LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2278-2020 proposto da:
M.M., rappresentata e difesa dall’Avvocato GRAZIA LANFRANCHI per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., rappresentato e difeso dall’Avvocato MATTEO PANNI, dall’Avvocato GIORGIO MOROTTI e dall’Avvocato PAOLO ROLFO, per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA n. 2463/2019 DEL TRIBUNALE DI BRESCIA, depositata il 10/9/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/1/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
B.M. ha convenuto in giudizio, innanzi al giudice di pace, M.M. e, dopo aver premesso di aver prestato alla convenuta la somma di Euro 20.000,00, di cui era stato restituito il minor importo di Euro 15.000,00, ha chiesto la condanna della stessa alla restituzione del saldo, pari ad Euro 5.000,00.
M.M. ha resistito alla domanda sul rilievo che l’importo di Euro 20.000,00 era stato, in realtà, versato a suo marito, Bo.Ro., quale ricompensa della collaborazione lavorativa resa dallo stesso.
Il giudice di pace, con sentenza del 13/10/2015, ha rigettato la domanda dell’attore.
B.M. ha proposto appello.
M.M. ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato M.M. al pagamento, in favore di B.M., della somma di Euro 5.000,00, oltre interessi e spese.
Il tribunale, in particolare, dopo aver escluso la sussistenza di elementi per affermare l’inattendibilità dei testimoni escussi in giudizio, come invece apoditticamente affermato dal giudice di prime cure, ha ritenuto che, in forza delle circostanze dagli stessi riferite e delle altre emergenze probatorie, era stata dimostrata in giudizio la stipulazione tra il B. e la M. di un contratto di mutuo e che, di conseguenza, la convenuta aveva l’obbligo di restituirne il saldo, pari ad Euro 5.000,00.
M.M., con ricorso notificato il 30/12/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il 30/10/2019.
B.M. ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1372,1813 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la domanda di restituzione della somma asseritamente versata a titolo di mutuo, proposta dall’attore nei suoi confronti, fosse fondata.
1.2. Così facendo, però, ha osservato la ricorrente, il tribunale non ha considerato che gli elementi costitutivi di tale domanda non riguardano solo la dazione del denaro ed il titolo per la restituzione, ma comprendono anche le parti coinvolte e che, pertanto, a norma dell’art. 1372 c.c., chi agisce per la restituzione di una somma versata a titolo di mutuo, ha l’onere di provare che il soggetto nei confronti del quale ha svolto la domanda aveva assunto, in proprio, l’obbligo di restituire la somma ricevuta.
1.3. Nel caso in esame, invece, ha aggiunto la ricorrente, non è emerso alcun elemento per poter ritenere che la convenuta si era assunta l’obbligo di restituzione della somma ricevuta, specie se si considera che la stessa non ha mai restituito nulla sapendo che l’assegno le era stato consegnato dal B. come elargizione liberale fatta dallo stesso in ragione dei rapporti di amicizia esistenti all’epoca con suo marito e della riconoscenza per l’apporto fornito da quest’ultimo alle imprese dell’attore.
1.4. Del resto, ha proseguito la ricorrente, i capitoli di prova, per come articolati dall’attore e sottoposti ai testimoni, inducono a ritenere che la convenuta era rimasta estranea a qualsiasi contratto di mutuo.
1.5. Lo stesso attore, in effetti, ha affermato, con il capitolo n. 3, che le presunte restituzioni non sarebbero state mai compiute dalla convenuta, nei confronti della quale, del resto, è risultata provata solo la dazione di denaro ma non il titolo per la sua restituzione. Ed è noto, ha osservato la ricorrente, che la semplice dazione di denaro non comporta di per sè l’obbligo di eseguirne la restituzione.
1.6. In definitiva, ha concluso la ricorrente, il tribunale ha trascurato il fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione per l’intera durata del giudizio, costituito dall’estraneità della convenuta rispetto al contratto di mutuo non avendo la stessa assunto alcun obbligo di restituire le somme portate dall’assegno.
2.1. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost. e agli artt. 1372,181322697 c.c., per omessa, insufficiente, contraddittoria od apparente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui tribunale, seguendo un percorso argomentativo incomprensibile, ambiguo, contraddittorio o perplesso, ha ritenuto che la convenuta avesse assunto l’obbligo della restituzione.
2.2. Il tribunale, infatti, ha osservato la ricorrente, senza alcuna chiarezza, quando parla delle parti del contratto, in alcuni punti sembra fare riferimento alla convenuta, altre volte al marito della stessa ed altre volte ancora ad entrambi.
3.1. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 111 Cost. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., per omessa, insufficiente, contraddittoria od apparente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui tribunale, ritenendo apodittica il giudizio d’inattendibilità espresso dal giudice di pace, ha ritenuto che i testimoni A. e P. fossero attendibili, senza, tuttavia, considerare che le effettive ragioni poste alla base della valutazione d’inattendibilità non erano limitate al rapporto lavorativo ma si estendevano ai rapporti personali.
3.2. Il giudice di pace, infatti, ha osservato la ricorrente, aveva ritenuto che il teste A. fosse inattendibile, oltre che per i rapporti d’affari intercorrenti con l’attore in quanto socio dello stesso, per avere lo stesso dichiarato di essere stato amico del marito della convenuta e di non esserlo più.
3.3. Il tribunale, invece, obliterando questi due elementi (e cioè il rapporto d’affari e l’inimicizia), ha fatto esclusivo riferimento al rapporto lavorativo, nemmeno esistente, giustificando l’attendibilità delle sue dichiarazioni in base ad altre ma non precisate evidenze probatorie.
3.4. Lo stesso vizio di motivazione, ha aggiunto la ricorrente, inficia la valutazione che il tribunale ha espresso in ordine alla teste P.. Il giudice di pace, infatti, non aveva fatto riferimento al rapporto lavorativo, come invece ha ritenuto il tribunale, quanto piuttosto al licenziamento del marito della convenuta che la testimone aveva effettuato.
3.5. Le dichiarazioni dei testimoni, quindi, ha concluso la ricorrente, dovevano essere ritenute inattendibili con la conseguenza che la controversia, decisa sulla base di tali testimonianze e null’altro, avrebbe avuto una soluzione del tutto diversa rispetto a quella contenuta nella sentenza del tribunale.
4.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.
4.2. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle relative emergenze, hanno ritenuto che la convenuta, ricevuta dall’attore la somma di Euro 20.000, aveva assunto l’obbligo di eseguirne la restituzione.
4.3. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come stabilito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, nell’avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
4.4. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova. La valutazione degli elementi istruttori costituisce, infatti, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
4.5. Nel quadro del principio, espresso nell’art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass. n. 11176 del 2017). La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). In particolare, tanto la valutazione delle deposizioni testimoniali, quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi, sulla credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito: in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019).
4.6. In effetti, il compito di questa Corte non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.): come, in effetti, è accaduto nel caso in esame.
4.7. Il tribunale, invero, dopo aver valutato: a) le testimonianze raccolte in giudizio e le “convergenti” dichiarazioni rese dai testimoni, i quali avevano riferito (l’ A., che era presente al fatto) della “richiesta del prestito” da parte del Bo. (e cioè il marito della convenuta) dell’accettazione da parte del B. nonchè dell’accordo tra le parti” circa “l’obbligo della restituzione della somma”, che, in effetti, il B. (come sentito dalla teste P.) aveva richiesto; b) gli elementi emergenti dalle altre “evidenze probatorie”, e cioè gli indizi conseguenti, per un verso, ai “buoni rapporti” tra l’attore e il marito della convenuta, che gli aveva chiesto “un prestito in favore della moglie ai fini di acquistare la casa” senza che le parti avessero inteso formalizzare per iscritto i proprio accordi nè prevedere la corresponsione di interessi, con il solo impegno “da parte della signora M.”, che ha poi ricevuto l’assegno di Euro 20.000,00, a lei intestato, a restituire quanto percepito “un pò alla volta”, e, per altro verso, alla “dazione di denaro” in data 24/10/2007 ed al successivo acquisto dell’immobile operato dalla M. in data 14/11/2007; ha, in modo logico e coerente, indicato le ragioni per le quali ha ritenuto: innanzitutto, che le dichiarazioni rese dai testimoni fossero attendibili, a fronte della linearità e coerenza delle stesse, della mancanza di elementi contrari e della coerenza dei fatti narrati rispetto alle circostanze emerse dalle altre prove raccolte, come la visura catastale che ha dimostrato l’acquisto dall’immobile da parte della convenuta e la conseguente plausibilità della richiesta di un prestito per ottenere la liquidità necessaria; – in secondo luogo, che, a fronte della prova tanto della dazione della somma di denaro da parte dell’attore in favore della M. quanto dell’assunzione da parte di quest’ultima (per il tramite di suo marito, del quale ha evidentemente ratificato l’operato con la percezione dell’assegno a lei intestato) dell’obbligo alla sua restituzione, la predetta dazione fosse stata eseguita a titolo di mutuo e non, come invece affermato dal giudice di prime cure, a titolo di donazione, non essendo, peraltro, comprensibile la ragione per cui il B., per ricompensare il Bo., abbia inteso corrispondere non allo stesso ma a sua moglie una somma (Euro. 20.000,00) così elevata.
4.8. Ed una volta affermato – come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell’unico modo possibile, e cioè, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5) per omesso esame di una o più circostanze decisive – che l’attore ha dimostrato in giudizio il fatto di aver versato alla convenuta la somma di Euro 20.000,00 e che la convenuta ha assunto l’obbligo di eseguirne la restituzione, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso giudice ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta dall’attore in quanto volta, appunto, alla restituzione della somma versata. L’esistenza di un contratto di mutuo, in effetti, non può essere desunta dalla mera consegna di una somma di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sè a fondare una richiesta di restituzione), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, vale a dire non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l’obbligo alla restituzione della somma ricevuta. Ne consegue che, ove l’attore fornisca la prova del fatto costitutivo così inteso, vale a dire non solo la dazione di denaro ma anche l’impegno dell’accipiens alla sua restituzione, e quindi il titolo (e cioè il mutuo) a fondamento della stessa, la domanda proposta per la restituzione in cui favore della somma così versata (o del suo residuo) dev’essere accolta a meno che il convenuto (ma non è stato questo il caso in esame) non deduca e dimostri in giudizio, com’è suo onere, la sussistenza, rispetto a tale pretesa, di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
4.9. D’altra parte, l’idea che la deposizione testimoniale del dipendente del datore di lavoro, ove da quest’ultimo indicato come teste, sia di per sè inattendibile, come aveva ritenuto il giudice di pace, è senz’altro errata (cfr. Cass. n. 16529 del 2004, che ha ritenuto inadeguata la motivazione di inattendibilità delle deposizioni dei testi fondata solo sulla circostanza che essi erano “legati da rapporto di lavoro dipendente con la società appellante”, cassando sul punto la decisione impugnata), al pari di quella per cui la stessa deposizione sarebbe inattendibile sol perchè proveniente, come pretende la ricorrente, da chi era già stato amico di suo marito ed era legato da rapporti d’affari con l’attore (il teste A., socio del B.) oppure aveva provveduto a licenziarlo (il teste P., dipendente del B.). Il giudizio relativo all’attendibilità di un teste, in effetti, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi non solo di carattere soggettivo, come la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite, ma anche – come correttamente fatto dal tribunale – di natura oggettiva, come la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc. (cfr. Cass. n. 21239 del 2019).
4.10. Del resto, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, come già in precedenza ricordato, apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 16056 del 2016).
4.11. L’apprezzamento delle prove svolta dal tribunale, infine, si sottrae alle censure svolte dalla ricorrente anche sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducibile in cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4, solo se ed in quanto si alleghi, rispettivamente, che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, o contraddicendola espressamente, e cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, e cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, ovvero che il giudice, nel valutare una prova ovvero una risultanza probatoria, o non abbia operato, pur in assenza di una diversa indicazione normativa, secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), o che abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento laddove la prova era soggetta ad una specifica regola di valutazione: resta, dunque, fermo che tali violazioni non possono essere ravvisate, come invece la ricorrente pretende, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre: “se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili d’ufficio), rientra pero nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l’indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall’art. 115 c.p.c., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l’assunzione se già ammesse: v. art. 209 c.p.c.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie” (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.).
5. Il ricorso dev’essere, quindi, respinto. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
7. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 15 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021
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