LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24832-2019 proposto da:
D.M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Gregorio VII 16, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Marchese, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EDILBORGO DI E.G. & C SAS, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico, 107, presso lo studio dell’avvocato Cinzia De Micheli, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Alfredo Monteverde;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 867/2019 della Corte d’appello di Torino, depositata il 22/05/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– D.M.M. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino che pronunciando sul gravame da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Novara, che aveva sostanzialmente respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di opere di ristrutturazione e fondata sull’eccezione di non essere ii committente delle stesse per esserlo, invece, M.M., respinge l’impugnazione confermando l’infondatezza della contestazione;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato a due motivi cui resiste la società creditrice Edilborgo;
– entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;
– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo – con cui si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. e 3 5, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 81 c.p.c., in relazione al rigetto dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva sollevata nell’atto d’appello nei confronti della società Edilborgo, e si sostiene che le opere per le quali si chiedeva ii pagamento erano state effettuate dall’impresa Eresti s.n.c. – è inammissibile;
– la censura non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto; il giudice d’appello non è incorso in alcuna violazione del disposto dell’art. 2697 c.c., in quanto, a fronte della deduzione della Edilborgo di aver subappaltato i lavori a Eresti s.n.c., non ha negato che l’onere della prova del subappalto gravasse sulla stessa Edilborgo, ma ha ritenuto che tale onere fosse stato soddisfatto, in forza delle prove assunte e tenendo conto dell’assenza di un obbligo di forma, con giudizio di fatto non adeguatamente censurato nel ricorso;
– il secondo motivo – con cui si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla testimonianza della socia accomandante R. – è pure inammissibile;
– la censura infatti si duole dell’attendibilità accreditata dalla corte d’appello alla testimonianza della signora R.R., sia per essere costei socia accomandante (e convivente more uxorio dell’accomandatario) della Edilborgo, sia per essere la sua testimonianza in contrasto con altre risultanze documentali e con le dichiarazioni della sig.ra M.M.; tale doglianza, tuttavia, si risolve una lettura alternativa delle prove, non sorretta dalla corretta applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ma inammissibilmente finalizzata ad investire la cassazione di un nuovo giudizio di merito;
– in ragione dell’esito di entrambi i motivi il ricorso è inammissibile;
– in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2900,00 per compensi oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ii ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021
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