Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.5704 del 02/03/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32638-2018 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI, 59, presso lo studio dell’avvocato MARIA SALAFIA, rappresentato e difeso dagli avvocati LEONARDO CARBONE, DANIELA CARBONE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 26/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 11/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 26/2018 aveva dichiarato legittima l’iscrizione di B.L. alla gestione separata dell’Inps e condannato lo stesso alle spese di lite.

La Corte territoriale aveva ritenuto non prescritto il credito previdenziale in quanto il termine prescrizionale decorreva dalla data della presentazione della dichiarazione dei redditi ed erano intervenuti atti interruttivi nel quinquennio successivo.

Avverso detta decisione proponeva ricorso il B. affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso l’Inps.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Il B. depositava successiva memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, nonchè del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, commi 1 e 2, per aver, la corte d’appello, individuato il dies a quo della decorrenza del termine prescrizionale nella data della presentazione della dichiarazione reddituale.

2) Con il secondo motivo è dedotto la violazione di legge con riguardo alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18; del D.M. n. 281 del 1996, art. 6, per la errata valutazione sulla affermazione dell’obbligo di iscrizione e contribuzione alla gestione separata.

3) Con il terzo motivo è denunciata la violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, circa la ritenuta sussistenza di una ipotesi di evasione contributiva.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha chiarito che “In materia previdenziale la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo” (Cass. n. 27950/2018; Cass. n. 19403/2019).

Il principio richiamato non è stato considerato dalla corte territoriale e sulla base dello stesso andrà valutata nuovamente la controversia. Gli altri i due motivi di merito risultano assorbiti dall’accoglimento della preliminare censura.

La sentenza deve essere cassata con riguardo al motivo accolto e rinviata la causa alla Corte di appello di Ancona perchè decida la controversia sulla base dell’enunciato principio ed anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; assorbiti gli ulteriori motivi. Cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia la causa alla corte di appello di Ancona, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2021

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