Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5568 del 01/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29730-2019 proposto da:

L.S.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI OTTAVI, 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato RENATO SPADARO;

– ricorrente –

contro

L.L., A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA, 47, presso lo studio dell’avvocato GAETANO BASILE, rappresentate e difese dall’avvocato SEVERINO ANIELLO DE ROSA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4702/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.

L.S.P. chiamava in giudizio davanti al Tribunale di Avellino la madre A.M. e la sorella L.L. e, con riferimento alla successione legittima di L.A. (deceduto lasciando eredi la moglie A.M. e le figlie S.P. e L.), chiedeva accertarsi che due atti di vendita della nuda proprietà, intercorso uno fra i genitori venditori e la convenuta L., l’altro, nel quale figurava quale venditore solo il de cuius e come acquirente sempre la stessa L., costituivano donazioni simulate lesive della propria quota di riserva. In relazione a tali donazioni simulate proponeva domanda di riduzione.

Instauratosi il contraddittorio ed eseguite le istanze istruttorie ammesse, il tribunale rigettava la domanda, con sentenza poi confermata, sul gravame interposto da L.S.P., dalla Corte d’appello di Napoli.

La corte d’appello riconosceva che l’attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non aveva dato la prova della simulazione, in assenza di idonee presunzioni. La corte distrettuale condivideva il rilievo del primo giudice in ordine al fatto che il trasferimento era avvenuto dietro il pagamento effettivo del prezzo. Essa aggiungeva che l’attrice non aveva assolto agli oneri deduttivi e probatori imposti al legittimario che agisce in riduzione, non essendo rilevante, al fine della prova della composizione del complessivo patrimonio del de cuius, la prodotta certificazione catastale.

Per la cassazione della sentenza L.S.P. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

Il primo denuncia violazione degli artt. 1417 e 2697 c.c., e inoltre dell’art. 112 c.p.c..

La corte di merito, nel porre l’onere della prova della simulazione a carico dell’attrice, non aveva tenuto conto che l’attuale ricorrente ha agito in qualità di legittimaria, al fine della tutela della quota di riserva: il che le consentiva di provare la simulazione dell’atto compiuto dal defunto nella veste del terzo, e perciò anche per testimoni e per presunzioni.

Ciò posto si rimprovera alla corte d’appello di non avere esaminato e di non essersi pronunciata su circostanze che costituivano indizi gravi, precisi e concordanti del carattere simulato della vendita. Si denuncia in particolare l’omissione di pronuncia sulla circostanza, a suo tempo dedotta dall’appellante, dell’omesso addebito di due assegni emessi per il pagamento del prezzo. Nello stesso tempo si sostiene che la corte distrettuale è incorsa nella violazione delle norme sul riparto dell’onere della prova. In quanto fu eccepito il mancato pagamento del prezzo, era onere della supposta acquirente fornire la prova del pagamento, ciò che le deposizioni testimoniali non consentivano di ritenere accertato. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 555 c.c., in relazione all’art. 2697 c.c..

L’attrice in riduzione aveva assolto gli oneri deduttivi a probatori a suo carico, dando la dimostrazione della composizione del patrimonio del defunto al momento della morte.

L.L. e A.M. hanno resistito con controricorso.

La causa è stata fissata per la trattazione dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza.

La ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo è inammissibile. Le agevolazioni probatorie riconosciute al legittimario che impugni di simulazione un atto compiuto dal de cuius non riguardano la misura della prova, ma il mezzo, essendo a lui consentito, pure in relazione a contratti stipulati per iscritto, il ricorso alla prova per testimoni e per presunzioni.

Seppure non sia necessario che la prova del fatto dedotto da presunzioni risulti isolatamente da ciascuno di essi, occorre pur sempre che la valutazione complessiva degli indizi consenta al giudice di formarsi un sicuro convincimento sulla formazione della prova presuntiva (Cass. n. 9059/2018). Sotto questo profilo non si leggono nella sentenza impugnata affermazioni in contrasto con le regole applicabili al legittimario in materia di prova della simulazione, tali da giustificare una censura per violazione degli artt. 1414 e 2697 c.c. (Cass. n. 640/2019). Non è neanche vero che la corte d’appello abbia fatto ricadere sull’attrice il dubbio sull’effettività del pagamento in contanti prima dell’atto, avendo piuttosto ritenuto, sulla scorta degli elementi istruttori, che fosse stata raggiuta la prova positiva del pagamento.

Consegue che sotto la veste della violazione delle regole di riparto dell’onere della prova costituisce oggetto di censura l’apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito: ciò che avrebbe giustificato la diversa censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 17313/2020), non proposta e neanche proponibile nel caso di specie (infra).

In quanto all’ulteriore censura proposta con il motivo in esame, di violazione dell’art. 112 c.p.c., per omissione di pronuncia, al tentativo, operato con la memoria, di considerare, sotto la specie di omessa pronuncia sulla domanda di merito, la supposta mancata considerazione delle vicende degli assegni o della circostanza che gli alienanti non avevano bisogno di denaro, non si può dare alcun seguito. Si deve infatti ribadire, come opinato dal relatore nella proposta che “il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto” (Cass. n. 12652/2020).

E’ stato anche chiarito che il vizio di omessa pronuncia causativo della nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato il diverso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della quaestio fidi in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione in iure della fattispecie.

E’ principio acquisito che, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è decisivo il fatto la cui differente considerazione è idonea a comportare con certezza una decisione diversa (Cass. S.U., n. 8053/2014; n. 18368/2013).

Pertanto, anche sotto questo ulteriore profilo, è chiaro che la ricorrente, attraverso la denuncia del preteso vizio processuale, mira in realtà a una diversa rivalutazione del complessivo quadro indiziario, che a suo dire giustificava il riconoscimento della simulazione: ciò in cassazione non è consentito (Cass. S.U., n. 34476/2019).

Si deve aggiungere che il motivo di ricorso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma n. 5, incontrava nella specie la preclusione della c.d. della doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., u.c., trattandosi di giudizio d’appello introdotto dopo l’11 settembre 2012, D.L. n. 83 del 2012, ex art. 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè la censura si dirige contro un contenuto aggiuntivo della sentenza impugnata, privo di effettiva incidenza sulla decisione, già interamente giustificata sulla carenza di prova della simulazione, mancando quindi, in forza di tale diniego, la stessa esistenza dell’atto oggetto della domanda di riduzione Cass. n. 3633/2017; n. 10420/2005).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1- quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2021

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