Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.5230 del 25/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 883-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LA PACCHIOSI DRILL SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1389/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 24/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativi all’anno di imposta 2009 avente ad oggetto IRES;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della dell’Agenzia dell’entrate rilevando in particolare che “l’investimento oggetto dell’agevolazione prevista dal D.L. n. 78 del 2009, art. 5, è costituito dal costo dei contratti di leasing sottoscritti nel dicembre 2009 e l’agevolazione fiscale era legittima, posto che i beni oltre ad essere nuovi… erano qualificabili come beni merce, in quanto prodotti per poi essere venduti”;

avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

con il motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 5 (convertito in L. n. 102 del 2009), del “nuovo” TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 109, e dell’art. 2697 c.c. in quanto l’agevolazione prevista dal citato art. 5 consiste nell’assoggettare ad imposizione fiscale ridotta gli investimenti in nuovi macchinari, ossia concretamente realizzati dalle imprese contribuenti nel periodo 1 luglio 2009 – 30 giugno 2010 e non potrebbe farsi riferimento al momento della conclusione del contratto di leasing dal momento che tali beni erano già iscritti in contabilità in magazzino al 31 dicembre 2008 ed inoltre allorchè tali beni siano strumentali all’attività d’impresa e non siano destinati alla commercializzazione a terzi;

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3 (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2021

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