LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17564-2019 proposto da:
M.I.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSAVARANCHE, 46 SC.D, presso lo studio dell’avvocato MARCO CORRADI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO LORENZON;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA, 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA, ANTONIETTA CORETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 699/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Don. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Venezia, adito da M.I.M. e in accoglimento del ricorso dal medesimo proposto, ha dichiarato non dovuta la somma di Euro 14.254,92, pretesa dall’INPS per indennità di disoccupazione indebitamente erogata ed oggetto di cinque provvedimenti di ripetizione di indebito emessi negli anni dal 2010 al 2014;
2. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 699 del 7.3.2019, ha parzialmente accolto l’appello dell’INPS e condannato M.I.M. a restituire l’importo di Euro 3.7171,20, già detratta la somma di Euro 400,00 versata dall’appellato, per indennità di disoccupazione erogata nel periodo *****, non spettante a causa dell’abbandono del territorio italiano;
3. la Corte territoriale ha ritenuto che il pagamento, sia pure parziale, eseguito da M.I.M. a fronte di una mera informativa dell’ente, priva di qualsiasi richiesta di pagamento coattivo, costituisse riconoscimento di debito, anche in ragione della diversa condotta tenuta dal medesimo in relazione ad altre richieste di restituzione, a fronte delle quali aveva negato la sua presenza all’estero oppure evitato di prendere qualsiasi posizione;
4. la sentenza impugnata ha compensato nella misura di due terzi le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e condannato l’appellato alla rifusione, in favore dell’INPS, del residuo terzo sul rilievo che “la tesi in diritto del lavoratore (è stata) confermata solo dalla giurisprudenza sopravvenuta” e che per il periodo ***** l’indebito era stato accertato con conseguente soccombenza sul punto del lavoratore;
5. avverso tale sentenza M.I.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria;
6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
7. col primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 116 e 443 c.p.c., e degli artt. 2033 e 1988 c.c., per avere la Corte di merito erroneamente interpretato sia la domanda di rateazione del debito come riconoscimento del debito medesimo e sia la lettera di indebito, come mera informativa anzichè come una vera e propria intimazione ad adempiere entro il termine indicato, prodromica al recupero coattivo del credito;
8. col secondo motivo di ricorso è denunciata violazione dell’art. 91 c.p.c., per l’ingiusta compensazione nella misura di due terzi delle spese di lite e condanna dell’appellato alla rifusione del residuo terzo; ciò sia perchè il predetto ha ottenuto il quasi integrale riconoscimento delle proprie ragioni; sia perchè il diritto del lavoratore all’indennità di disoccupazione, anche in caso di temporaneo allontanamento dal territorio italiano, risale ad una datata pronuncia della Suprema Corte, n. 160 del 1974, confermata da pronunce più recenti (Cass. n. 16997 del 2017; n. 21564 del 2017; n. 2967 del 2018);
9. il primo motivo di ricorso è inammissibile, anzitutto perchè la parte ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, la richiesta di rateizzazione su cui la censura si fonda, in violazione del requisito prescritto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (v. Cass. 12/12/2014 n. 26174, Cass. Sez. U. 3/11/2012 n. 22726, Cass. Sez. U. 11/4/2012 n. 5698, Cass. 7/2/2011 n. 2966);
10. inoltre, è vero, come questa Corte ha ribadito anche di recente, che il pagamento parziale, ove non accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, non può valere come riconoscimento del debito; si è tuttavia precisato che la relativa valutazione di fatto è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivata (v. Cass. n. 18 del 2018; Cass. n. 7820 del 2017; Cass, n. 3371 del 2010);
11. nel caso di specie, la Corte di merito ha attribuito valore di riconoscimento del debito non al dato in sè dell’avvenuto pagamento parziale eseguito a fronte della lettera di indebito, bensì ad una serie di elementi indiziari, complessivamente valutati, e comprensivi della richiesta di rateizzazione del debito e della comparazione col diverso comportamento tenuto del medesimo soggetto in relazione ad altre richieste di restituzione dell’indebito;
12. le censure mosse, in quanto investono l’accertamento in fatto sui requisiti per il riconoscimento del debito, non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità, nè si muovono nel perimetro segnato dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
13. il secondo motivo è fondato alla luce dei precedenti di questa Corte (v. Cass. n. 26918 del 2018; Cass. n. 1572 del 2018; Cass. n. 20374 del 2016; Cass. n. 20894 del 2014) secondo cui “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa;
14. tale principio si ricava, a contrario, dallo stesso art. 91 c.p.c., comma 1, secondo periodo, in base al quale il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92”. Se per giustificare la condanna dell’attore parzialmente vittorioso risulta necessario che egli abbia immotivatamente rifiutato l’offerta conciliativa proprio di quanto gli è stato parzialmente riconosciuto, ciò significa che, eccetto tale ipotesi, il sistema processuale impone che, al netto delle facoltà di compensazione, si faccia rigorosa applicazione del principio di causalità e non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte;
15. nel caso di specie e tenuto conto dell’esito complessivo della lite, si è realizzata una ipotesi di soccombenza reciproca in relazione al parziale accoglimento della domanda articolata dall’originario ricorrente in un unico capo (v. Cass. n. 10113 del 2018; n. 20888 del 2018 sulla nozione di soccombenza reciproca);
16. per le ragioni esposte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, deve cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà alla regolazione delle spese processuali dei giudizi di merito uniformandosi ai principi di diritto richiamati, oltre che alle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali, il 27 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021
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