LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31456/2018 proposto da:
F.D., e FEBO SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUCREZIO CARO, 50, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIRULLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO CANTORE;
– ricorrenti –
contro
C.S.;
– intimato –
HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA, rappresentata e difesa dagli avv. MARCO RODOLFI, FILIPPO MARTINI, e MASSIMO DELLAGO, domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, via E.Q. Visconti 103;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 3339/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 10 marzo 2016, decidendo su domanda proposta da C.S. di risarcimento di danni da sinistro stradale, dichiarava pari corresponsabilità nella sua causazione dell’attore e del convenuto F.D. – quest’ultimo guidatore del muletto con cuì si era scontrato come motociclista il C. su strada pubblica -, e condannava in solido al risarcimento del 50% del danno non patrimoniale differenziale, ovvero nella misura di Euro 54.411, F. e la proprietaria del mezzo, FE.BO. S.r.l.; condannava inoltre Nazionale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A. a manlevare per garanzia assicurativa.
La compagnia proponeva appello principale, F. e FE.BO proponevano appello incidentale e C. proponeva un ulteriore appello incidentale.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 12 luglio 2018, riformava la pronuncia di primo grado, accertando l’inoperatività della polizza e condannando F. e FE.BO. a risarcire C. solo nella misura di Euro 9250 per quanto già da lui ricevuto dall’Inail; condannava F. e FE.BO. a rifondere le spese alla compagnia e compensava le spese tra F. e FE.BO. da un lato e C. dall’altro.
F. e FE.BO. hanno presentato ricorso – illustrato anche con memoria -, da cui si è difesa con controricorso contenente pure ricorso incidentale condizionato Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, che nelle more ha incorporato la compagnia originaria.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso principale si basa su un unico motivo, denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1366,1369 e 1370 c.c., quanto all'”interpretazione dei contratti assicurativi”.
La Corte d’appello avrebbe errato nell’interpretare la clausola W della polizza relativa alla “responsabilità civile dei prestatori di lavori”, una delle “condizioni particolari” delle “norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile” presenti nella polizza. L’errore consisterebbe nel non averla coordinata con le definizioni generali, situate nelle pagine 2-3 della polizza, di “assicurato” e di “prestatori di lavoro”, pur richiamate dagli attuali ricorrenti. Seguendo tali definizioni, la clausola W riguarderebbe la produzione di danni a terzi non solo da parte dei dipendenti, ma anche da parte del titolare e dei soci di FEBO. La clausola sarebbe pertanto operativa nel caso in esame, e sarebbero state violate invece le norme indicate in rubrica.
2. La corte territoriale a proposito della operatività della polizza concorda in generale (motivazione della sentenza impugnata, pagine 12-13) con il Tribunale – che in effetti l’aveva applicata -, ma poi, dopo aver ritenuto che la clausola W fornisce appunto copertura per i danni cagionati da dipendenti, la reputa inapplicabile nella fattispecie perchè chi guidava il mezzo era il legale rappresentante di FE.BO., ovvero F., il che a suo avviso ha reso applicabili unicamente gli artt. 43 e 46 delle condizioni generali, escludenti la copertura per i danni derivati da circolazione, proprietà e uso di macchine operatrici su strade ad uso pubblico o aree equivalenti, come qui avvenuto.
Ad avviso del giudice d’appello, questa costituisce una logica interpretazione per la “necessaria consapevolezza” che l’assicurato deve avere sulla non idoneità di tali macchine ad essere utilizzate su strada ad uso pubblico o su aree equiparate, non essendo invece esigibile una tale consapevolezza da parte del dipendente.
E’ vero che il giudice d’appello non ha espressamente citato le “definizioni” previste nella polizza, ma è chiaro che ha condotto la sua interpretazione valutando il contesto complessivo delle regole contrattuali – e quindi, pur implicitamente, non pretermettendo le suddette regole definitorie – per giungere alla interpretazione in senso riduttivo/specificante della peculiare responsabilità di cui alla clausola W, fondata appunto sulla particolare consapevolezza del rischio del macchinario che il giudice ha ritenuto ineludibilmente insita nel ruolo di titolare.
Non sussiste quindi una violazione dei canoni ermeneutici, e in particolare non è emersa una oscurità che renda necessario applicare il canone di chiusura di cui all’art. 1370 c.c..
Il ricorso principale risulta, in conclusione, infondato, e pertanto non è vagliabile il ricorso incidentale condizionato.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; la conformazione alternativa degli esiti dei giudizi di merito giustifica la compensazione delle spese processuali.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
Rigetta il ricorso compensando le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021
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