Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.5430 del 26/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Cristiana – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 8493/2016) proposto da:

M.A., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Angelo Riva, Fabio Quintavalle, e Luigi Manzi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, v. F.

Confalonieri, n. 5;

– ricorrente –

contro

S.P., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti Danila Valli, e Ida Di Domenica, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Roma, v. Susa, n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 3712/2015 (depositata il 28 settembre 2015 e non notificata);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dal difensore del controricorrente ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato S.P. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, M.A. deducendo che: – era azionista e Presidente del Consiglio di amministrazione della s.p.a. Intercond e che aveva in detenzione e custodia una serie di beni preziosi (tra cui 8 rolex; 1 lingotto d’oro di grammi 100; 800 sterline d’oro; 4 servizi di sottopiatti in argento; 3 servizi di posate in argento; 8 quadri, serie di statue di animali in argento; una lampada francese in argento: una serie di 100 bicchieri di Baccara; una collezione di statue e 6 plateau di acquasantiere del 1800); che aveva incaricato il sig. Mu.Wa.Gi. di trasportare i detti beni presso l’immobile della citata convenuta affinchè venissero custoditi fino a quando non avesse trovato un altro posto e che la relativa consegna era avvenuta nel *****; – che, successivamente, esso attore aveva chiesto la restituzione di tali beni, ricevendo un rifiuto dalla citata M.; – tanto premesso chiedeva di accertare la qualità di proprietario dei beni dedotti in giudizio.

La convenuta si costituiva in causa ed instava per il rigetto della domanda.

Con sentenza n. 6172/2013, l’adito Tribunale accoglieva integralmente la domanda, condannando la convenuta alla restituzione dei beni dedotti in controversia oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Decidendo sull’appello formulato dalla M.A. e nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 3712/2015 (depositata il 28 settembre 2015), rigettava il gravame, confermando l’impugnata sentenza e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte di secondo grado rilevava come dovesse ritenersi provata la consegna dei beni per cui era stata instaurata la causa, il cui notevole valore non poteva ritenersi compatibile con una donazione, per l’appunto, di modico valore o come una liberalità d’uso, evidenziando come la prospettata consegna dovesse considerarsi riscontrata anche dall’esito dell’espletata prova orale.

3. La soccombente appellante ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello, riferito a due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso, illustrato da memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – la nullità insanabile delle sentenze di primo e secondo grado poichè i relativi giudici non avevano con esse rilevato che l’atto introduttivo iniziale si poneva in aperto contrasto con quanto prescritto dall’art. 125 c.p.c., art. 163 c.p.c., n. 3 e art. 164 c.p.c., comma 4, in merito ai requisiti essenziali dell’atto di citazione per non incorrere in nullità.

2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

con riferimento all’art. 2697 c.c., in ordine alla ritenuta non contestazione della circostanza relativa alla consegna dei beni di cui era stato chiesto l’accertamento della proprietà e alla rilevata emergenza di essa dalle risultanze della esperita prova orale.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è inammissibile per una duplice ragione.

In primo luogo perchè dallo svolgimento del giudizio riportato in ricorso non si evince che la ricorrente avesse eccepito, in primo grado, il vizio di nullità della citazione nè lo stesso era stato dedotto come specifico motivo di appello.

In detto svolgimento, infatti, la M. asserisce che, all’atto della costituzione in primo grado, aveva chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata, la quale “altro non era che l’ennesimo atto che l’ex compagno aveva messo in piedi a seguito di una vera e propria persecuzione giudiziaria…”, e che, comunque, nel corso della loro relazione il S. aveva disposto varie liberalità in suo favore.

Con riferimento al giudizio di secondo grado la stessa odierna ricorrente afferma di aver proposto due motivi, di cui il primo relativo all’assunta violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. e il secondo alla falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c..

E’ evidente, pertanto, che in entrambi i gradi di merito la M. non solo non aveva eccepito alcun specifica violazione comportante la possibile nullità dell’atto di citazione ma si era difesa compiutamente anche nel merito rispetto alla pretesa della controparte (in tal modo, comunque, producendo un effetto sanante di una sia pur solo potenziale invalidità dell’atto introduttivo del giudizio), avuto riguardo all’accertamento della proprietà dei beni elencati al punto 2) della citazione.

Deve trovare, perciò, conferma il principio già statuito da questa Corte (cfr. Cass. n. 14348/2000 e, più recentemente, Cass. n. 2755/2018) secondo cui l’eventuale nullità – che non si ritenga sanata (sanatoria, peraltro, che è venuta comunque a verificarsi nel caso di specie) – dell’atto introduttivo carente dei requisiti prescritti dall’art. 163 c.p.c., comma 3, nn. 3) e 4), cui fa riferimento l’art. 164 c.p.c., comma 4, risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere in appello nè dal soccombente nè dal vincitore assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall’art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d’impugnazione.

4. Il secondo motivo è destituito di fondamento e va respinto.

Ad avviso del collegio, infatti, non può – innanzitutto – dirsi concretatasi una violazione dell’art. 115 c.p.c., relativamente al principio di “non contestazione”. La Corte di appello – così come del resto il giudice di primo grado – ha correttamente ritenuto che l’odierna ricorrente (originaria convenuta) avesse omesso ogni forma di contestazione o allegato una diversa ricostruzione dei fatti, non avendo, in particolare, disconosciuto la circostanza decisiva dell’avvenuta consegna degli oggetti preziosi da parte del S., non potendo sortire alcuna rilevanza effettiva la generica difesa che gli oggetti le erano stati liberamente dati “nel corso degli anni” quali donazioni, a fronte dei precisi e diversi fatti addotti dall’attore a fondamento della sua pretesa.

Con la seconda parte di questo motivo la ricorrente contesta la valutazione delle risultanze delle prove orali come già compiute dal giudice di prime cure e fatte proprie da quello di appello, ma tale doglianza si risolve nella sollecitazione di rivalutazione di prove nella presente sede di legittimità, e, quindi, come tale è inammissibile, spettando, peraltro, il potere di selezione degli elementi probatori più attendibili al giudice di merito.

E’, infatti, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 7921/2011 e Cass. n. 9097/2017) il principio secondo il quale con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico, formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatti dal giudice di merito, cui resta riservato il potere di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tal proposito, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute effettivamente idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Al riguardo occorre evidenziare che la Corte territoriale ha confermato come l’istruttoria orale non aveva smentito le circostanze dedotte dall’attore (circa la sussistenza del suo diritto di proprietà sui beni dedotti in citazione), anzi confermandole in misura prevalente, circostanza dalla quale, unitamente ai fatti da ritenersi ammessi dalla convenuta (siccome non tempestivamente e specificamente contestati dalla stessa, essendo le asserite “contestazioni” state addotte solo nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 1 e, quindi, inammissibilmente, siccome tardive), non poteva che derivare la valutazione di fondatezza della pretesa azionata in giudizio dal S., che aveva comprovato la circostanza decisiva dell’avvenuta “traditio” dei beni in favore della M., la quale si era limitata – sempre tardivamente – a parlare in proposito di “donazioni” (e non, oltretutto, di liberalità d’uso, che non costituisce un concetto equivalente).

5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 7.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021

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