Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.4876 del 15/02/2022

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 11605-2020 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.A., D.P.G. e D.P.N.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7882/15/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

RILEVATO

che:

1. L’Agenzia delle entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti della Carattere Italiano s.a.s. per l’anno d’imposta 2012 a seguito di recupero a tassazione di costi che sosteneva non essere stati documentati. Emetteva inoltre distinti avvisi di accertamento nei confronti dei soci C.A., D.P.G. e D.P.N., per recupero a tassazione di maggiori redditi di partecipazione nella predetta società, del D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5.

2. Con sentenza n. 2722 del 2018 depositata in data 29/05/2018 la CTR della Campania annullava l’avviso di accertamento societario all’esito del giudizio promosso dalla sola società.

3. Il giudizio separatamente promosso dai soci veniva deciso dalla medesima CTR con la sentenza in epigrafe indicata. La CTR, dando atto della pronuncia emessa nel giudizio avverso l’avviso di accertamento societario, annullava gli atti impositivi emessi nei confronti dei soci sostenendo che l’Agenzia delle entrate non aveva fornito la prova che i costi ripresi a tassazione fossero sproporzionati o incongrui.

4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui non replicano gli intimati.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, la difesa erariale sostiene che i giudici di appello avrebbero dovuto sospendere il presente giudizio “in attesa della formazione del giudicato pregiudiziale relativo alla società”.

2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, in combinato disposto dall’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente invertito l’onere probatorio spettando al contribuente e non all’amministrazione finanziaria dimostrare l’inerenza e la congruità dei costi d’impresa.

3. Ciò posto, deve preliminarmente rilevarsi che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento societario emesso nei confronti della Carattere Italiano s.a.s. pende dinanzi a questa Corte (R.G. n. 11606 del 2020) sicché appare opportuno disporre il rinvio del presente giudizio a nuovo ruolo per la trattazione congiunta dei ricorsi, all’evidenza tra loro strettamente connessi.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso iscritto al n. 11606/2020 R.G..

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2022

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472