LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17998-2019 proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI, 41, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ROCCO NICHILO’, rappresentato e difeso dall’avvocato AGNESE GUALTIERI;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI ERCOLANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MIRIAM CHIUMMARIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7145/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/01/2019 R.G.N. 235/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2020 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO, che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 7145 del 2018, pubblicata il 4 gennaio 2019, ha rigettato l’appello proposto da N.S. nei confronti del Comune di Ercolano avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Napoli.
2. Il N., dipendente del Comune di Ercolano, con la qualifica di agente della polizia municipale (categoria C5), chiedeva dichiararsi la nullità, e/o inefficacia, e/o illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli dal datore di lavoro il 19 luglio 2016, con effetto dal 16 agosto 2016, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del licenziamento fino alla reintegra.
Esponeva in fatto:
di essere stato assunto a far data dal 1 maggio 1978 ed inquadrato quale agente di polizia municipale categoria C5;
che con atto pr. ***** l’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) gli aveva contestato tre episodi del *****, *****, ***** di falsa attestazione della presenza in servizio ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quinquies, comma 1 (TUPI);
che l’UPD, con provvedimento prot. n. *****, aveva disposto la sanzione del licenziamento senza preavviso a decorrere dal 16 agosto 2016, impugnato stragiudizialmente in data 15 settembre 2016.
Tanto premesso, assumeva l’esistenza di vizi procedurali, e la tardività del provvedimento di recesso intimato nel 2016 benchè il dirigente già nel 2011 aveva avuto conoscenza dei fatti contestati, fatti che non avevano peraltro determinato l’adozione di alcun provvedimento di sospensione dal lavoro fino al luglio 2016.
Assumeva la mancata accessibilità del codice disciplinare e il carattere discriminatorio del licenziamento rispetto alle condotte di altri dipendenti che avevano avuto sanzioni meno gravi.
3. Il Tribunale rigettava la domanda.
4. la Corte d’Appello, a sua volta, ha rigettato l’impugnazione.
In primo luogo, ha rilevato che erano privi di fondamento i vizi formali eccepiti, e tempestiva la contestazione, che rispondeva ai requisiti di immediatezza e specificità; il procedimento disciplinare si concludeva nei termini di legge.
Riteneva sussistente la competenza dell’UPD, e che nella specie la sanzione espulsiva non era stata irrogata per la violazione di ipotesi contemplate dal codice disciplinare, nella specie comunque pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale del Comune, rispetto alle quali assumeva rilievo la previa affissione.
Affermava la non fondatezza della dedotta genericità delle contestazioni e la mancanza di prova in ordine ad un intento ritorsivo alla base del recesso datoriale, non potendosi ciò desumere dalla circostanza che altri colleghi, per la medesima infrazione, avevano avuto sanzioni meno afflittive. Infine, la Corte d’Appello statuiva che non vi era sproporzione tra la condotta e la sanzione irrogata in ragione dell’inadempimento assai grave del lavoratore.
5. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il lavoratore prospettando sei motivi di impugnazione.
6. Resiste il Comune di Ercolano con controricorso assistito da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che al lavoratore N.S. venivano contestati in sede disciplinare tre episodi di falsa attestazione della presenza in servizio, in data *****, ***** e *****.
Con il provvedimento del 18 luglio 2016, notificato il 19 luglio 2016, a chiusura del procedimento disciplinare, era irrogato al lavoratore il licenziamento disciplinare dal 16 agosto 2016.
Viene, quindi, in rilievo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1, lett. a), (nel testo applicabile “ratione temporis” alla vicenda dedotta in giudizio, realizzatasi prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 20 giugno 2016, n. 116, art. 3, comma 1), che sanziona, tra l’altro, con il licenziamento la falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., n. 25750 del 2016), la chiara formulazione della disposizione ed anche la sua “ratto”, questa evincibile dall’obiettivo, enunciato nel D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 67, comma 1 di potenziamento del livello di efficienza degli uffici pubblici e di contrastare i fenomeni di scarsa produttività e di assenteismo”, inducono ad affermare che la registrazione effettuata attraverso l’utilizzo del sistema di rilevazione della presenza sul luogo di lavoro è corretta e non falsa solo se nell’intervallo compreso tra le timbrature in entrata ed in uscita il lavoratore è effettivamente presente in ufficio, mentre è falsa e fraudolentemente attestata nei casi in cui miri a far emergere, in contrasto con il vero, che il lavoratore è presente in ufficio dal momento della timbratura in entrata a quello della timbratura in uscita.
La fattispecie disciplinare di fonte legale si realizza, dunque, non solo nel caso di alterazione/manomissione del sistema, ma in tutti i casi in cui la timbratura, o altro sistema di registrazione della presenza in ufficio, miri a far risultare falsamente che il lavoratore è rimasto in ufficio durante l’intervallo temporale compreso tra le timbrature/registrazioni in entrata ed in uscita.
2. Tanto premesso possono essere esaminati i motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso è prospettata la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il licenziamento era stato fondato su una contestazione tardiva e dunque irrogato allorchè l’Amministrazione era decaduta dal potere disciplinare.
Il motivo si articola in due censure.
2.1. In primo luogo, è censurata la statuizione che ha ritenuto promosso tempestivamente il procedimento disciplinare.
Deduce il ricorrente che, pur avendo premesso i principi giurisprudenziali applicabili alla materia, la Corte d’Appello ha erroneamente escluso la tardività del provvedimento di recesso, e quindi la legittimità dello stesso.
Ricorda, quindi, come il giudice di appello aveva affermato che si erano rese necessarie lunghe e approfondite indagini al fine di ricostruire con precisione il modus operandi utilizzato per la realizzazione degli illeciti e ha ritenuto irrilevante la circostanza che il Comandante della Polizia municipale fosse a conoscenza delle infrazioni già dal novembre 2011, avendo egli stesso provveduto a denunciare le anomalie nella prestazione del servizio da parte di diversi agenti della Polizia municipale ai Carabinieri di Torre del Greco, ed avendo, poi, collaborato alle indagini degli inquirenti.
Ciò, in considerazione del fatto che, “all’epoca il dirigente poteva avere solo una astratta percettibilità e conoscibilità dei fatti che non consentiva una precisa contestazione degli addebiti”.
Tale conclusione, assume il ricorrente, non è condivisibile, poichè la decorrenza di un rilevante lasso temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare può conciliarsi con quello della immediatezza della contestazione solo nell’ipotesi in cui detto intervallo risulti funzionale ad accertare la riferibilità dei medesimi fatti al lavoratore nelle sue linee essenziali, non già laddove sia da imputarsi ad un compiuto e approfondito accertamento dei fatti oggetto di contestazione da parte dell’Autorità penale.
Nella specie, non era mai stata posta in discussione la riferibilità dei fatti al N., e i giudici di merito avevano fatto riferimento alla notizia qualificata in riferimento alla trasmissione dell’avviso di conclusione delle indagini in contrapposizione all’astratta percettibilità dei fatti che non consentiva una precisa contestazione degli addebiti.
Dunque, la contestazione era intervenuta tardivamente, anche considerando che proprio il responsabile della struttura dove lavorava il N., il Comandante della Polizia municipale, aveva dato il via alle indagini mediante denuncia nel novembre 2011 ai Carabinieri, e dunque la prima acquisizione della notizia era antecedente al 22 marzo 246, giorno in cui è stato trasmesso al Comandante l’avviso di conclusione delle indagini relative al procedimento penale a carico del N..
Come riferito in sede di audizione dinanzi all’UPD (nel procedimento disciplinare a carico di altri lavoratori) il Comandante era a conoscenza dell’episodio e non aveva aperto il procedimento disciplinare ritenendo opportuno agire in sede penale, ponendo in essere una condotta in contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 4.
La pendenza del procedimento penale avrebbe potuto consentire di sospendere il procedimento disciplinare, ma non di differirlo.
La tardività della contestazione aveva leso il diritto di difesa di esso ricorrente 2.2. In secondo luogo, è censurata la statuizione che ha ritenuto concluso nei termini sanciti il procedimento disciplinare.
Il ricorrente deduce che in ragione della tardività della contestazione si sarebbe verificata la violazione del termine finale per la conclusione del procedimento disciplinare, con conseguente illegittimità di quest’ultimo, atteso che non si era concluso entro 120 giorni dall’acquisizione della prima notizia di reato.
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti con particolare riferimento al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Erroneamente la Corte d’Appello aveva individuato il dies a quo per il computo del termine entro il quale doveva concludersi il procedimento disciplinare nel 22 marzo 2016, ritenendo irrilevante la circostanza che il Comandante della Polizia municipale fosse a conoscenza delle infrazioni sin dal novembre 2011, allorchè aveva provveduto a denunciare le anomalie nella prestazione di servizio del N..
Tale censurata omissione riguardava il profilo di doglianza in appello circa il diverso dies a quo che occorreva prendere in esame, anche considerando che, non essendo il Comandante della Polizia municipale persona oggetto di indagine, per momento della notifica dell’avviso di chiusura indagini, si doveva intendere quello in cui tale atto era stato notificato al N. nella sede del Comando di Polizia municipale il 17 marzo 2016.
Considerando il 17 marzo 2016 come dies a quo, il termine di 120 giorni era ormai decorso allorchè il procedimento disciplinare, in data 21 luglio 2016, si concludeva.
4. I suddetti motivi di ricorso devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.
4.1. Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, nel testo antecedente alla modifica attuata dal D.Lgs. n. 75 del 2017, applicabile ratione temporis, sono riservate alla competenza del responsabile della struttura le sole sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, ed è previsto che in detta ipotesi il procedimento debba essere avviato entro venti giorni dall’acquisizione della notizia e concluso nei sessanta giorni successivi alla contestazione.
Qualora, invece, il procedimento stesso sia di competenza dell’UPD, in considerazione della maggiore complessità degli accertamenti, solitamente connessa alla diversa gravità dell’addebito, entrambi detti termini vengono raddoppiati, sicchè l’ufficio dovrà procedere alla contestazione entro quaranta giorni dalla data di ricezione degli atti o comunque da quella di acquisizione della notizia, e concludere poi il procedimento entro centoventi giorni che, però, in questo caso decorrono, non dalla contestazione, bensì dalla “data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora” (Cass., n. 22075 del 2018).
Come chiarito da questa Corte, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l’Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis sulla base dei fatti indicati nell’atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l’ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal CCNL, nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile (Cass., n. 28928 del 2019).
L’inosservanza del termine ordinatorio di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all’ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 3, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 75 del 2017, non comporta effetti decadenziali, in mancanza di una espressa previsione normativa o negoziale che li preveda; di conseguenza, il compimento, da parte del capo struttura, di attività istruttorie ulteriori rispetto al momento dell’acquisizione della notizia dell’infrazione non comporta la nullità del procedimento e della relativa sanzione, che può ricorrere solo nel caso in cui l’incolpato denunci, con concreto fondamento, l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della sua difesa indotta dal compimento di tale attività istruttoria pre-procedimentale (Cass., n. 32491 del 2018).
Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione, per cui la fase precedente dell’acquisizione della notizia e della segnalazione all’UPD si colloca all’esterno del procedimento disciplinare e svolge una funzione prodromica.
Consegue a ciò che ai fini della decorrenza dei termini perentori per l’avvio, nonchè per la conclusione del procedimento disciplinare, ha rilievo il momento in cui vi è l’acquisizione corretta della “notizia dell’infrazione” da parte della PA datrice di lavoro. Tale correttezza va riferita non solo alle modalità con le quali viene effettuata l’acquisizione medesima – nel senso che, per la decorrenza del termine in oggetto, rileva la data di ricezione degli atti da parte dell’Ufficio competente investito del procedimento da parte del relativo dirigente – ma anche al fatto che deve trattarsi di una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire all’Ufficio di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento disciplinare, nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell’addebito, dell’istruttoria e dell’adozione della sanzione (Cass., n. 7134 del 2017, n. 21193 del 2018). Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il procedimento predetto abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti sui quali è in corso un procedimento penale, per cui sarebbe ammessa la sospensione del primo, e che, comunque, ai fini disciplinari, vanno valutati in modo autonomo e possono portare anche al licenziamento del dipendente.
Ai fini di un corretto inquadramento della suddetta disposizione occorre infine ricordare che nel pubblico impiego privatizzato, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-ter inserito dal D.Lgs. n. 150 del 2009, ha introdotto la regola generale dell’autonomia del procedimento disciplinare da quello penale, contemplandone la possibilità di sospensione, dunque facoltativa e non obbligatoria, come ipotesi eccezionale, nei casi di illeciti di maggiore gravità, qualora ricorra il requisito della particolare complessità nell’accertamento, restando la P.A. libera di valutare autonomamente gli atti del processo penale e di ritenere che essi forniscano, senza necessità di ulteriori acquisizioni e indagini, elementi sufficienti per la contestazione di illecito disciplinare al proprio dipendente (Cass., n. 8410 del 2018, n. 29376 del 2018).
Dunque, ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una -notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere, sicchè il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell’incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l’addebito (Cass., 16706 del 2018).
4.2. Le statuizioni della Corte d’Appello e le relative censure vanno esaminate alla luce del suddetto quadro normativo e giurisprudenziale da cui emerge, ratione temporis. che il procedimento disciplinare va promosso con immediatezza e comunque non oltre quaranta giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui vi fosse stata piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare da parte dell’organo competente, nella specie l’UPD.
4.3. La Corte d’Appello ha affermato che il Comandante della Polizia municipale, nel 2011, allorchè aveva provveduto a denunciare le anomalie nelle prestazioni del servizio da parte di diversi agenti della Polizia municipale, poteva avere solo una astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti che non consentiva una precisa contestazione degli addebiti, e che solo a seguito della cristallizzazione dei tempi e delle modalità delle condotte nel capo di imputazione contenuto nell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis, c.p.p., l’Amministrazione comunale aveva appreso la notizia qualificata delle infrazioni commesse dal N., tra cui una nel *****, per avviare il procedimento disciplinare.
Ed infatti, la notizia deve essere tale da consentire di formulare una contestazione specifica e circostanziata e non generica, atteso che quest’ultimo caso si riverbererebbe sul procedimento disciplinare, nonchè sul diritto di difesa del lavoratore.
4.4. Dunque, la Corte d’Appello, prendendo in considerazione l’avviso di chiusura indagini, ha correttamente affermato che in precedenza non vi era la possibilità di promuovere il procedimento disciplinare e sospenderlo in attesa della definizione di quello penale, perchè ha accertato che prima non vi era la conoscenza da parte della Amministrazione di una notizia qualificata di infrazione e non vi erano pertanto le condizioni per promuovere il procedimento disciplinare.
Tempestivamente interveniva anche la conclusione del procedimento disciplinare, atteso che lo stesso si concludeva nei 120 giorni previsti dall’art. 55-bis, comma 4 TUPI, considerato che l’Ente comunale attraverso il proprio dirigente, Comandante della Polizia municipale, apprendeva la notizia qualificata solo in data 22 marzo 2016, mentre il licenziamento disciplinare veniva deliberato dal collegio disciplinare il 18 luglio 2016 e notificato il 19 luglio 2016.
Tale accertamento di fatto non è adeguatamente censurato dal ricorrente atteso che, anche a voler considerare che dal 17 marzo 2016 il dirigente avesse conoscenza delle circostanze oggetto dell’avviso di chiusura indagini notificato in quella data al lavoratore presso la sede del Comando della Polizia municipale, lo stesso aveva il termine (ordinatorio) di cinque giorni per la comunicazione all’UPD. Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., n. 32491 del 2018), l’inosservanza del termine ordinatorio di cinque giorni dalla notizia del fatto per la trasmissione degli atti all’ufficio designato per i procedimenti disciplinari ad opera del capo della struttura di appartenenza del dipendente per fatti non rientranti nella propria competenza, di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 3, nella formulazione antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 75 del 2017, che trova applicazione nella specie, non comporta effetti decadenziali, in mancanza di una espressa previsione normativa o negoziale che li preveda.
4.5. Quanto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riguardo al dies a quo per il computo dei termini per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare si osserva che le doglianze sono inammissibili.
E’ applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Hanno osservato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 19881 del 2014 e Cass. S.U. n. 8053 del 2014) che la ratio del recente intervento normativo è ben espressa dai lavori parlamentari lì dove si afferma che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cassazione basati sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di motivazione, quindi, rileva solo allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale, “in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di -sufficienza- della motivazione”, sicchè quest’ultima non può essere ritenuta mancante o carente solo perchè non si è dato conto di tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte a sostegno della propria tesi.
Tale vizio non è ravvisabile nella specie, atteso che la Corte d’Appello ha escluso, come risultava dalla documentazione, che l’Amministrazione conoscesse i fatti in concreto oggetto delle contestazioni dal 2011 e la sussistenza degli stessi sotto un profilo oggettivo e soggettivo, tale accertamento di fatto non è adeguatamente censurato, atteso che peraltro il ricorrente non riporta nè il contenuto del capo di imputazione di cui all’avviso di chiusura indagini, nè la contestazione disciplinare.
Pertanto, l’accertamento in fatto, contenuto nella sentenza impugnata in ordine alla data di acquisizione del momento in cui l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, riservato al giudice del merito (Cass.29230/2017, 19183/2016, 16900/2016, 14324/2015) non è stato contrastato dal ricorrente in conformità all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo, applicabile “ratione temporis” (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4 gennaio 2019), risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.
5. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c.. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
Premette il ricorrente che, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., le domande e le eccezioni che non sono accolte nella sentenza di primo grado, se non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
Esso ricorrente in appello non aveva riproposto i motivi di impugnazione del licenziamento fondati sulla incompetenza dell’organo che lo aveva irrogato e sulla mancata affissione del codice disciplinare, nè aveva dedotto la genericità della contestazione.
Pertanto. su tali questioni il giudice di appello non poteva pronunciarsi, con conseguente nullità della sentenza.
6. Il motivo è inammissibile, in quanto difetta di specificità, atteso che la Corte d’Appello nella sentenza, alla fine dello svolgimento del processo, ha esposto in sintesi i motivi del ricorso in appello del lavoratore, del tutto soccombente in primo grado: incompetenza dell’organo che aveva irrogato il licenziamento spettando tale atto alla Giunta municipale, intervenuta decadenza a causa della tardività del licenziamento, mancata affissione del codice disciplinare ed infine carattere discriminatorio essendo state inflitte ad altri colleghi sanzioni meno gravi.
Peraltro, va osservato che la doglianza relativa a statuizioni della Corte d’Appello che avrebbero riguardato, in senso sfavorevole al lavoratore, parti della decisione a sua volta sfavorevole al lavoratore del Tribunale, che non sarebbero state appellate, palesa un difetto di rilevanza, atteso che risulta priva di carattere decisivo (vale a dire che, se non esaminate, non avrebbero potuto determinare un esito diverso della controversia).
7. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.
La Corte d’Appello aveva omesso di pronunciarsi sul secondo e sul quarto motivo di appello.
Con il secondo motivo di appello esso ricorrente aveva dedotto che mentre l’UPD rilevava l’applicazione della sanzione espulsiva con effetto immediato. L’A.C. di Ercolano aveva intimato il licenziamento senza preavviso il 19 luglio 2016, con decorrenza dal 16 agosto 2016, dando luogo auna sanzione non prevista dalla normativa applicabile.
Con il quarto motivo di appello aveva contestato la sussistenza della recidiva, che aveva costituito il presupposto del licenziamento.
Dunque vi era stata violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
8. Il motivo è inammissibile, valgono nella specie le considerazioni già svolte al punto 6. tenuto conto che nella specie la Corte d’Appello, con accertamento di fatto, ha affermato che il licenziamento era stato irrogato quale sanzione di un comportamento che, come già rilevato dal Tribunale. si era concretizzato in un inadempimento assai grave, e nel ritenere legittima la sanzione, quanto al giudizio di proporzionalità, ha fatto riferimento alle circostanze del caso concreto, unitamente, ma non esclusivamente e senza valenza decisiva al fatto che il N. aveva già commesso in precedenza analoghe condotte.
9. Con la quinta censura il lavoratore prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
E’ censurata la statuizione che ha ritenuto non provato da parte di esso ricorrente alcun elemento in grado di indurre la Corte d’Appello a ritenere non sussistenti le condotte addebitategli e sanzionate con il licenziamento.
Tale affermazione avrebbe invertito l’onere della prova sulla legittimità del licenziamento che sussisteva a carico del datore di lavoro. Nella specie, non risultavano agli atti del giudizio elementi di prova che dimostrassero le assenze asserite dal datore di lavoro nella loro oggettività, intese nella loro materialità, essendo tali assenze contestate dal lavoratore che si era offerto di provare di essere stato sempre in ufficio e aveva dedotto specificamente circa la contestazione del *****.
10. Il motivo non è fondato.
Il datore di lavoro, su cui grava l’onere della prova della condotta che ha determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui l’addebito sia costituito dall’assenza ingiustificata del lavoratore, a provare il fatto nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare elementi che possano giustificarlo.
Nella specie, la Corte d’Appello, facendo corretta applicazione del suddetto principio, ha affermato, con accertamento di fatto non adeguatamente contestato, che le risultanze probatorie acquisite dalla Commissione di disciplina si erano fondate su analitiche indagini svolte dai Carabinieri anche con l’ausilio di registrazioni video e fotografiche rispetto alle quali l’appellante aveva mosso, come già osservato dal giudice di primo grado, solo debole contestazione.
In particolare, rilevava il giudice di appello, con riguardo al primo episodio del *****, il N. nulla aveva riferito. Rispetto al secondo episodio dell'*****, il N. si era difeso affermando che la timbratura del badge era comunque avvenuta in sua presenza. Infine, rispetto all’ultimo episodio del *****, il N. aveva assunto che il ritardo nell’entrare in servizio presso l’Osservatorio vesuviano, di quasi tre ore, era stato determinato dalla necessità di firmare il modulo di presenze. introdotto dal Comandante della Polizia municipale per momentaneo guasto del sistema di rilevamento elettronico. Il lavoratore non aveva assolto l’onere di allegare e di provare elementi, relativi alla sussistenza di cause di giustificazione o di dipendenza da causa a lui non imputabile delle assenze o false attestazioni, in grado di indurre il giudice di appello a ritenere insussistenti le condotte addebitategli causa del recesso. Tale statuizione non è oggetto di circostanziata censura.
11. Con il sesto motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, degli artt. 23 e 24 del CCNL di categoria, degli artt. 99 e 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Il lavoratore si duole della statuizione con la quale la Corte d’Appello non ha riconosciuto il carattere discriminatorio del licenziamento e la mancanza di proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta contestata.
Precisa il ricorrente che non aveva dedotto il carattere ritorsivo o discriminatorio del licenziamento, ma la disparità di trattamento subita in ragione dei criteri di valutazione delle condotte fissati dall’UPD nel verbale del 18 luglio 2016, che invece erano stati applicati ai propri colleghi, dando luogo a un diverso ingiustificato trattamento.
Pertanto, sussisteva la violazione dell’art. 112 c.p.c., rispetto alla esatta portata della domanda, nonchè delle suddette disposizioni contrattuali richiamate nel suddetto verbale, oltre che dell’art. 55- quater TUPI.
12. Il motivo è inammissibile. non assolvendo il ricorrente gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.
Ed infatti, il motivo si fonda sul verbale UPD del 18 luglio 2016, di cui il ricorrente non trascrive il contenuto e cioè i criteri di valutazione delle condotte che sarebbero stati fissati, a cui il medesimo Ufficio non si sarebbe attenuto, limitandosi ad indicare la produzione del documento in primo grado (all. 15 produzione primo grado). Nè a ciò è sufficiente il richiamo alle disposizioni contrattuali, atteso che la doglianza verte sulla mancata applicazione di criteri che l’UPD si sarebbe dato per esercitare il giudizio di proporzionalità rimesso allo stesso.
Giova, in proposito ricordare che i requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c. rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.
Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (Cass. SU 11.4.2012, n. 5698; Cass. S.U. 7.11.2013 n. 25038).
13. Il ricorso deve essere rigettato.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
15.1. Si osserva che nel caso in cui il ricorso per cassazione venga respinto, perchè rigettato integralmente ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, la Corte di cassazione attesta l’obbligo del ricorrente, ancorchè come nel caso di specie, ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto, rilevando a tal fine soltanto l’elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte devono invece essere verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte della cancelleria al momento dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo (Cass., n. 27867 del 2019).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2021
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