moderato/severo…obesità con complicanze artrosiche”; il giudicato esterno è invocato quanto all’esistenza di uno stato invalidante nella misura del 79% nel gennaio 2016, antecedente alla decisione ora impugnata che invece lo ha escluso;

14. la censura in esame non può trovare accoglimento poichè il giudicato esterno, ritualmente prodotto, si riferisce all’inabilità civile di cui alla L. n. 118 del 1971, che è del tutto diversa dall’inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984, e pertanto da detto giudicato non può derivare alcun vincolo nel presente giudizio (cfr. Cass. n. 10953 del 2016);

15. come da questa Corte più volte affermato, in materia di invalidità pensionabile, la L. n. 222 del 1984, ha adottato, come criterio di riferimento ai fini del conseguimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità, non la riduzione della generica capacità lavorativa, alla stregua della L. 30 marzo 1971, n. 118, relativa ai mutilati ed invalidi civili, bensì la riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell’assicurato; ne consegue la non utilizzabilità del parametro di valutazione dell’invalidità civile ai fini dell’inabilità pensionabile…neanche come guida di massima (cfr. Cass. 24 novembre 2003, n. 17812; Cass. 3 aprile 2006, n. 7760; Cass. 4 ottobre 2013, n. 22737);

16. col terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 2, per omesso esame di un punto essenziale della controversia e per violazione della L. n. 222 del 1984, art. 4, nella parte in cui ha ritenuto mancante qualsiasi allegazione e prova sul requisito contributivo;

17. ha affermato di avere col ricorso introduttivo di primo grado allegato che “l’esponente lavoratore agricolo risulta in regola con il versamento contributivo come da estratto ivi allegato”; di avere anche nel ricorso in appello ripetuto di essere “assicurato come lavoratore agricolo”; ha aggiunto che dall’estratto contributivo (di cui è indicata la localizzazione negli atti processuali) risultavano accreditati n. 780 contributi giornalieri per il periodo dal 2005 al 2009, superiori a quelli richiesti dalla L. citata, (n. 468), art. 4, per le prestazioni di invalidità; ha sostenuto come il Tribunale avesse respinto la domanda unicamente per difetto del requisito sanitario, con conseguente giudicato interno sulla sussistenza del requisito contributivo, dimostrato e non contestato dall’INPS;

18. il motivo è assorbito in conseguenza del rigetto dei primi due motivi;

19. col quarto motivo di ricorso il B. ha dedotto violazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nella parte in cui è stato negato il diritto all’esonero nel giudizio di appello sul presupposto che la relativa dichiarazione non fosse sottoscritta dalla parte personalmente e non facesse riferimento ai redditi familiari ma solo a quelli personali;

20. ha spiegato che l’autocertificazione ai fini dell’art. 152 disp. att. c.p.c., era stata redatta su foglio separato ed era espressamente richiamata nel ricorso in appello e che nella stessa vi era il riferimento ai redditi familiari;

21. il motivo è inammissibile in quanto non risulta depositato il ricorso in appello contenente la predetta dichiarazione;

22. per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto;

23. non si fa luogo a condanna della parte soccombente alle spese, risultando allegata al presente ricorso la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

24. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2021

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