Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.9942 del 15/04/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22139-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI n. 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI MASSIMO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato GIANNICO GIUSEPPINA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA, PREDEN SERGIO, CALIULO LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2019 del TRIBUNALE di RIETI, depositata il 15/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Presidente Dott. LEONE MARGHERITA MARIA.

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Rieti con la sentenza n. 8/2019 aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto da P.S. diretto all’accertamento dei requisiti sanitari, ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c., utili all’assegno ordinario di invalidità. Il Tribunale, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Inps, aveva ritenuto che la ricorrente, in sede di ricorso proposto ai sensi del disposto dell’art. 445-bis c.p.c., n. 6, non avesse specificato i motivi della contestazione.

Avverso tale statuizione la P. proponeva ricorso affidandolo a un solo motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO

Che:

1) -Con unico motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 99,112,115,414 e 445 c.p.c., art. 2907 c.c. (in ragione del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per aver, il tribunale, erroneamente ritenuto che nel ricorso introduttivo del giudizio non fossero stati enunciati i motivi della contestazione.

In particolare il giudice aveva specificato che la ricorrente si era limitata ad allegare di aver provveduto ” al deposito telematico della dichiarazione di dissenso(…)essendo la ctu erronea nelle conclusioni, senza null’altro aggiungere o specificare”.

La ricorrente ha dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto, nel ricorso era richiamata la documentazione medica anche allegata ed in particolare la relazione di medico specializzato in ortopedia e traumatologia.

Il ricorso è inammissibile.

Deve osservarsi che la statuizione di “mancanza di specifici motivi di contestazione ” del ricorso, è stata censurata dalla ricorrente con il riferimento a documentazione medica estranea al ricorso originario ed in quello a sua volta soltanto richiamata.

Peraltro nell’attuale motivo di censura neppure è riportato interamente il ricorso della cui completezza si discute, così determinandosi una carenza di specificazione incidente sulla possibilità di valutare il contenuto del ricorso e dunque la censura. Questa Corte anche recentemente ha chiarito che “L’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o “in iudicando”) per cui è proposto, non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto, essendovi il preciso onere di indicare, in modo puntuale, gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione e dovendo il ricorso medesimo contenere, in sè, tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della decisione impugnata (Cass.n. 342/2021).

Il ricorso, alla luce dei principi indicati deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 1.500,00,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2021

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