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Avvocato anticipa il contributo unificato del cliente? Nessuna tassazione

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.25719 del 01/09/2022

Le spese anticipate dall'avvocato per l'acquisto del contributo unificato per conto dei propri clienti, regolarmente documentante, non rientrano nel calcolo della base imponibile del contribuente.

È quanto ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 25719 del 1° settembre 2022.

Nel caso di specie, l'Agenzia Delle Entrate notificava ad un avvocato un avviso di accertamento per riprese IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno di imposta 2011.

Il contribuente impugnava il provvedimento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, rilevando l'erronea inclusione, nel calcolo della base imponibile del contribuente, delle spese da questi anticipate, quale difensore, per l'acquisto del contributo unificato per conto dei propri clienti, in difetto di prova del relativo rimbors da parte di questi ultimi.

La Corte di Cassazione, investita della questione, precisa che trattandosi di contribuente esercente la professione legale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 109 TUIR quanto, piuttosto, quella di cui ai precedenti artt. 53-54, che si occupano dei redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Per cui le somme anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente, nella specie per l'acquisto dei contributi unificati, non concorrono a formare la base imponibile, qualora regolarmente documentate.

Anticipazioni in nome e per conto dell cliente, regolarmente documentate, escluse da base imponibile

Le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, non concorrono a formare la base imponibile.

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Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n. 25719 del 01/09/2022

Presidente Esposito – Relatore Chiesi

Rilevato in fatto e diritto

che l'Agenzia Delle Entrate notificò ad M.A. un avviso di accertamento per riprese I.R.P.E.F., I.V.A. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2011;

che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catanzaro che, con sentenza n. 2545/2018, accolse parzialmente il ricorso;

che avverso tale decisione l'Agenzia Delle Entrate propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria, la quale, con sentenza n. 166/2020, depositata il 14/01/2020, rigettò il gravame ritenendo - per quanto in questa sede ancora rileva erronea l'inclusione, nel calcolo della base imponibile del contribuente, delle spese da questi anticipate, quale difensore, per l'acquisto del contributo unificato per conto dei propri clienti, in difetto di prova (nella specie, mancante) del relativo rimborso, in favore del primo e da parte di questi ultimi, degli esborsi all'uopo sostenuti;

che avverso tale decisione l'Agenzia Delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituito, con controricorso, M.A.;

che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;

Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15, dell'art. 109 del T.U.I.R. nonché dell'art. 2697 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente gravato l'ufficio dell'onere della prova circa la computabilità dei costi per l'acquisto dei contributi unificati e sottesi alla ripresa per cui è causa nella base imponibile del M., laddove, al contrario, gravava su questi l'onere di dimostrare, mediante elementi certi e precisi, l'inerenza di siffatte spese all'attività svolta, né essendovi la prova che tali esborsi furono sostenuti dal contribuente in nome e per conto dei propri clienti;

che il motivo - il quale non sconfina affatto in un lamentato vizio motivazionale (come pure argomentato dalla difesa del controricorrente), puntando, piuttosto, ad evidenziare la erronea ricognizione normativa operata dalla C.T.R rispetto alla fattispecie concreta sottoposta al proprio vaglio (ciò che porta a rigettare l'eccezione di inammissibilità della censura e, con essa, del ricorso) - è manifestamente fondato;

che premesso in linea generale che, trattandosi di contribuente esercente la professione legale, non trova applicazione la disciplina dell'art. 109 T.U.I.R. quanto, piuttosto, quella di cui ai precedenti artt. 53-54 (che si occupano dei redditi da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e, come nella specie, professioni), rileva la Corte come sia la stessa C.T.R. ad evidenziare che "e' indubitabile che la spesa (per l'acquisto dei contributi unificati) sia stata sostenuta dal professionista a suo nome per conto del cliente" (cfr. sentenza impugnata, p. 3, prime tre righe): tale passaggio motivazionale, non oggetto di impugnazione ad opera della difesa del contribuente, pone ex se la fattispecie in esame al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 15 cit. che, al contrario, presuppone un'anticipazione eseguita in nome e per conto del cliente ("Non concorrono a formare la base imponibile:... 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate");

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. di Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Per l'effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa alla C.T.R. di Calabria, in diversa composizione, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

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