LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 33823-2019 proposto da:
P.F., M.L., elettivamente domiciliati in JESI, C.SO MATTEOTTI 51, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MORBIDUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCO MORBIDUCCI;
– ricorrenti –
contro
B.C., B.L., PO.CE., B.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO, 5, presso lo studio dell’avvocato MARIO FANTACCHIOTTI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCO BOLDRINI;
– controricorrenti –
e contro
S.M.G., MA.FR., C.R., S.M.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1367/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 24/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
P.F. e M.L. hanno proposto ricorso avverso la sentenza 24 settembre 2019, n. 1367/2019, resa dalla Corte d’appello di Ancona.
Resistono con controricorso B.L., B.C., B.P. e Po.Ce..
Il ricorso è stato altresì notificato a S.M.G., MA.Fr., C.R. e S.M.P..
La Corte d’appello, riformando la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Ancona in data 12 agosto 2014, ha respinto la domanda avanzata da P.F. e M.L. volta all’accertamento della proprietà condominiale del sottotetto dell’immobile di *****, nonchè alla condanna delle convenute B.L., B.C., B.P. e Po.Ce. a rimuovere le opere di collegamento realizzate tra la proprietà unità immobiliare ed il medesimo sottotetto. La Corte di Ancona, condividendo le risultanze della espletata CTU, ha affermato che la funzione del sottotetto in contesa fosse limitata alla finalità di isolamento termico dell’appartamento sito all’ultimo piano dell’edificio. Di tale esclusiva destinazione i giudici di secondo grado hanno tratto ulteriore conferma dalla mancanza nel sottotetto di un piano di calpestio, nonchè dalle modalità di accesso ad esso tramite una botola dal pianerottolo del terzo piano e dall’essere suddiviso in sei distinte porzioni, tutte, tranne una, delimitate da pareti divisorie. Infine, la fruibilità del sottotetto risultava consentita solo dall’avvenuta demolizione del controsoffitto dell’appartamento sottostante.
Il ricorso di P.F. e M.L. denuncia la falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., affermando che il sottotetto per cui è causa, per le sue oggettive caratteristiche strutturali e funzionali, risulta piuttosto destinato all’uso comune. Si allega poi l’omesso esame circa fatti decisivi, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto alla presenza di cavi dell’impianto televisivo ed elettrico ed all’altezza al colmo del sottotetto. Viene altresì denunciata l’apparenza o carenza della motivazione e criticata la mancata compensazione delle spese.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
I ricorrenti ed i controricorrenti hanno presentato memorie.
Va premesso che il ricorso risulta notificato da P.F. e M.L., oltre che alle controricorrenti B.L., B.C., B.P. e Po.Ce., altresì a S.M.G., MA.Fr., C.R. e S.M.P.. In ordine all’eccezione delle controricorrenti, quanto alla mancata notifica ad alcuno dei restanti condomini che erano stati parti del giudizio di appello, ferma la necessità dell’integrità del contraddittorio fra tutti i condomini nella controversia che abbia ad oggetto l’accertamento della proprietà esclusiva di parte del sottotetto, occorre considerare che la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., in forza del principio della ragionevole durata del processo, deve ritenersi superflua, in quanto il ricorso appare “prima facie” inammissibile, e l’integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento (Cass. Sez. U, 23/09/2013, n. 21670). Anche l’eventuale ricorso incidentale tardivo proposto dalle parti chiamati ad integrare il contraddittorio perderebbe ogni efficacia in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità della impugnazione principale, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2.
Il ricorso di P.F. e M.L. non risulta delimitato da motivi muniti di autonoma rubrica, in maniera da assumere una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Sotto questo profilo, i motivi non posseggono i caratteri della tassatività e della specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, risolvendosi in una critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dall’art. 360 c.p.c..
Le censure sono peraltro inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
Si controverte, nella specie, di un sottotetto sovrastante all’appartamento di proprietà esclusiva B.- Po.. Tale bene non era espressamente nominato nell’elenco esemplificativo contenuto nell’art. 1117 c.c. secondo la formulazione, qui applicabile ratione temporis, antecedente alle modifiche introdotte dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220.
Secondo, tuttavia, la consolidata interpretazione di questa Corte, sono comunque oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, agli effetti dell’art. 1117 c.c. (in tal senso, peraltro, testualmente integrato, con modifica, in parte qua, di natura interpretativa, proprio dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220) i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune (Cass. Sez. 6-2, 14/02/2018, n. 3627; Cass., Sez. 6 2, 10/03/2017, n. 6314; Cass. Sez. 2, 23/11/2016, n. 23902; Cass. Sez. 2, 30/03/2016, n. 6143; Cass. Sez. 2, 20/06/2002, n. 8968; Cass. Sez. 2, 20/07/1999, n. 7764). Altrimenti, ove non sia evincibile il collegamento funzionale, ovvero il rapporto di accessorietà supposto dall’art. 1117 c.c. tra il sottotetto e la destinazione all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, giacchè lo stesso sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, esso va considerato pertinenza di tale appartamento.
La proprietà del sottotetto si determina, dunque, in base al titolo e, in mancanza, in base alla funzione cui esso è destinato in concreto: nel caso in esame, la Corte di appello di Ancona, con apprezzamento di fatto spettante in via esclusiva al giudice del merito, ha accertato che il locale sottotetto fosse posto in destinazione pertinenziale a servizio dell’appartamento di proprietà esclusiva B.- Po., e non fosse invece destinato all’uso comune, tenuto conto della limitata finalità di isolamento termico dell’unità immobiliare sita all’ultimo piano dell’edificio, della mancanza di un piano di calpestio, delle modalità di accesso ad esso tramite una botola dal pianerottolo del terzo piano, dalla suddivisione in più porzioni delimitate da pareti divisorie e dalla ridotta fruibilità in altezza. Non sussistendo i presupposti di fatto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria del sottotetto, e dunque non operando la presunzione di attribuzione al condominio ex art. 1117 c.c., vanamente i ricorrenti intendono invocare il sindacato di legittimità per ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, ed in particolare delle fotografie prodotte. Quanto in particolare al secondo motivo, deve pure escludersi che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, consenta genericamente di censurare la ricostruzione della situazione di fatto operata dal giudice di merito: la sentenza della Corte d’appello di Ancona contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, e l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 si limita a dare rilievo all’omesso esame di un fatto storico, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra mai, di per sè, il vizio in questione qualora il fatto storico (nella specie, la presenza di cavi di impianti o l’altezza del sottotetto) sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). L’apprezzamento delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra gli elementi istruttori, di quelli ritenuti idonei a dimostrare i fatti in discussione nella causa (che è poi quanto i ricorrenti invocano ancora nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2, parlando di “erronea cernita” dei fatti concreti da sussumere nella fattispecie legale) sono prerogative del giudice di merito, in quanto suppongono un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, non consentiti davanti alla Corte di cassazione.
E’ del pari inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 la doglianza sulla opportunità di compensare le spese, essendo uniforme l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 – 3, 26/04/2019, n. 11329).
Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile e i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo, non dovendosi provvedere al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alle controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021